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Archivio newsInfluencer e fashion blogger: come inquadrarli contrattualmente per evitare sanzioni
I social sono diventati parte integrante nella vita delle persone e moltissimi ne hanno fatto una vera e propria professione. La regolamentazione del mondo del lavoro diventa quindi una necessità per evitare errori da parte delle imprese, che le espone a possibili sanzioni, e per garantire diritti e un’identificazione sociale a influencer, youtuber e fashion blogger. Qual è la differenza tra chi presenta un prodotto su una piattaforma social e chi lo presenta in una trasmissione televisiva? Che differenza c’è tra uno youtuber e un cantante che si esibisce in una trasmissione radiofonica? Come individuare il corretto inquadramento contrattuale?
Nell’ultimo decennio sono state moltissime le professioni entrate nell’attuale mercato del lavoro. La società, mai come ora, sta andando ad un passo diverso del nostro legislatore. Influencer, youtuber, fashion blogger: quale regolamentazione nel mondo del lavoro? Influencer, youtuber, fashion blogger hanno trovato sicuramente un’identificazione “sociale” ma non a livello contrattuale, contributivo. Ad avviso di chi scrive le nuove professioni approdate, soprattutto grazie al web e ai social, svolgono, molte volte, mansioni riconducibili al settore dello spettacolo. In particolar modo quando il contenuto condiviso sia il frutto di una creazione artistica. Non di rado, infatti, i video o i reel, sono comunicazioni pubblicitarie recitate da esperti del settore dello spettacolo. È evidente che queste professioni attualmente si trovino in una zona grigia in quanto non regolamentate. L’ultimo adeguamento delle professioni dello spettacolo risale a circa 20 anni orsono con il decreto ministeriale del 15 Marzo 2005. Quest’ultimo è il provvedimento che rimodula ed amplia le categorie dei lavoratori dello spettacolo operata dal decreto interministeriale adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 708/1947. L’art. 1 del decreto prevede che le categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei lavoratori dello spettacolo sono adeguate secondo la seguente elencazione. Ne riportiamo alcune in via esemplificativa: 1) artisti lirici, cantanti di musica leggera, coristi, vocalisti e suggeritori del coro, maestri del coro, assistenti e aiuti del coro; 2) attori di prosa, allievi attori, mimi, attori cinematografici o di audiovisivi, attori di doppiaggio, attori di operetta, rivista, fotoromanzi, varietà ed attrazioni, imitatori, contorsionisti, artisti del circo, marionettisti e burattinai, acrobati e stunt man, ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori, suggeritori teatrali, cinematografici e di audiovisivi, generici e figuranti; 3) presentatori, disc-jockey, animatori in strutture turistiche e di spettacolo; indossatori, fotomodelli; amministratori di formazioni artistiche, organizzatori teatrali, amministratori e segretari di compagnie teatrali; 4) tecnici del montaggio e del suono, tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della produzione cinematografica del teatro di audiovisivi e difotoromanzi, tecnici addetti alle manifestazioni di moda, sound designer, tecnici addetti agli effetti speciali, maestri d'armi, operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva, aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva, video-assist, fotografi di scena, documentalisti audiovisivi; 5) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio; 6) impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco, sale scommesse, sale giochi, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi, prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche; 7) lavoratori autonomi esercenti attività musicali… Naturalmente non vi è neppure una figura assimilabile a quelle che ad oggi hanno conquistato il mondo social. A questo punto le domande da porsi sono diverse: qual é la differenza tra chi presenta un prodotto su una piattaforma social e chi lo presenta in una trasmissione televisiva? Qual è la differenza tra uno youtuber e un cantante che si esibisce in una trasmissione radiofonica? Chi indossa un abito e lo promuove su una piattaforma social può essere considerato un indossatore? E i tecnici audio e video che organizzano le riprese? Tutela delle nuove professioni: le criticità per lavoratori e imprese Il settore non è in crescita, è già cresciuto e non c’è un impianto legislativo pronto ad “accogliere” e tutelare i nuovi lavoratori. Da ciò ne conseguono una serie di problemi: assenza di tutele per le nuove professioni, difficoltà nella contrattualizzazione sia per i lavoratori che per le imprese, possibili contenziosi per le imprese dato che non vi è certezza del diritto, inoltre, non meno importante, tutti questi lavoratori sono attualmente senza accantonamento pensionistico. La situazione simile si è verificata con i riders, dove la discussione circa l’inquadramento è ancora nell’etere, tant’è che alcune società di food-delivery stanno contrattualizzando i riders come dipendenti, ma sono ancora tantissimi quelli senza tutela previdenziale ne tantomeno tutela assicurativa. Ci si aspetta anche per influencer, youtuber, fashion blogger un dialogo sociale che porti alla stipula di un contratto collettivo, un’associazione di categoria che li rappresenti, li tuteli e dia potere contrattuale, nonchè un indirizzo legislativo che inquadri questi lavoratori ai sensi dell’art. 2094 del cod. civ o del 2222 del cod. civ. Le tutele legislative servono tanto ai lavoratori quanto alle imprese che si trovano in una situazione di indecisioni ed hanno enormi difficoltà a contrattualizzare questi particolari lavoratori, incorrendo nel rischio di sanzioni. Urge un intervento legislativo che colmi l’attuale vuoto, fissi dei punti fermi e si adegui ad un mercato del lavoro in continua evoluzione. Attualmente non è possibile sapere quali saranno le professioni che emergeranno tra quindici anni ma non è nemmeno possibile avere un’elencazione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni Ex-Enpals anacronistica, come detto, risale al 2005. Copyright © - Riproduzione riservata