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Archivio newsLettera di vettura elettronica: il protocollo alla convenzione sul contratto di trasporto
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2024, la legge 8 marzo 2024, n. 37 di adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica. La lettera di vettura elettronica è autenticata dalle parti del contratto di trasporto per mezzo di una firma elettronica affidabile che offre garanzie riguardo alla sua connessione con la lettera di vettura elettronica. Il vettore rilascia al mittente, su domanda di quest'ultimo, una ricevuta delle merci e qualsiasi indicazione necessaria per identificare la spedizione e per accedere alla lettera di vettura elettronica di cui al presente Protocollo.
In vigore dal 28 marzo 2023 la legge 8 marzo 2024, n. 37, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2024, di adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008. La legge dispone che la lettera di vettura di cui alla Convenzione come pure qualsiasi domanda, dichiarazione, istruzione, ordine, riserva o altra comunicazione concernente l'esecuzione di un contratto di trasporto cui si applica la Convenzione possono essere compilati mediante comunicazione elettronica.La lettera di vettura elettronica è autenticata dalle parti del contratto di trasporto per mezzo di una firma elettronica affidabile che offre garanzie riguardo alla sua connessione con la lettera di vettura elettronica. L’affidabilità della firma elettronica è data, fino a prova contraria, se la firma elettronica: a. è connessa esclusivamente al firmatario; b. permette di identificare il firmatario; c. è stata creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo; e d. è collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati. La lettera di vettura elettronica può altresì essere autenticata mediante qualsiasi processo di autenticazione elettronica ammesso dalla legislazione del Paese in cui la lettera di vettura elettronica è stata compilata. Il vettore rilascia al mittente, su domanda di quest'ultimo, una ricevuta delle merci e qualsiasi indicazione necessaria per identificare la spedizione e per accedere alla lettera di vettura elettronica di cui al presente Protocollo. Copyright © - Riproduzione riservata
Legge 8 marzo 2024, n. 37 (Gazzetta Ufficiale 27/03/2024, n. 73)