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Archivio newsProvvedimento di disposizione: si può adottare anche per le violazioni dei contratti collettivi
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2778 del 2024, estende il potere di disposizione, in capo all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, a “tutti i casi di irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale”, tra i quali rientrano anche le violazioni dei contratti e accordi collettivi di lavoro. Inoltre, secondo il C.d.S., l’utilizzo del provvedimento di disposizione incentrato sulla sollecitazione di una attività collaborativa da parte del datore di lavoro, che può concludersi con l’eliminazione spontanea delle irregolarità riscontrate, può svolgere anche un’importante funzione preventiva e deflattiva del contenzioso giuslavoristico. Quali sono le ragioni su cui si fonda la sentenza?
L’Ispettorato del lavoro può imporre al datore di lavoro di regolarizzare anche la violazione dei contratti collettivi. E’ quanto afferma il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2778 del 21 marzo 2024 che, nel merito, confuta le conclusioni cui era, invece, giunto il TAR Friuli-Venezia Giulia con la sentenza n. 155 del 18 maggio 2021. Provvedimento di disposizione Il potere di disposizione consiste nella facoltà attribuita al personale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro di impartire, a carico del datore di lavoro ispezionato, un adempimento immediatamente esecutivo reso obbligatorio in forma generica dalla legge ma i cui contenuti vengono declinati, di volta in volta, in modo specifico nel provvedimento. In pratica si tratta di un provvedimento, elaborato in forma scritta, col quale il personale ispettivo “ordina” al datore di lavoro di eliminare le irregolarità accertate entro un certo lasso temporale (di solito trenta giorni, fatte salve eventuali necessità ampliative da valutare di volta in volta in ragione della natura della violazione accertata) pena l’applicazione, in caso di inottemperanza, di una sanzione.
Potere di disposizione: indicazioni operative | |
Campo di applicazione del provvedimento e raccordo sistematico | Poiché non è stato emendato il precedente impianto normativo, ma è stato semplicemente esteso il campo di applicazione del provvedimento, di fatto oggi il provvedimento si applica: - in tutti i casi in cui viene rilevata un’irregolarità in materia di lavoro e legislazione sociale che non sia già soggetta a sanzione penale o amministrativa; in questo caso si applica il nuovo provvedimento di disposizione previsto dall’art. 14, co. 1, del D.Lgs. n. 124/2004 (come sostituito dall’art. 12 bis della Legge n. 120/2020); - qualora venga accertata una violazione in materia di “prevenzione infortuni” nonché “per l'applicazione di norme obbligatorie per cui sia attribuito all'Ispettorato dalle singole leggi un apprezzamento discrezionale” va applicato, invece, il tutt’ora vigente provvedimento di disposizione previsto dall’art. 10, del D.P.R. n. 520/1955; |
Motivazione | Trattandosi a tutti gli effetti di un provvedimento amministrativo, esso segue i principi dettati dalla Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo e, in particolare, le regole relative alla necessità che l’Amministrazione motivi congruamente le proprie determinazioni e che le stesse, specie ove incidano negativamente sulla sfera giuridica del suo destinatario, siano adottate all’esito di una adeguata e puntuale istruttoria. Pertanto, è fondamentale che, nella motivazione di questo provvedimento, venga sempre dettagliatamente specificata anche la fonte (legale o contrattuale) che fa sorgere l’obbligo di ottemperanza a carico del datore di lavoro destinatario; |
Conseguenze in caso di inottemperanza | - La mancata ottemperanza alla disposizione di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004 è soggetta alla s.a. da 500 a 3.000 euro (violazione non diffidabile ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004); - La mancata ottemperanza alla disposizione prevista dall’art. 10 del D.P.R. n. 520/1955, continua ad essere punita dall’art. 11, del D.P.R. n. 520/1955: a) con la s.a. da 515 a 2.580 euro (importi così quintuplicati ex art. 1, co. 1177, della L. n. 296/2006); b) con la pena dell'arresto fino ad un mese o dell'ammenda fino a 413 euro, se l’inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro; |
Ricorso amministrativo: | - Per entrambe le fattispecie è ammesso ricorso, entro 15 giorni, al direttore dell’ITL/IAM/DIL nel cui ambito è stato adottato il provvedimento; - Il direttore decide entro i successivi 15 giorni; - Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto; - Il ricorso non sospende l'esecutività della disposizione; |
Ricorso giurisdizionale | Trattandosi di un “provvedimento amministrativo” finalizzato ad impartire una disposizione “immediatamente esecutiva” (ovvero efficace e vincolante per il destinatario, il quale deve necessariamente conformarsi alle situazioni contenute nello stesso, pena l’applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di inottemperanza), l’eventuale impugnazione va proposta innanzi al giudice amministrativo; Si evidenzia che l’inottemperanza al provvedimento è presidiata da una specifica sanzione; conseguentemente, a seconda dei casi, vi è pure una giurisdizione di competenza del giudice ordinario (a fronte dell’emanazione dell’ordinanza di ingiunzione) o di quello penale (a seguito della comunicazione della notizia di reato). Tuttavia, in caso di mancata impugnazione del “Provvedimento di disposizione”, il contenuto di quest’ultimo, e segnatamente le “irregolarità” con esso accertate, non possono essere rimessi in discussione in sede di impugnazione della successiva sanzione (cfr. C.d.S. n. 2778 del 21 marzo 2024). |