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Provvedimento di disposizione: si può adottare anche per le violazioni dei contratti collettivi

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2778 del 2024, estende il potere di disposizione, in capo all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, a “tutti i casi di irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale”, tra i quali rientrano anche le violazioni dei contratti e accordi collettivi di lavoro. Inoltre, secondo il C.d.S., l’utilizzo del provvedimento di disposizione incentrato sulla sollecitazione di una attività collaborativa da parte del datore di lavoro, che può concludersi con l’eliminazione spontanea delle irregolarità riscontrate, può svolgere anche un’importante funzione preventiva e deflattiva del contenzioso giuslavoristico. Quali sono le ragioni su cui si fonda la sentenza?

L’Ispettorato del lavoro può imporre al datore di lavoro di regolarizzare anche la violazione dei contratti collettivi. E’ quanto afferma il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2778 del 21 marzo 2024 che, nel merito, confuta le conclusioni cui era, invece, giunto il TAR Friuli-Venezia Giulia con la sentenza n. 155 del 18 maggio 2021. Provvedimento di disposizione Il potere di disposizione consiste nella facoltà attribuita al personale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro di impartire, a carico del datore di lavoro ispezionato, un adempimento immediatamente esecutivo reso obbligatorio in forma generica dalla legge ma i cui contenuti vengono declinati, di volta in volta, in modo specifico nel provvedimento. In pratica si tratta di un provvedimento, elaborato in forma scritta, col quale il personale ispettivo “ordina” al datore di lavoro di eliminare le irregolarità accertate entro un certo lasso temporale (di solito trenta giorni, fatte salve eventuali necessità ampliative da valutare di volta in volta in ragione della natura della violazione accertata) pena l’applicazione, in caso di inottemperanza, di una sanzione.

Potere di disposizione: indicazioni operative
Campo di applicazione del provvedimento e raccordo sistematicoPoiché non è stato emendato il precedente impianto normativo, ma è stato semplicemente esteso il campo di applicazione del provvedimento, di fatto oggi il provvedimento si applica: - in tutti i casi in cui viene rilevata un’irregolarità in materia di lavoro e legislazione sociale che non sia già soggetta a sanzione penale o amministrativa; in questo caso si applica il nuovo provvedimento di disposizione previsto dall’art. 14, co. 1, del D.Lgs. n. 124/2004 (come sostituito dall’art. 12 bis della Legge n. 120/2020); - qualora venga accertata una violazione in materia di “prevenzione infortuni” nonché “per l'applicazione di norme obbligatorie per cui sia attribuito all'Ispettorato dalle singole leggi un apprezzamento discrezionale” va applicato, invece, il tutt’ora vigente provvedimento di disposizione previsto dall’art. 10, del D.P.R. n. 520/1955;
MotivazioneTrattandosi a tutti gli effetti di un provvedimento amministrativo, esso segue i principi dettati dalla Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo e, in particolare, le regole relative alla necessità che l’Amministrazione motivi congruamente le proprie determinazioni e che le stesse, specie ove incidano negativamente sulla sfera giuridica del suo destinatario, siano adottate all’esito di una adeguata e puntuale istruttoria. Pertanto, è fondamentale che, nella motivazione di questo provvedimento, venga sempre dettagliatamente specificata anche la fonte (legale o contrattuale) che fa sorgere l’obbligo di ottemperanza a carico del datore di lavoro destinatario;
Conseguenze in caso di inottemperanza- La mancata ottemperanza alla disposizione di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004 è soggetta alla s.a. da 500 a 3.000 euro (violazione non diffidabile ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004); - La mancata ottemperanza alla disposizione prevista dall’art. 10 del D.P.R. n. 520/1955, continua ad essere punita dall’art. 11, del D.P.R. n. 520/1955: a) con la s.a. da 515 a 2.580 euro (importi così quintuplicati ex art. 1, co. 1177, della L. n. 296/2006); b) con la pena dell'arresto fino ad un mese o dell'ammenda fino a 413 euro, se l’inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro;
Ricorso amministrativo:- Per entrambe le fattispecie è ammesso ricorso, entro 15 giorni, al direttore dell’ITL/IAM/DIL nel cui ambito è stato adottato il provvedimento; - Il direttore decide entro i successivi 15 giorni; - Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto; - Il ricorso non sospende l'esecutività della disposizione;
Ricorso giurisdizionaleTrattandosi di un “provvedimento amministrativo” finalizzato ad impartire una disposizione “immediatamente esecutiva” (ovvero efficace e vincolante per il destinatario, il quale deve necessariamente conformarsi alle situazioni contenute nello stesso, pena l’applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di inottemperanza), l’eventuale impugnazione va proposta innanzi al giudice amministrativo; Si evidenzia che l’inottemperanza al provvedimento è presidiata da una specifica sanzione; conseguentemente, a seconda dei casi, vi è pure una giurisdizione di competenza del giudice ordinario (a fronte dell’emanazione dell’ordinanza di ingiunzione) o di quello penale (a seguito della comunicazione della notizia di reato). Tuttavia, in caso di mancata impugnazione del “Provvedimento di disposizione”, il contenuto di quest’ultimo, e segnatamente le “irregolarità” con esso accertate, non possono essere rimessi in discussione in sede di impugnazione della successiva sanzione (cfr. C.d.S. n. 2778 del 21 marzo 2024).
Ipotesi applicative Al fine di indirizzare correttamente l’operato del personale ispettivo, per mezzo della circ. n. 5/2020 l’INL ha evidenziato come il potere di disposizione possa trovare applicazione in relazione al mancato rispetto tanto di norme legali quanto di disposizioni contenute nel contratto collettivo applicato, anche di fatto, dal datore di lavoro. Tuttavia, in quest’ultima ipotesi - fatte salve alcune limitate eccezioni - l’adozione del provvedimento di disposizione va circoscritto alle previsioni contenute nella parte economica e normativa del CCNL (e non, di norma, anche di quella c.d. obbligatoria). Successivamente, con la nota n. 4539 del 15 dicembre 2020, la stessa Agenzia ha fatto un’elencazione, non esaustiva, della casistica applicativa del provvedimento in questione. Violazione dei contratti collettivi Con la sentenza n. 155 del 18 maggio 2021, il TAR Friuli-Venezia Giulia, in accoglimento del ricorso presentato dal datore di lavoro, aveva annullato il provvedimento col quale il personale ispettivo aveva disposto l’inquadramento di alcuni dipendenti ad altro livello rispetto a quello previsto dal ricorrente e affermato che il tipo di violazione contestata, vale a dire l’inquadramento dei lavoratori in una categoria contrattuale diversa da quella asseritamente spettante in forza delle mansioni esercitate secondo il C.C.N.L. applicabile, non rientra tra le “irregolarità in materia di lavoro e legislazione sociale” che possono essere contestate dall’Ispettorato nell’esercizio del potere di disposizione. Nei confronti di tale sentenza ha presentato ricorso l’ITL di Udine-Pordenone rimettendo così la questione innanzi al Consiglio di Stato. I giudici di Palazzo Spada, con la sentenza n. 2778 del 21 marzo 2024, entrano nel merito della questione rilevando che, l’art. 14, D.Lgs. n. 124/2004, estende il potere di disposizione a “tutti i casi di irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale” purché tali irregolarità non siano già soggette a sanzioni penali e amministrative. Tra le “irregolarità” che possono formare oggetto di questo provvedimento - si legge nella sentenza - rientrano anche le violazioni dei contratti e accordi collettivi di lavoro. Peraltro, secondo il Collegio, il meccanismo di cui all’art. 14, D.Lgs. n. 124/2004 incentrato sulla sollecitazione di una attività “collaborativa” da parte del datore di lavoro, che può concludersi con l’eliminazione spontanea delle irregolarità riscontrate, può svolgere anche un’importante funzione preventiva e deflattiva del contenzioso giuslavoristico. Il Collegio, pertanto, ritiene di non poter condividere le preclusioni ipotizzate dal TAR Friuli-Venezia Giulia in ordine all’ambito di estensione del potere conferito agli ispettori del lavoro. Nonostante la difforme interpretazione sulla portata dei poteri attribuiti al personale ispettivo, il Consiglio di Stato conferma, ma con diversa motivazione, la sentenza di primo grado in quanto il provvedimento di disposizione adottato risultava privo di adeguata motivazione e, conseguentemente, non consentiva al datore di lavoro ricorrente di comprendere per quale effettiva e concreta ragione gli ispettori erano giunti a quelle conclusioni.Le seguenti considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenzaCopyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/03/27/provvedimento-disposizione-adottare-violazioni-contratti-collettivi

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