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Archivio newsFondo solidarietà servizi ambientali: domanda sul portale INPS
Nel messaggio n. 1281 del 2024, l’INPS illustra le nuove modalità di presentazione delle domande di prestazioni integrative alla NASpI al Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali.
I Fondi di solidarietà bilaterali possono avere, tra le altre, finalità volte ad assicurare una tutela integrativa, in termini di importo e durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in casodi cessazione del rapporto di lavoro. Con il messaggio n. 1281 del 28 marzo 2024, l’INPS recepisce la disciplina del neoistituito Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali (di seguito, Fondo), prevede l’erogazione di una prestazione integrativa, in termini di importo o durata, rispetto alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI). Domanda di accesso alle prestazioni integrative Per l’accesso alle prestazioni integrative i datori di lavoro devono presentare domanda, esclusivamente in via telematica, al Comitato amministratore del Fondo, per il tramite della Struttura territoriale dell’INPS competente per la matricola di accentramento contributivo per I datori di lavoro che hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva, in subordine, alla Struttura territoriale dell’INPS presso cui insiste la sede principale dell’azienda. Il servizio per l’invio telematico della domanda è disponibile nel portale istituzionale dell’INPS alla voce “Assegno emergenziale”. Nella domanda si deve indicare se si richiede l’integrazione dell’importo dell’indennità NASpI o l’integrazione della durata della stessa (nel limite di ulteriori 18 mesi). Occorre presentare distinte domande per ogni tipo di prestazione integrativa che si richiede. Completata l’acquisizione della domanda e confermato l’invio, viene assegnato un numero di protocollo ed è possibile stampare la ricevuta di presentazione, nonché il prospetto dei dati trasmessi. Copyright © - Riproduzione riservata
INPS, messaggio 28/03/2024, n. 1281