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Fondi pensione e casse di previdenza: cosa cambia dopo la qualifica di investitori professionali

La legge sulla competitività dei capitali estende agli enti previdenziali privati e privatizzati la qualifica di controparti qualificate ai fini della prestazione dei servizi di investimento. L’obiettivo è conferire maggiore attenzione alla categoria degli investitori professionali, che in Italia potrebbe essere ampliata in modo da favorire il flusso di investimenti verso i mercati dei capitali. L’inclusione delle Casse di previdenza tra le controparti qualificate eviterà a tali Enti e alle controparti con cui interagiscono le procedure e i costi connessi alla necessità di vedersi riconosciuti come "clienti professionali su richiesta”. Quali sono le altre novità?

La Legge n. 21/2024 (legge sulla competitività dei capitali), in vigore dal 27 marzo, reca disposizioni dirette alla semplificazione in materia di accesso e regolamentazione dei mercati di capitali con particolare riguardo ai soggetti di minori dimensioni, la disciplina delle Autorità nazionali di vigilanza, misure di promozione dell’inclusione finanziaria, modifiche alla disciplina del Patrimonio destinato. Tra le diverse misure ve ne sono alcune che producono effetti anche sui fondi pensione e Casse di previdenza cui si guarda con particolare interesse come portatori di un “capitale paziente” utile per sostenere lo sviluppo economico, compatibilmente e coerentemente con la loro finalità principale. Proroga delle assemblee on line Va evidenziato in primo luogo come l'art. 11 consente, ove sia contemplato nello statuto, che le assemblee delle società quotate si svolgano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società. In tale ipotesi, non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea e il diritto di porre domande è esercitato unicamente prima dell'assemblea. La predetta facoltà statutaria si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione. Il comma 2 dell’art. 11 proroga poi dal 31 luglio 2023 al 31 dicembre 2024 il termine di applicazione individuato dall’ art. 106, comma 7, del TUF relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti. Vengono allora prorogate al 31 dicembre 2024 tutte le altre misure in materia di svolgimento delle assemblee societarie previste nel corso dell’emergenza Covid-19. Le Casse di previdenza divengono investitori qualificati Disposizione di rilevante importanza è contenuta nell’art. 15 che modifica l'art. 6, comma 2- quater, lettera d), numero 1, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, estendendo agli Enti previdenziali privati e privatizzati la qualifica di controparti qualificate ai fini della prestazione dei servizi di investimento. Come ricorda il Dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato per controparti qualificate si intendono clienti con i quali l’intermediario che presta i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, e/o negoziazione per conto proprio, e/o ricezione e trasmissione di ordini, può determinare o concludere operazioni senza essere tenuto - salvo un diverso accordo con il cliente - all’osservanza degli obblighi di cui alla direttiva MiFID II (Markets in financial instruments directive (2004/39/EC)). Si assimilano allora le Casse di previdenza alle Sim (Società di Intermediazione Mobiliare) e imprese di investimento UE, alle banche; alle imprese di assicurazione; agli gli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio), ai fondi pensione; agli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del Testo unico bancario (TUB); agli istituti di moneta elettronica; alle fondazioni bancarie; ai Governi nazionali e loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico; alle banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico. Così come indicato nella Relazione illustrativa si vuole così conferire maggiore attenzione alla categoria degli investitori professionali, che in Italia potrebbe essere ampliata in modo da favorire il flusso di investimenti verso i mercati dei capitali. L’inclusione delle Casse, prosegue la Relazione, tra le controparti qualificate eviterà a tali Enti e alle controparti con cui interagiscono le procedure e i costi connessi alla necessità di vedersi riconosciuti come "clienti professionali su richiesta" e a cui non corrispondono effettivi benefici in termini di protezione e tutela, così riconoscendo in via definitiva le conoscenze e le esperienze di mercato che li contraddistinguono. La Relazione precisa, inoltre, che si tratta, in ogni caso, di Enti che sono sostanzialmente già investitori professionali e che hanno capacità di valutare in maniera adeguata i propri investimenti. La norma, pertanto, sempre secondo la Relazione illustrativa, non abbassa i livelli di tutela degli iscritti. Va poi ricordato come è atteso a breve il decreto sui limiti di investimento e conflitti di interesse delle Casse alla luce delle previsioni contenute nella legge di Bilancio 2023. Questa infatti, nel prevedere l’elaborazione, da parte dei Ministeri del Lavoro e dell’Economia, sentita la Covip, di norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie, di conflitti di interessi e di depositario (oltre che di informazione nei confronti degli iscritti nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio), stabilisce che le casse di previdenza dovranno poi definire, entro sei mesi dall’adozione di dette norme, appositi regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dei Ministeri vigilanti. Tale normativa, così come sottolineava la Covip nel Quadro di sintesi sulle politiche di investimento delle Casse nello scorso mese di ottobre, è l’occasione per addivenire a una maggiore standardizzazione delle modalità di rappresentazione degli assetti regolamentari e dei relativi contenuti, portando al contempo a una più compiuta definizione di processi decisionali lineari e tracciabili. Ciò, pur nel rispetto della flessibilità necessaria alle singole casse nell’adottare scelte gestionali autonome e responsabili in ragione delle rispettive specificità. Delega al Governo per la revisione del TUF Ulteriore previsione di rilievo è l’art. 19 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti. Vengono allora indicati i principi e criteri direttivi generali e specifici cui deve attenersi il Governo nell’esercizio della delega, si disciplina le modalità e i termini di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo, nonché il meccanismo di slittamento del termine di delega e si fissano i termini per l’adozione degli eventuali decreti legislativi correttivi. Si prevede ancora che sia necessario procedere a una complessiva razionalizzazione e al coordinamento del TUF, del D.Lgs. n. 385/1993 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, del D.Lgs. n. 209/2005 - Codice delle assicurazioni private, del D.Lgs. n. 252/2005 - Disciplina delle forme pensionistiche complementari, per assicurare una maggiore coerenza e semplificazione delle fonti normative L’importanza della educazione previdenziale L’art. 25 al comma 1, lettera a), modifica poi l’art. 1, comma 1, della legge n. 92 del 2019 introducendo tra gli obiettivi dell’insegnamento dell’educazione civica, anche la partecipazione piena e consapevole alla vita economica (oltre che civica, culturale e sociale delle comunità) nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Si introduce una disposizione diretta a riconoscere un vero e proprio diritto al risparmio, all’investimento, all’educazione finanziaria, assicurativa e alla pianificazione previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile, e alla cultura d’impresa Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/04/02/fondi-pensione-casse-previdenza-cambia-qualifica-investitori-professionali

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