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Archivio newsZLS: cosa prevede il regolamento in vigore dal 17 aprile
Il 17 aprile entra in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2024, n. 40 recante il regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS). Il decreto è finalizzato a creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per consentire, nelle aree interessate, lo sviluppo delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese. L'istruttoria sulla proposta di istituzione della ZLS è curata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri. Cosa prevede?
Il 17 aprile 2024 entra in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2024, n. 40 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 2 aprile 2024) recante il “Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n.205”. Il decreto disciplina le Zone logistiche semplificate (ZLS) ed è adottato al fine di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per consentire, nelle aree interessate, lo sviluppo delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese.Il presente regolamento definisce, in particolare: a) le modalità per l'istituzione della ZLS, comprese le ZLS interregionali; b) la loro durata; c) i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ZLS; d) le misure di organizzazione e di funzionamento della ZLS; e) le misure di semplificazione applicabili alla ZLS. Il Presidente della regione, o congiuntamente i Presidenti delle regioni in caso di ZLS interregionale, sentiti i sindaci delle aree interessate, trasmettono la proposta di istituzione della ZLS al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. La proposta è corredata dal Piano di sviluppo strategico che contiene i criteri e gli obiettivi di sviluppo perseguiti dallo stesso, le forme di coordinamento, ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale, e con la programmazione regionale, nonché: a) la delimitazione della ZLS, la documentazione identificativa delle aree con l'indicazione delle porzioni di territorio interessate e evidenziazione di quelle ricadenti nell'Area portuale, nonché di quelle ammesse ai benefici ai sensi della Carta degli aiuti di stato a finalità regionale; b) l'elenco delle infrastrutture, ivi comprese le infrastrutture di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti, già esistenti nelle aree di cui alla lettera a); c) un'analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzione della ZLS; d) una relazione illustrativa del Piano di sviluppo strategico, corredata di dati ed elementi che identificano le tipologie di attività che si intendono promuovere all'interno della ZLS, le attività' di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un nesso economico-funzionale con l'Area portuale o con i porti nel caso la ZLS ricomprenda più aree non adiacenti; e) l'individuazione delle eventuali semplificazioni amministrative, ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge chela regione intende adottare per favorire le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZLS, con particolare riguardo a quelle necessarie a garantire l'istituzione di uno sportello unico digitale presso il quale gli imprenditori interessati ad avviare una nuova attività soggetta all'autorizzazione unica possano presentare il proprio progetto. Lo sportello unico è reso disponibile anche in lingua inglese e opera secondo i migliori standard tecnologici, con carattere di interoperabilità rispetto ai sistemi e alle piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti nell'istruttoria del procedimento; f) l'indicazione degli eventuali pareri, intese, concerti, nullaosta o altri atti di assenso, comunque denominati, già rilasciati dagli enti locali e da tutti gli enti interessati con riguardo alle attività funzionali del Piano di sviluppo strategico; g) l'indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, senza oneri a carico della finanza statale, che possono essere concesse dalla regione, nei limiti dell’intensità massima di aiuti e con le modalità previste dalla legge; h) l'elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predisposizione del Piano di sviluppo strategico, nonché le modalità' di consultazione adottate e gli esiti delle stesse; i) le modalità con cui le strutture amministrative delle regioni e degli enti locali interessati, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, assicurano, anche attraverso propri uffici e personale, nonché attraverso accordi con le amministrazioni centrali dello Stato e convenzioni con organismi, ovvero strutture nazionali a totale partecipazione pubblica, l'espletamento delle funzioni amministrative e di gestione degli interventi di competenza regionale previsti nella ZLS; l) l'individuazione, per esigenze di sicurezza portuale e di navigazione, delle aree escluse. L'istruttoria sulla proposta di istituzione della ZLS è curata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri. Copyright © - Riproduzione riservata
Presidente del Consiglio dei Ministri, decreto 04/03/2024, n. 40 (Gazzetta Ufficiale 02/04/2024 n. 72)
Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/04/03/zls-gazzetta-ufficiale-regolamento-istituzione