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Ingegneri e Architetti: nessuna sanzione dovuta all'INPS

Con la sentenza n. 55 dell'8 aprile 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del D.L. 98  del 2011, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 6 del 1981, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'INPS, sono esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 55 dell’8 aprile 2024 ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale (art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98), nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, e perciò tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, sono esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. Proprio con riferimento all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per gli ingegneri ed architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi alla Cassa di categoria (Inarcassa), alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti ad albi cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, la Corte è stata chiamata ad esaminare il tema delle sanzioni civili per la mancata iscrizione nel periodo precedente l’entrata in vigore della suddetta norma. Così come già previsto per la categoria forense, la Corte ha ribadito che l’affidamento dell’ingegnere o architetto iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria riposto, prima dell’entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica oggetto di censura, nella certezza delle situazioni giuridiche inerenti alla sua posizione previdenziale, quali risultanti dagli orientamenti giurisprudenziali formatisi, sulla delimitazione dell’ambito applicativo della norma interpretata, anteriormente all’entrata in vigore della disposizione interpretativa, "avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.). Copyright © - Riproduzione riservata

Corte Costituzionale, sentenza 08/04/2024, n.55

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/04/09/ingegneri-architetti-sanzione-dovuta-inps

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