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Archivio newsGDPR e privacy: le responsabilità, il danno rilevante e i criteri di calcolo
La decisione del caso C-741/21 in data 11 aprile 2024 da parte della Corte di Giustizia UE, ha chiarito l’interpretazione di vari articoli del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali o GDPR. La Corte ha stabilito che una violazione dei diritti dell’individuo non costituisce automaticamente un “danno immateriale” e ha delineato il perimetro di esenzione di responsabilità del titolare del trattamento dei dati. La sentenza fornisce inoltre importanti indicazioni su come determinare l’importo del risarcimento dovuto. Gli argomenti esposti dalla Corte di Giustizia UE per motivare la decisione forniscono una guida per la comprensione e l’applicazione del GDPR.
La decisione del 11 aprile 2024 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul caso C-741/21 in materia di privacy ha chiarito l’interpretazione dell’articolo 82, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati o GDPR).
L’articolo 82, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679 prevede che chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento. |
L’articolo 82, paragrafi 2 e 3 del Regolamento (UE) 2016/679 prevedono che: - Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento. - Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento. - Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile. L’articolo 29 del Regolamento (UE) 2016/679 prevede che il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri. |
L’articolo 82, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679 prevede che chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento. |
Corte di Giustizia dell’UE, sentenza 11/04/2024, C-741/2021