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Archivio newsCCNL servizi assistenziali – ANFFAS: le novità dell’ipotesi di accordo
ANFFAS Nazionale con Fp Cgil, Cisl FP e Uil Fpl hanno siglato in data 23 aprile 2024 l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL.
In sede di firma definitiva le Parti sottoscriveranno il nuovo testo del contratto collettivo, integrato con le modifiche di cui all'accordo.
Ambito di applicazioneL’accordo riguarda i lavoratori dipendenti dalle sezioni ANFFAS.
Minimi tabellariÈ previsto un incremento economico da riparametrare, con le mensilità di aprile e dicembre 2024 e con la mensilità di novembre 2025.
Di conseguenza sono ricalcolati gli importi mensili dei minimi tabellari.
Clausola di gradualitàA favore degli Enti non in grado di sostenere l'applicazione degli incrementi economici stabiliti dall’intesa, le Parti stipulanti potranno stabilire con specifico accordo aziendale o territoriale la corresponsione degli stessi attraverso un sistema di gradualità mirata.
La procedura si potrà applicare a decorrere dalla tranche di dicembre 2024.
In caso di applicazione della clausola di gradualità, ai lavoratori spettano gli arretrati maturati per le pregresse mensilità senza maturazione di interessi.
Inoltre, si potrà derogare o sospendere l’applicazione della parte economica del rinnovo qualora l’Ente si trovi nella condizione oggettiva di crisi tale da non poter dar luogo agli incrementi economici.
Servizio con obbligo di permanenza nella strutturaNei casi di servizi residenziali continuativi, ai lavoratori cui è richiesta la reperibilità con obbligo di permanenza nella struttura secondo un'apposita programmazione, spetta un'indennità per ciascuna notte con 7 ore di reperibilità comprese dalle 24.00 alle 7.00.
Si considera orario di lavoro retribuito quello prestato dalle 22.00 alle 24.00 e dalle 7.00 alle 9.00 al di là della prestazione di servizio effettivo.
I servizi, le figure professionali tenute al servizio e le presenze massime sono definiti con accordo aziendale.
In caso di servizio effettivo, le ore lavorate sono retribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario.
FerieFermo restando che le ferie vanno godute a giornate intere, accordi aziendali o territoriali possono prevedere il computo delle ferie in ore (180 ore in caso di orario settimanale di 36 ore e 190 ore in caso di orario settimanale di 38 ore).
Negli altri casi il conteggio sarà riparametrato all’effettivo orario settimanale svolto.
PermessiVengono introdotti i congedi per le donne vittime di violenza di genere.
Lavoro a termineSono introdotte ulteriori ipotesi di ammissibilità della stipula di contratti a termine.
Lavoro a tempo parzialeHanno diritto alla trasformazione del rapporto anche le lavoratrici vittime di violenza di genere.
DecorrenzaL'ipotesi di accordo decorre dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2025
Le modifiche decorreranno dalla sottoscrizione definitiva, prevista entro 30 giorni dal 23 aprile 2024.
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