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Comunicazioni elettroniche: in GU le modifiche al Codice

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2024, il Decreto Legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante le disposizioni correttive al decreto recante il codice delle comunicazioni elettroniche. Le modifiche sono state attuate per adeguare la normativa ai vari interventi che si sono resi necessari nel settore dei servizi di telecomunicazione per rispondere in maniera più efficace al tema di sicurezza nazionale cibernetica. Il decreto entrerà in vigore il 28 aprile 2024.

Entrerà in vigore il 28 aprile 2024 il Decreto Legislativo 24 marzo 2024, n. 48, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2024 recante le disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n.207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche. Le modifiche sono state attuate per adeguare la normativa ai vari interventi che si sono resi necessari nel settore dei servizi di telecomunicazione per rispondere in maniera più efficace al tema di sicurezza nazionale cibernetica. Il decreto prevede tra l’altro che le Regioni e gli enti locali debbano favorire la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica, nel rispetto dei principi di tutela previsti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e nel perseguimento dell'obiettivo di qualità del servizio. A tal fine, gli stessi non limitano a particolari aree del territorio la possibilità di installazione, ferme restando le specifiche disposizioni a tutela di aree di particolare pregio storico-paesaggistico o ambientale ovvero di protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di siti sensibili, dovendo, in tal caso, garantire comunque una localizzazione o soluzione alternativa, da individuare con provvedimento motivato sentiti gli operatori, che assicuri il medesimo effetto. Inoltre prevede che il Ministero possa designare aree con confini territoriali definiti in cui abbia accertato che nessuna impresa o autorità pubblica abbia installato o intenda installare una rete ad altissima capacità o realizzare importanti aggiornamenti o estensioni della rete che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 300 Mbps. Il Ministero è tenuto a pubblicare le aree designate anche in formati aperti, standardizzati e interoperabili e, per il tramite della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), resi accessibili a Regioni ed enti locali. Nell'ambito dell'area designata, il Ministero può invitarle imprese e le autorità pubbliche a dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacità sulla base delle previsioni acquisite. A seguito di tale invito, il Ministero può chiedere ad altre imprese ed autorità pubbliche di dichiarare l’intenzione di installare reti ad altissima capacità o di realizzare sulla rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno300 Mbps nella medesima area. Il Ministero rende noto alle imprese o alle autorità pubbliche che manifestano interesse se l'area designata è coperta o sarà coperta da una rete d'accesso di prossima generazione con velocità' di download inferiore a 300 Mbps sulla base delle informazioni raccolte. Tali misure sono adottate secondo una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa aprioristicamente. In riferimento al regime sanzionatorio il decreto prevede che ai soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide, ovvero agli atti di natura regolamentare o regolatoria adottati ai sensi del decreto, il Ministero e l’Autorità, secondo le rispettive competenze, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240.000 a euro 5.000.000, ordinando all'operatore il rimborso delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti ed indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall’autorità in ordine alla violazione delle disposizioni relative a imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione, nel solo mercato delle comunicazioni elettroniche. Ai soggetti anche non fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, inclusi i call center, che operano, in violazione dell'articolo 98-decies, ponendo in essere pratiche commerciali sleali, frodi o abusi o non ottemperano agli ordini e alle diffide, impartiti dal Ministero o dall'Autorità, quest'ultimi, secondo le rispettive competenze, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 1.000.000.Le sanzioni amministrative di competenza del Ministero possono essere assolte con il pagamento di una somma in misura ridotta di un terzo rispetto al minimo edittale entro il termine di dieci giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione. Copyright © - Riproduzione riservata

Decreto Legislativo 24/03/2024, n. 48 (Gazzetta Ufficiale 13/04/2024, n. 87)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/04/16/comunicazioni-elettroniche-gu-modifiche-codice

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