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Archivio newsRiduzione del tasso INAIL per prevenzione 2024: quali sono i controlli e le conseguenze per i datori di lavoro
Trascorso il termine per la presentazione della domanda di riduzione del tasso INAIL per prevenzione l’Istituto effettua i controlli che precedono l’inserimento in procedura allo scopo di emettere il provvedimento di accettazione o di reiezione, questo controllo viene effettuato dai funzionari amministrativi. Successivamente, una parte delle domande viene esaminata dai tecnici allo scopo di verificare la congruità, oltre all’esistenza, degli interventi indicati nel modello dal datore di lavoro; anche questi controlli possono comportare la revoca del beneficio con conseguenze che variano in relazione ai tempi di esecuzione. Cosa rischia il datore di lavoro in caso di irregolarità?
Una volta ricevuto il modello per la riduzione del tasso per prevenzione, i funzionari INAIL devono effettuare alcuni controlli riferiti alle condizioni generali di ammissibilità ed alla congruità degli interventi dichiarati. Data la possibilità di inoltrare più modelli, l’ultima trasmissione sostituisce la precedente, i controlli possono essere avviati solamente dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione. Nelle operazioni di verifica sono coinvolti prima i funzionari amministrativi poi i tecnici; nell’ipotesi di non ammissione o di revoca, gli effetti dei controlli possono avere conseguenze diverse. Esaminiamo i tipi di controllo e le possibili situazioni a cui il datore di lavoro potrebbe andare incontro. Verifiche amministrative In relazione alle verifiche amministrative devo essere evidenziate alcune premesse, ovvero: - ai sensi dell’art. 236/bis del D.L. n. 223/06, i datori di lavoro che hanno subito condanne penali o provvedimenti amministrativi per la violazione delle norme anti infortunistiche o che non hanno rispettato i CCNL applicabili, non possono chiedere il DURC; - qualora il datore di lavoro non si trovasse in una delle situazioni indicate nel punto precedente, deve in ogni caso essere regolare al momento della emissione del provvedimento di ammissione e mantenere la regolarità DURC per la durata del beneficio. La regolarità è necessaria per tutti i soci eventualmente assicurati all’INAIL e/o all’INPS artigiani o meno; - al modello di domanda deve essere allegata la documentazione probatoria, indicata nelle singole sezioni, a sostegno dell’intervento indicato. Date le premesse, i controlli effettuati dai funzionari amministrativi sono riferiti, in ordine di esecuzione, alla: - presenza della documentazione probatoria ed alla sua congruità formale; - verifica della regolarità contributiva del datore di lavoro e degli eventuali soci assicurati all’INAIL ed all’INPS. Una volta effettuati i controlli sopra indicati, i funzionari aggiornano gli archivi informatici ed emettono un provvedimento di ammissione, indicando per ogni PAT la misura della riduzione, o il provvedimento di reiezione. Per quanto concerne le condizioni di ammissibilità alla richiesta di emissione del DURC, le sedi INAIL trasmettono gli elenchi dei datori di lavoro e loro legali rappresentati, alle DTL/INL competenti poiché i datori di lavoro, in ottemperanza all’art. 236/bis del D.L. n. 223/06, devono inviare una autocertificazione relativa alla assenza di condanne penali e/o provvedimenti amministrativi per violazione delle nome sulla prevenzioni ed il rispetto del CCNL applicabile; in assenza della autocertificazione, il beneficio è da revocare.
Attenzione- nell’ipotesi di carenza o incompletezza della documentazione probatoria, i funzionari INAIL provvedono alla richiesta di integrazione tramite PEC. Il datore di lavoro può “caricare” i documenti direttamente dalla procedura di trasmissione del modello entro il termine perentorio indicato nella richiesta di integrazione; - in via generale l’irregolarità DURC non è sanabile. |
Attenzione- la verifica, amministrativa legata alle condizioni di regolarità, che tecnica, possono essere effettuate nel termine prescrizionale di 5 anni - nell’ipotesi di revoca successiva alla fruizione del beneficio possono essere applicate sanzioni civili per: a) evasione nella ipotesi in cui l’intervento non sia stato effettuato o la documentazione presentata non rappresenti radicalmente la realtà b) omissione nella ipotesi in cui l’intervento esista ma non sia ritenuto idoneo ad essere qualificato come un miglioramento effettivo - nell’ipotesi di intervento dichiarato ma non effettuato o di autocertificazione non corrispondente a realtà, deve essere effettuata la segnalazione alla Procura del Tribunale competente per l’avvio di un procedimento penale riferito alla sottoscrizione di una autocertificazione falsa. |