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Archivio newsCrisi d’impresa: approfondimento su obblighi di riduzione del capitale sociale e cause di scioglimento
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo studio n. 100/2023/I dal titolo “Sospensione degli obblighi di riduzione del Capitale Sociale e delle cause di scioglimento nel codice della crisi d’impresa”. Il Codice della crisi d’impresa e dell’Insolvenza prevede la sospensione: degli obblighi di riduzione del capitale per perdite e dell’operatività della relativa causa di scioglimento in tre diverse disposizioni. Lo studio effettua un approfondimento dell’argomento tenendo conto che, indipendentemente dai differenti presupposti è comune alle singole previsioni la finalità di consentire l’accesso a tali procedure anche a società con perdite rilevanti e senza procedere ad operazioni di ricapitalizzazione; tanto nel presupposto che il controllo giudiziario possa garantire i creditori più di quanto possa farlo il capitale sociale.
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo studio n. 100/2023/I (Approvato dalla Commissione Studi d’Impresa l’8 febbraio 2024) dal titolo “Sospensione degli obblighi di riduzione del Capitale Sociale e delle cause di scioglimento nel codice della crisi d’impresa”. Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza come noto, prevede la sospensione: - degli obblighi di riduzione del capitale per perdite, - dell’operatività della relativa causa di scioglimento in tre diverse disposizioni. Indipendentemente dai differenti presupposti è comune alle singole previsioni la finalità, già a base dell’art.182 sexies della legge fallimentare, di consentire l’accesso a tali procedure anche a società con perdite rilevanti e senza procedere ad operazioni di ricapitalizzazione; tanto nel presupposto che il controllo giudiziario possa garantire i creditori più di quanto possa farlo il capitale sociale. Le diverse disposizioni, in ogni caso, non sospendono gli obblighi di natura informativa previsti nel codice civile. Diversi sono, tuttavia, i presupposti che determinano l’operatività del sistema predisposto dal legislatore e così, in mancanza di orientamenti giurisprudenziali consolidati, si deve valutare se la sospensione degli obblighi, nel caso degli accordi di ristrutturazione e del concordato preventivo, operi, o meno, automaticamente, come il dato positivo parrebbe consentire di ritenere. Connessa a tale problematica è quella, forse più rilevante per i suoi risvolti applicativi, di valutare se, come pure da taluni sostenuto, anche in tali ultime fattispecie, si possano operare, su basi volontarie, operazioni di ripianamento perdite dopo che sia stata presentata la domanda di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi. Ogni considerazione, infatti, deve tenere in debito conto lo spostamento di competenze che deriva dall’art.120 bis del Codice. La tematica, che pure induce a valutare i rapporti con le domande c.d. “prenotative” o “con riserva”, appare strettamente connessa con quella, estremamente delicata, dei diritti e delle tutele dei soci in caso di accesso a tali strumenti.Copyright © - Riproduzione riservata
Consiglio Nazionale del Notariato, studio n. 100/2023/I