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Archivio newsPatente a punti nei cantieri edili: le sanzioni diventano proporzionali al valore dei lavori
Il disegno di legge per la conversione del decreto PNRR, approvato il 16 aprile 2024 dalla Camera dei Deputati, riscrive le regole sulla patente a punti per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili. In particolare, cambia il sistema di calcolo delle sanzioni che subisce alcune importanti modifiche. La sanzione pecuniaria prevista per i soggetti che operano in violazione della disciplina descritta, inizialmente stabilita nel range da 6.000 a 12.000 euro, viene ora fissata nella misura del 10% del valore dei lavori. Viene confermato l’avvio del nuovo strumento a decorrere dal 1° ottobre 2024 e il rilascio da parte dell’INL, in formato digitale. Tra le novità anche la possibilità di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti mediante un’autocertificazione. Definita, inoltre, la dotazione iniziale di 30 crediti e il meccanismo di decurtazione, che si basa sulle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro. Quali sono le altre novità?
Un emendamento al disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto PNRR, approvato il 16 aprile 2024 in prima lettura dalla Camera dei Deputati, riscrive l’articolo che introduce la patente a punti contenuto nel D.L. n. 19/2024 con alcune significative novità. L'emendamento ridefinisce il contenuto dell’art. 29 del decreto legge e specifica in modo più dettagliato i requisiti necessari per il rilascio della patente da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Tra le novità emergono la possibilità di ricorrere all’autocertificazione dei requisiti e la previsione di decurtazioni ridotte per infortuni che comportino l’inabilità al lavoro. Ambito di applicazione e esonero per le prestazioni intellettuali L’emendamento approvato in Commissione Bilancio alla Camera sostituisce il comma 19 dell’art. 29 del decreto PNRR che, a sua volta, riscrive l’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008. Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, si conferma l’applicazione del nuovo sistema di qualificazione tramite crediti, rivolto alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008. Confermato anche l’avvio del nuovo strumento a punti a decorrere dal 1° ottobre 2024; mentre, tra le novità si introduce l’esclusione di tale sistema per coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (es. prestazioni ingegneristiche, progettisti e altri). Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è consentito il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. L’ambito di applicazione della misura in oggetto, al momento del suo debutto, sarà limitato alle sole attività svolte nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 ma successivamente potrà essere esteso ad altri settori di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Non sono tenute al possesso della patente a punti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023.
Attività | Patente a punti |
Cantieri temporanei o mobili (art. 89, co.1, lett.a) | SI |
Mera fornitura di prestazioni intellettuali | NO |
Imprese con qualificazione SOA con classifica III o superiore | NO |
Altri ambiti di attività | Da individuare con decreto MLPS |
Fattispecie | Decurtazione di crediti | |
1 | Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi | 5 |
2 | Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione | 3 |
3 | Omessi formazione e addestramento | 2 |
4 | Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile | 3 |
5 | Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza | 3 |
6 | Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto | 2 |
7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto | 3 |
8 | Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno | 2 |
9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 2 |
10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 2 |
11 | Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | 2 |
12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | 2 |
13 | Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto | 1 |
14 | Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28 | 3 |
15 | Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche | 3 |
16 | Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 | 3 |
17 | Omessa valutazione del rischio di annegamento | 2 |
18 | Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie | 2 |
19 | Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi | 3 |
20 | Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 | 1 |
21 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 | 1 |
22 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 | 2 |
23 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 | 3 |
24 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23 | 1 |
25 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni | 5 |
26 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro | 8 |
27 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro | 15 |
28 | Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro | 20 |
29 | Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro | 10 |