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Patente a punti nei cantieri edili: le sanzioni diventano proporzionali al valore dei lavori

Il disegno di legge per la conversione del decreto PNRR, approvato il 16 aprile 2024 dalla Camera dei Deputati, riscrive le regole sulla patente a punti per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili. In particolare, cambia il sistema di calcolo delle sanzioni che subisce alcune importanti modifiche. La sanzione pecuniaria prevista per i soggetti che operano in violazione della disciplina descritta, inizialmente stabilita nel range da 6.000 a 12.000 euro, viene ora fissata nella misura del 10% del valore dei lavori. Viene confermato l’avvio del nuovo strumento a decorrere dal 1° ottobre 2024 e il rilascio da parte dell’INL, in formato digitale. Tra le novità anche la possibilità di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti mediante un’autocertificazione. Definita, inoltre, la dotazione iniziale di 30 crediti e il meccanismo di decurtazione, che si basa sulle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro. Quali sono le altre novità?

Un emendamento al disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto PNRR, approvato il 16 aprile 2024 in prima lettura dalla Camera dei Deputati, riscrive l’articolo che introduce la patente a punti contenuto nel D.L. n. 19/2024 con alcune significative novità. L'emendamento ridefinisce il contenuto dell’art. 29 del decreto legge e specifica in modo più dettagliato i requisiti necessari per il rilascio della patente da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Tra le novità emergono la possibilità di ricorrere all’autocertificazione dei requisiti e la previsione di decurtazioni ridotte per infortuni che comportino l’inabilità al lavoro. Ambito di applicazione e esonero per le prestazioni intellettuali L’emendamento approvato in Commissione Bilancio alla Camera sostituisce il comma 19 dell’art. 29 del decreto PNRR che, a sua volta, riscrive l’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008. Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, si conferma l’applicazione del nuovo sistema di qualificazione tramite crediti, rivolto alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008. Confermato anche l’avvio del nuovo strumento a punti a decorrere dal 1° ottobre 2024; mentre, tra le novità si introduce l’esclusione di tale sistema per coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (es. prestazioni ingegneristiche, progettisti e altri). Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è consentito il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. L’ambito di applicazione della misura in oggetto, al momento del suo debutto, sarà limitato alle sole attività svolte nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 ma successivamente potrà essere esteso ad altri settori di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Non sono tenute al possesso della patente a punti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023.

AttivitàPatente a punti
Cantieri temporanei o mobili (art. 89, co.1, lett.a)SI
Mera fornitura di prestazioni intellettualiNO
Imprese con qualificazione SOA con classifica III o superioreNO
Altri ambiti di attivitàDa individuare con decreto MLPS
Requisiti e autocertificazione La patente sarà rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), in formato digitale, in presenza dei seguenti requisiti: a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal medesimo decreto; c) possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità; d) possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente; e) possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente; f) l’avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. Tale ultimo requisito rappresenta una novità rispetto al testo iniziale. Tra le altre novità introdotte con l’emendamento, è prevista la possibilità di dimostrare il possesso dei requisiti mediante un’autocertificazione. L’eventuale revoca della patente e la verifica dei requisiti saranno oggetto di controlli effettuati ex post. L’autocertificazione deve essere redatta secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000). Resta confermata la possibilità di svolgere l’attività nelle more del rilascio della patente, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro. È prevista la revoca della patente quando, da accertamenti successivi al rilascio, la dichiarazione risulti non veritiera in ordine alla sussistenza di uno o più dei requisiti richiesti. In tal caso, dovranno decorrere dodici mesi dalla revoca, affinché l’impresa o il lavoratore autonomo possa richiedere il rilascio di una nuova patente. Le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente a punti e i contenuti informativi della medesima, nonché i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione saranno individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro. Punti e decurtazioni La patente rappresenta titolo abilitante con dotazione iniziale di 30 crediti. Per poter lavorare nei cantieri occorre averne almeno 15. Più precisamente, la patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a); tuttavia, è prevista una deroga che consente il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l’adozione da parte degli organi di vigilanza di provvedimenti per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (art. 14, D.Lgs. n. 81/2008). Rispetto alla versione precedente della norma, è stata espunta dal testo la possibilità di reintegrare i crediti mediante la frequenza di appositi corsi di formazione; le aziende potranno acquisire ulteriori crediti e recuperare quelli decurtati con modalità che saranno definite in un prossimo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dopo il parere dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Il meccanismo di decurtazione dei crediti si basa sulle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati in un allegato al decreto. In proposito si sottolinea che, quando nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo siano contestate più violazioni, i crediti potranno essere decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave. In ordine ai tempi di decurtazione, è utile precisare che la violazione delle norme di sicurezza sul lavoro non comporterà l’automatica e immediata riduzione dei crediti, ma occorre attendere un provvedimento definitivo, vale a dire una sentenza passata in giudicato o l’ordinanza-ingiunzione di cui all’art. 18 della legge n. 689/1981, divenuta definitiva in mancanza del pagamento della sanzione dopo il primo verbale ispettivo. La norma prevede che entro trenta giorni dalla loro adozione, i provvedimenti definitivi siano comunicati all’Ispettorato nazionale del lavoro, anche con modalità informatiche, affinché quest’ultimo provveda a decurtare i crediti previsti. Nel caso in cui nei predetti cantieri si verifichino infortuni da cui derivi la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino al massimo di dodici mesi. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14 del D.Lgs. n. 81/2008. Infine, si ricorda che le informazioni relative alla patente sono annotate in un’apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 124/2004, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8 del decreto. Sanzioni proporzionali al valore Anche il sistema di calcolo delle sanzioni subisce alcune importanti modifiche. In particolare, la sanzione pecuniaria prevista per i soggetti che operano in violazione della disciplina descritta, inizialmente stabilita nel range da 6.000 a 12.000 euro, viene ora fissata nella misura del 10 per cento del valore dei lavori, con un importo minimo di 6.000 euro e non è soggetta alla diffida di cui all’art. 301-bis del decreto, che consente l’estinzione agevolata a seguito di regolarizzazione; a ciò si aggiunge l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici previsti dal Codice dei contratti (D. Lgs. n. 36/2023). Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti.Tabella di sintesi di violazioni e decurtazione dei punti
FattispecieDecurtazione di crediti
1Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi5
2Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione3
3Omessi formazione e addestramento2
4Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile3
5Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza3
6Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto2
7Mancanza di protezioni verso il vuoto3
8Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno2
9Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi2
10Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi2
11Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)2
12Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo2
13Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto1
14Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 283
15Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche3
16Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 1013
17Omessa valutazione del rischio di annegamento2
18Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie2
19Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi3
20Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 1771
21Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 731
22Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 732
23Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 733
24Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 231
25Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni5
26Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro8
27Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro15
28Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro 20
29Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro10
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/04/17/patente-punti-cantieri-edili-sanzioni-diventano-proporzionali-valore-lavori

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