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Archivio newsCongedo parentale: istruzioni operative 2024-2025
L’INPS, con la circolare n. 57 del 2024, fornisce le istruzioni applicative utili all’erogazione dell’indennità di congedo parentale nella misura del 60% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo entro il sesto anno di vita del bambino, elevata all’80% per il solo anno 2024. L’intervento di prassi è altresì utile ad un recap dell’intera disposizione introdotta dalla Legge di Bilancio 2024.
Nella circolare n. 57 del 18 aprile 2024, l’INPS torna ad intervenire in materia di congedo parentale per recepire le disposizioni introdotta dalla Legge di Bilancio 2024, che ha previsto l’elevazione dell’indennità spettante al lavoratore dipendente che fruisce del congedo parentale al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese (rispetto a quello già previsto dalla legge di Bilancio 2023) con riferimento ai tre mesi spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro. Tale elevazione è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita del bambino(o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età). Per il solo anno 2024, spetta un’indennità all’80% della retribuzione anziché al 60% sia per il primo che per il secondo mese. L’elevazione dell’ulteriore mese al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) dell’indennità si applica a tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria. L’ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. Modalità di presentazione della domanda La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali: - tramite il portale istituzionale INPS, attraverso il percorso “Lavoro” - “Congedi, permessi e certificati”; - tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); - tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi. Esposizione nel flusso Uniemens L’INPS ha introdotto i nuovi codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva, tramite il flusso UniEmens: - “PG2”, per la fruizione oraria indennizzati in misura del 60% della retribuzione (80 per cento per il solo anno 2024) fino al sesto anno di vita del bambino”; - “PG3”, per la fruizione in modalità giornaliera indennizzati in misura del 60% della retribuzione (80 per cento per il solo anno 2024) fino al sesto anno di vita del bambino”. Esposizione in “ListaPosPA” I datori di lavoro del settore privato con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica devono utilizzare i seguenti codici Tipo Servizio: - “3W”, per i periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura del 60 per cento della retribuzione (dell’80 per cento per il solo anno 2024) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino; - “3X”, per i periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura del 60 per cento della retribuzione nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino.Esposizione in Lista PosPA Per i lavoratori delle pubbliche Amministrazioni iscritti alla Gestione pubblica, nulla è innovato in merito ai Tipi Servizio da utilizzare, che devono essere dichiarati nell’elemento “V1”, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 8, da compilare secondo le modalità in uso, avendo cura di esporre il dato relativo alla Retribuzione Virtuale ai Fini Pensionistici nella misura corrispondente alla percentuale prevista per il periodo di aspettativa, da considerare anche ai fini del corrispondente imponibile relativo alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e se presente a quella ENPDEP, da dichiarare nel suddetto elemento. Copyright © - Riproduzione riservata
INPS, circolare 18/04/2024, n. 57