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Archivio newsAppalti e subappalti pubblici e privati: ai lavoratori si applica il CCNL più rappresentativo
Il testo del disegno di legge di conversione del decreto PNRR, su cui la Camera dei Deputati ha espresso il voto finale il 18 aprile 2024, cambia la disposizione originaria che disciplina il trattamento economico del personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto. Viene ora previsto l’obbligo di applicare il CCNL stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La modifica incide sulla verifica della congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva a cui è tenuto il responsabile del progetto negli appalti pubblici o il committente negli appalti privati, prima di procedere al saldo finale dei lavori. In quale modo?
L’Assemblea della Camera dei Deputati ha dato il 18 aprile 2024 il primo via libera al disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto PNRR (D.L. n. n. 19/2024), recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Alcune modifiche di particolare rilievo per i datori di lavoro interessano l’art. 29, che reca disposizioni in materia di appalti pubblici e privati al fine di contrastare il lavoro irregolare. Trattamento economico del personale impiegato negli appalti: cosa cambia E’ in particolare modificata la disposizione che disciplina il trattamento economico del personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto con la conseguente verifica della congruità dell’incidenza della manodopera nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili. La norma originaria prevedeva l’obbligo di corrispondere al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto un trattamento economico (nonché normativo come specificato in sede referente) complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto. A fronte della difficoltà di definire di volta in volta la zona di applicazione ed il contratto maggiormente applicato in tale zona, il nuovo comma 2 dell’art. 29 impone ora l’obbligo di applicare il CCNL stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. A seguito della modifica l’art. 29 del D.L. 19/2024 in esame assume il seguente tenore: “1-bis. Al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto” Torna quindi d’attualità la corretta applicazione dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81 del 2015 secondo il quale per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. Verifica della congruità dell’incidenza della manodopera La modifica incide necessariamente sulla verifica della congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva a cui è tenuto -nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili - il responsabile del progetto negli appalti pubblici o il committente negli appalti privati, prima di procedere al saldo finale dei lavori, con le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche n. 143/2021, che definisce un sistema di verifica della predetta congruità (emanato in attuazione dell’art. 8, c. 10-bis, del D.L. n. 76/2020). Nel settore degli appalti privati, le disposizioni ivi contenute si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore ad euro 70.000. Per gli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del committente. Con riferimento agli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro (comma 11), fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza delle suddette verifica o regolarizzazione, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso responsabile. Copyright © - Riproduzione riservata