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Archivio newsResponsabilità dei sindaci: come cambiano prescrizione e sistema di calcolo del danno
La proposta di legge di modifica dell’art. 2407 del codice civile (AC 1276) introduce alcuni emendamenti finalizzati a porre un limite, al di fuori delle ipotesi di dolo, alla responsabilità civile dei sindaci che violano i propri doveri. Cambia il sistema di calcolo del danno che ora, secondo le nuove disposizioni, seguirebbe il sistema del multiplo compenso, e cambia anche la decorrenza del termine entro il quale si prescrive l’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci, che ora comincerebbe a contarsi dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato. Queste modifiche avrebbero conseguenze positive sui costi delle polizze assicurative di responsabilità professionale.
La Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha approvato in sede referente il 9 aprile la proposta (AC 1276) di modifica dell’art. 2407 del codice civile finalizzata, come illustrato dalla relatrice Maria Carolina Varchi, a prevedere che i componenti del collegio sindacale siano sanzionati solo per ciò che abbiano effettivamente compiuto od omesso, sulla base di elementi e fatti conosciuti in quello specifico momento e non secondo troppo facili ricostruzioni ex post, provando la sussistenza e la presenza di “dolo specifico”, con una correlazione diretta della quantificazione del danno in sede civilistica. Come cambia il sistema di calcolo del danno Secondo la modifica proposta, all’art. 2407 del codice civile, dopo il comma 1, sarebbe introdotto il seguente comma: “al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell’art. 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso”. In base alla nuova disposizione, è ragionevole ed “equo” che, al di fuori dei casi di dolo, si prenda come base di riferimento per la determinazione dell'eventuale danno causato dall'organo di controllo, l'emolumento annuo deliberato a favore di ciascun componente; ad esso poi si applicano dei moltiplicatori tra loro differenziati. Allo stato attuale, i sindaci rispondono in solido con gli amministratori quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi derivanti dalla carica, senza però operare ex lege alcuna distinzione tra le due funzioni (amministratore e sindaco) e quindi tra gestori e controllori. Il cosiddetto sistema del multiplo del compenso in uso in altri ordinamenti (esempio Grecia, Polonia, Slovacchia, Estonia, Olanda, Germania, Austria e Belgio) ha il pregio di ancorare la responsabilità a un parametro noto alle parti, rappresentato da un multiplo del compenso, consentendo una differenziazione in rapporto all'importanza, alla complessità e alla natura dell'incarico concretamente svolto nella società. La relazione illustrativa chiarisce che la modifica si pone in linea con molte pronunce giurisprudenziali di merito e di legittimità. La proposta, peraltro, si coordinerebbe anche con l’introduzione dell’equo compenso che allo stato attuale è ancora in attesa di implementazione e di chiarimenti, per esempio, relativamente alla sua applicazione ai compensi per le cariche di sindaco. Se la modifica venisse definitivamente approvata è probabile che si ridimensioneranno i costi delle polizze assicurative di responsabilità professionale che ad oggi definiscono l’attività di sindaco tra quelle a maggiore rischiosità, anche per la sproporzione tra l'atto commesso e la responsabilità imputata. Quando si prescrive l’azione di responsabilità La seconda modifica proposta consiste nell’inserimento del seguente ultimo comma all’art. 2407 del codice civile: “l’azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all’articolo 2429 relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno”. Il termine prescrizionale viene in questo modo allineato a quello già indicato nell’art. 15, c. 3, del D.Lgs. n. 39/2010 che in relazione alla responsabilità del revisore legale e della società di revisione prevede che “l'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento”. Attualmente, vista l’applicazione ai sindaci della disciplina dell'azione di responsabilità prevista per gli amministratori in virtù del richiamo operato proprio dall’attuale terzo comma dell'art. 2407 del codice civile, la prescrizione quinquennale può decorrere dalla cessazione dalla carica di sindaco o dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo, ovvero, come da indicazioni della giurisprudenza, dal momento in cui l'insufficienza patrimoniale è divenuta oggettivamente conoscibile. Copyright © - Riproduzione riservata