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Archivio newsCondizione di disabilità (anche sul lavoro): come cambiano i criteri di valutazione
Nuovi criteri per la definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, dell’accomodamento ragionevole, nonché della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e l’attuazione del progetto di vita individuale personalizzato. È quanto previsto dal decreto legislativo, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2024, ora atteso in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento entrerà in vigore il 30 giugno 2024 e prevede che alcune disposizioni, relative ad adempimenti successivi, diventeranno efficaci dal 10 gennaio 2025. Quali sono gli impatti sul mondo del lavoro con riferimento all’utilizzo della Legge n. 104 del 1992?
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 15 aprile, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce norme per la definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole e della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato. Si osserva nel dossier allegato al provvedimento operativo entro il 30 giugno 2024 e previsto in limitata sperimentazione per divenire definitivo a fine 2025, alcune osservazioni che si rendano utili nel contesto del mercato del lavoro in cui il provvedimento opera. Valutazione della condizione di disabilità In relazione all'art. 5, comma 3, viene rappresentato che l'aggiornamento delle tabelle con l'introduzione di nuovi criteri di valutazione consentirà alle Commissioni di poter valutare la condizione di disabilità disponendo di esami di laboratorio e strumentali più sensibili e specifici, evitando che, a fronte della sola patologia diagnosticata, si presuma necessariamente una perdita delle capacità lavorative generiche in una data percentuale, ricollegando automaticamente tutti i vari benefici. Al tempo stesso l'aggiornamento del decreto ministeriale 5 febbraio 1992 porterà ad una più mirata individuazione della condizione di invalidità civile dei minori, e dunque la previsione di cui all'art. 5 non determina pertanto un ampliamento della platea dei beneficiari, ma un'analisi meglio mirata. E’ evidente che la nuova norma comporterà da parte delle lavoratrici e lavoratori attuali o prossimi di un utilizzo della Legge n. 104/1992, per adempiere alla predisposizione di documentazione nonché all’accompagnamento del proprio congiunto che si sottopone alla prassi della valutazione multidimensionale, la richiesta di ulteriori permessi (e oneri) al datore di lavoro per l’espletamento di dette funzioni, non previste dalla norma in oggetto. Accomodamento ragionevole In quanto all’accomodamento ragionevole il decreto legislativo introduce questo concetto che è una soluzione residuale applicabile in situazioni in cui un diritto civile e sociale non può essere immediatamente esercitato in pieno senza oneri sproporzionati. Questo concetto non sostituisce né limita il diritto al pieno accesso ai servizi e supporti previsti dalla legge. Il diritto all’accomodamento ragionevole è riconosciuto quando l’applicazione delle leggi non garantisce l’esercizio dei diritti civili e sociali in modo eguale agli altri cittadini. Tuttavia, deve essere utilizzato solo quando il diritto non può essere pienamente esercitato in altro modo. I richiedenti di accomodamento ragionevole possono essere persone con disabilità, genitori di minori con disabilità o tutori. Gli obbligati a fornire l’accomodamento possono essere la pubblica amministrazione, i concessionari di servizi pubblici e altri soggetti privati. L’accomodamento ragionevole deve essere adeguato e appropriato rispetto al valore del diritto da garantire. La valutazione della “non onerosità” considera vari fattori, tra cui le risorse disponibili e gli effetti sui terzi. In caso di rifiuto dell’accomodamento ragionevole, sono previsti ricorsi sia contro la pubblica amministrazione che contro i soggetti privati, con la possibilità di coinvolgere il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità per verificare l’eventuale discriminazione. Dunque, si tratta sia in ambito pubblico che privato di sviluppare tutte le opzioni all’interno del luogo di lavoro per prevenire soluzioni anche organizzative concordate e antidiscriminatorie. Criticità applicative Il problema che si evidenzia riguarda l'art. 8, comma 2, in cui viene precisato che non è prevista in capo all'INPS alcuna attività di tipo valutativo circa i certificati di formazione dei medici autorizzati alla trasmissione del certificato introduttivo. La stessa norma, infatti, chiarisce che l'INPS si limita ad "acquisire" la documentazione attestante l'avvenuta formazione. Il possesso di tale documentazione, in automatico e senza nessuna attività valutativa da parte dell'INPS, abilita il medico alla trasmissione. Ciò premesso, conviene valutare l'opportunità di esplicitare, relativamente all'art. 8, comma 2, che le amministrazioni interessate provvedano alle attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; ma vi sono discordanze evidenti per l’utilizzo di personale di INPS (e non solo) tanto che la facoltà di stipulare convenzioni per affidare l'accertamento dell'invalidità civile all'INPS è stata già utilizzata dalle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Veneto e Sicilia. Ma il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026, quale sottosezione del PIAO per il medesimo triennio, risulta approvato con Determina commissariale n. 5 del 31/01/2024 e non con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 14/2024. Vero è in merito alla stima dei risparmi derivanti dal passaggio della doppia fase di accertamento al procedimento unitario gestito da INPS, viene rilevato che si tratta di stime riguardanti risorse afferenti al Fondo del Servizio Sanitario Nazionale, oggetto di ripartizione regionale, che non rientrano, almeno non direttamente, nel perimetro delle risorse dell'Istituto. Dunque, la maggior parte della procedura è in carico al medico di base. La stima del 35% di personale medico da destinare agli accertamenti sanitari di invalidità civile non riguardanti gli anziani non autosufficienti, pare essere espletata dalle funzioni sanitarie come rilevate dal Coordinamento Generale Medico Legale e dalla Direzione centrale Pianificazione e Controllo di Gestione dell'Istituto che determina nel 50% il numero delle domande relative agli anziani non autosufficienti e con riferimento al personale sanitario e amministrativo necessario per lo svolgimento delle funzioni delle unità valutative di base, cioè il medico di base che non solo deve svolgere attività di supporto alla Commissione che dovrà essere svolta anche da tale personale perchè è previsto faccia parte dell’unità di valutazione multidimensionale all'accertamento dell'invalidità che appunto non riguarda gli anziani non autosufficienti. Quindi, la conclusione è che bisogna provvedere a personale medico necessario all'espletamento delle nuove funzioni di accertamento unico, tenendo conto che il numero di 1.562 unità considera la presenza di 2 medici INPS in Commissione aggiungendo parecchie unità di personale medico dipendente a 36 ore contemplate al fabbisogno sostenibile del PIAO. Ovviamente bisognerà tenere conto anche il numero delle unità di personale sanitario e amministrativo tecnico previste nel fabbisogno sostenibile. Dunque, ci si chiede se è praticabile l'esigenza di apportare la modifica prospettata dal Servizio di Bilancio circa l'indicazione del contingente massimo di personale da reclutare, ma contemporaneamente si fa presente che tale esigenza non sussiste poiché la spesa relativa all'assunzione del personale di cui trattasi è quantificata in modo puntuale e non entro un limite massimo. Riguardo alla incompatibilità temporale tra la decorrenza dell'attuazione della norma in parola (1° gennaio 2025) e la decorrenza delle immissioni in ruolo del primo scaglione, nel far comunque presente che la copertura finanziaria degli oneri assunzionali è prevista già a decorrere dal mese di novembre 2024, al fine di poter procedere all'avvio della fase di sperimentazione, comunque dovrà esserci una modifica dell'art. 38, comma 2, apportate dal Servizio Bilancio nelle considerazioni relative al medesimo art. 38. Si osserva che le classificazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità sono atti direttamente vincolanti per gli Stati, in base agli articoli 21, lettera b), e 22 della Costituzione dell'OMS. Le deliberazioni dell'Assemblea generale dell'OMS elencate all'art. 21 della sua Costituzione sono direttamente vincolanti per gli Stati membri, a meno che non si sia notificata una riserva. Il decreto legislativo, pertanto, non adotta e non recepisce la nuova versione della classificazione internazionale ICD (malattie, incidenti, cause di morte) ma si limita semplicemente a fare riferimento ad essa e non potrebbe fare diversamente, tenuto conto del suo carattere vincolante; relativamente all'art. 17, viene fatto presente che l'articolo interviene al fine di garantire una condizione di uguaglianza alle persone con disabilità, ai sensi di quanto già previsto dall'ordinamento vigente. Pertanto, la norma non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, anche per effetto di quanto previsto dal nuovo comma 5 dell'art. 5-bis della legge n. 104 del 1992, che prevede che l'accomodamento ragionevole deve essere compatibile con le risorse effettivamente disponibili. Circa le verifiche poste in capo al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, si fa presente che, attenendo ai profili di eventuale discriminazione dei disabili, le stesse rientrano nei compiti istituzionalmente demandati al medesimo Garante dal decreto legislativo che lo istituisce; in relazione all'art. 28, viene rappresentato che, considerato che la legge di Bilancio per il 2024 (articolo 1, commi 210-212), nell'istituire il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha soppresso il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'art. 1, comma 254, della legge n. 205 del 2017, le cui risorse concorrono alla realizzazione del budget di progetto ai sensi dell'art. 28 dello schema di decreto in esame, quindi risulta necessario correggere il comma 4. In relazione all'art. 32, viene segnalato che l'esigenza della formazione si avverta principalmente nella fase iniziale e di messa a terra della riforma. Inoltre, il materiale formativo (video, testi, piattaforme etc.) rimarrà nella disponibilità delle amministrazioni interessate e potrà essere da questo riutilizzato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In relazione all'art. 38, si rimarca l'osservazione del Servizio del bilancio di prevedere l'applicazione dal 30 giugno 2024 delle disposizioni di cui all'art. 9, commi 6 e 7, al fine di eliminare la discrasia temporale evidenziata nel dossier che impedirebbe l'utilizzo delle risorse stanziate già dall'esercizio finanziario 2024. In buona sostanza si sottolinea che in forza del parere della Commissione Bilancio è stato però sottolineato e aggiunto all’art. 8, comma 2, "L'INPS provvede alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Copyright © - Riproduzione riservata