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Archivio newsOrario di lavoro, pause e riposi: quali sono gli obblighi per il datore di lavoro
La gestione da parte del datore di lavoro dell’orario di lavoro, nonché di pause e riposi, soprattutto dopo la diffusione del lavoro agile, ha l’obiettivo di consentire il recupero delle energie psico-fisiche da parte del lavoratore. Regole che derivano dalle disposizioni di legge ma anche dai contratti collettivi e che occorre conoscere per non incorrere in violazioni. Quali sono i limiti e gli obblighi di riposo che devono essere rispettati nella gestione del rapporto di lavoro? Su chi grava l’onere della prova in caso di mancata concessione?
Negli ultimi anni, il tema della flessibilità dell’orario di lavoro è molto importante come strumento in grado di rispondere alle sempre maggiori esigenze di conciliazione vita lavoro. Orario flessibile con articolazione su base giornaliera, settimanale e contrazione della settimana lavorativa. Ma per poter adottare una gestione flessibile dell’orario di lavoro bisogna inevitabilmente partire dal concetto attuale di orario di lavoro, durata massima ma soprattutto considerare quelli che sono alcuni vincoli imposti dal legislatore per quanto riguarda il diritto dei lavoratori alle pause e ai riposi. Quali sono i limiti e gli obblighi di riposo che devono essere sempre rispettati nella gestione del rapporto di lavoro? Su chi grava l’onere della prova in caso di mancata concessione? La disciplina dell’orario di lavoro e la sua durata massima L’art. 3, D.Lgs. n. 66/2003, stabilisce la durata del normale orario di lavoro in 40 ore settimanali fermo restando che i contratti collettivi possono stabilire una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno. La legge si “limita” a definire la durata massima, fermo restando che la contrattazione collettiva (di qualsiasi livello) può stabilire una durata inferiore alle 40 ore settimanali. L’art. 4, D.Lgs. n. 66/2003, definisce la durata massima dell’orario di lavoro, che non può comunque mai eccedere il limite di 48 ore settimanali comprese lo straordinario per ogni periodo di 7 giorni. Sulla base di quanto previsto dalla norma: - i contratti collettivi possono stabilire una durata massima settimanale dell’orario di lavoro; - la durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, per ogni periodo di 7 giorni. Riposo giornaliero L’ulteriore limite da considerare è il rispetto del riposo giornaliero disciplinato dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003 ovvero che fermo restando la durata normale dell'orario settimanale (40 ore settimanale o il diverso orario previsto dal contratto collettivo), il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Deroghe alla disciplina dei riposi giornalieri - Le attività di lavoro a turni, nel caso in cui il lavoratore cambi squadra; - personale dirigente; - manodopera familiare; - lavoratori nel settore liturgico; - lavoratori a domicilio; - rapporti di telelavoro. Pause La norma (art. 8) stabilisce che qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore il lavoratore ha diritto ad una pausa, le cui modalità e durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro. Finalità della pausa è il recupero delle energie psico-fisiche e la consumazione dell’eventuale pasto anche in un’ottica di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo In mancanza di regolamentazione data dalla contrattazione collettiva, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a 10 minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Pertanto: - in assenza di disciplina collettiva, il lavoratore che presti la sua attività per più di 6 ore al giorno ha diritto beneficiare di una pausa non inferiore ai 10 minuti, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro; - le pause non sono retribuite né computate come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata; - la pausa, ove spettante, non deve essere frazionata e non può essere sostituita da compensi economici. Riposi settimanali L’art. 9 stabilisce che Il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero e il riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni. Pertanto: - il lavoratore ha diritto, ogni 7 giorni, a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero; - il riposo può anche essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni (D.L. n. 112/2008) - il riposo settimanale di regola coincide con la domenica; può altrimenti essere fissato in un giorno diverso per le attività aventi determinate caratteristiche: a) attività industriali il cui processo richieda lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche; b) industrie stagionali; c) attività il cui funzionamento domenicale corrisponda a esigenze tecniche; d) aziende esercenti la vendita al minuto e in genere attività rivolte a soddisfare direttamente bisogni del pubblico. Vengono previste delle eccezioni alla disciplina del riposo consecutivo di almeno 24 ore per: - le attività di lavoro a turni, nel caso in cui il lavoratore cambi squadra o turno; - le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata; - il personale impiegato nel settore dei trasporti ferroviari; i contratti collettivi possono derogare alla disciplina a condizione che al lavoratore vengano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo (art. 17, comma 4). Mancato godimento della pausa giornaliera: su chi grava l’onere della prova? La Cassazione, con la sentenza n. 8626/2024, nel rilevare preliminarmente che il lavoratore, che presti un'attività con orario giornaliero superiore alle sei ore consecutive, ha diritto ad una pausa retribuita della durata di 10 minuti da fruire sul posto di lavoro o, in mancanza, ad un riposo compensativo di pari durata nei trenta giorni successivi ai fini del recupero delle sue energie psicofisiche ha stabilito che nel caso in cui le peculiarità della prestazione impediscano di fruire della pausa giornalmente: - il datore di lavoro può, anche unilateralmente, prevedere diverse modalità di recupero, che non risultino in concreto penalizzanti per il prestatore e che siano tali da garantire, nel concreto contesto lavorativo, l'effettività del recupero psico-fisico del dipendente; - laddove il datore non operi neanche in tal senso il lavoratore può agire giudizialmente al fine di ottenere il ristoro per la mancata fruizione delle pause. Copyright © - Riproduzione riservata