Il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato per il quale è, però, prevista una scadenza alla fine del periodo formativo. Tuttavia, l’interruzione del contratto in costanza di periodo formativo può essere effettuata adducendo specifica e comprovabile motivazione in caso di giusta causa, giustificato motivo soggettivo e oggettivo. L’interruzione del contratto in costanza di periodo formativo non necessita, invece, di alcuna motivazione in caso di superamento del periodo di comporto, mancato superamento del periodo di prova o cessazione dell’attività aziendale. Qual è la procedura che deve seguire il datore di lavoro che intende procedere con il licenziamento di un apprendista?
L’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato, finalizzato all’occupazione dei giovani e al primo inserimento nel mondo del lavoro. Per questa ragione l’azienda oltre ad erogare la retribuzione e a permettere all’apprendista di svolgere la prestazione manuale o intellettuale prevista nel contratto deve impartirgli direttamente o tramite soggetti terzi gli insegnamenti necessari a conseguire:
- un titolo di studio (apprendistato per la qualifica);
- le competenze professionali necessarie per lo svolgimento di una determinata mansione (apprendistato professionalizzante);
- formazione utile al conseguimento di titoli di studio universitari o di alta formazione.
Il piano formativo individuale
Il piano formativo individuale si articola in formazione professionalizzante e formazione di base e trasversale, rimessa alla regolamentazione regionale, cui è rimesso anche l’onere di finanziare l’offerta pubblica formativa destinata all’ottenimento di queste competenze, e/o alla contrattazione collettiva.
Elemento fondamentale rimane l’apprendimento attraverso il lavoro svolto in azienda: la possibilità di accorciare e ridurre la durata massima è legata dunque al riconoscimento, da parte del tutor che segue l’apprendista, dell’avvenuto raggiungimento delle competenze contenute nel PFI.
La formazione obbligatoria dell’apprendista svolta dev’essere riportata sul piano formativo individuale, che nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e in quello di alta formazione è predisposto direttamente dall’istituzione formativa in collaborazione con l’azienda.
L’attività formativa dev’essere realizzata nel rispetto dei limiti di durata massima dell’apprendistato:
- 3 anni (4 anni in caso di diploma quadriennale regionale o 2 anni per i contratti per l’acquisizione oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dai regolamenti scolastici) nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
- 3 anni (5 anni nell’artigianato) nell’apprendistato professionalizzante;
Nell’apprendistato di alta formazione e ricerca la durata massima è definita da regioni e province autonome sentite le parti sociali, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca.
Al termine del periodo formativo il datore di lavoro può decidere di interrompere il rapporto in essere oppure confermarlo. Allo stesso tempo l’apprendista può dimettersi al termine della formazione oppure accettare la conferma, ove prevista dal datore di lavoro.
Riconoscimento anticipato della qualifica
È possibile riconoscere la qualifica professionale a un apprendista anche prima del termine del periodo formativo stabilito nel contratto, anticipando in questo modo la “trasformazione” del contratto in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La trasformazione anticipata, stante il conseguente venir meno dell’obbligo formativo nei confronti dell’apprendista, può in taluni casi generare il dubbio che si tratti di una fattispecie di ricorso fraudolento al contratto di apprendistato: per questa ragione si prevede che la legittimità della trasformazione anticipata sia condizionata al rispetto degli obblighi formativi da parte dell’azienda, fino al giorno effettivo della trasformazione. Occorre in primis accertarsi della qualità del piano formativo individuale e della sua adeguata durata.
Interruzione del contratto a fine formazione
Anche se il contratto di apprendistato è a norma di legge un contratto a tempo indeterminato, è comunque prevista una scadenza alla fine del periodo formativo.
Ecco perché è solo al termine dell’apprendistato entrambe le parti possono interrompere liberamente il rapporto: in questo caso, il periodo di preavviso per le dimissioni o il licenziamento decorre dalla data in cui termina l’apprendistato.
N.B. Se la parte che recede non rispetta il preavviso deve corrispondere all’altra l’indennità sostitutiva prevista dal contratto collettivo applicato. |
Per interrompere il rapporto a fine periodo formativo, azienda e dipendente non sono obbligati ad addurre alcuna motivazione a sostegno della decisione. Il recesso al termine del periodo di apprendistato, infatti, è uno di quei casi di cosiddetto “recesso ad nutum” (un altro è il licenziamento o le dimissioni in periodo di prova) per la cui legittimità non si richiede la presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
N.B. Questa disposizione non trova applicazione all’apprendistato professionalizzante senza limiti di età destinato al reinserimento di titolari di un trattamento di NASpI ed ai lavoratori in CIGS da “transizione occupazionale” (art. 22- ter del D.Lgs. n. 148/2015): in questo caso infatti il ricorso all’apprendistato costituisce una misura agevolativa di politica attiva del lavoro, soggetta ab origine alle tutele crecenti. |
Licenziamento o dimissioni durante la formazione
L’interruzione del contratto in costanza di periodo formativo può essere effettuata adducendo
specifica e comprovabile
motivazione in caso di:
-
giusta causa: condotta talmente grave da rendere impossibile la continuazione del rapporto anche per un solo giorno (in questo caso non occorre rispettare alcun periodo di preavviso);
-
giustificato motivo soggettivo: inadempimento agli obblighi contrattuali da parte del lavoratore;
-
giustificato motivo oggettivo: per necessità organizzative aziendali.
L’interruzione del contratto in costanza di periodo formativo non necessita di alcuna motivazione in caso di:
-
superamento del
periodo di comporto;
- mancato superamento del
periodo di prova;-
cessazione dell’
attività aziendale.Inoltre, nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore costituisce giustificato motivo di licenziamento il
mancato raggiungimento degli
obiettivi formativi, se opportunamente attestato dall’istituzione formativa.
Il datore di lavoro che intende procedere con il licenziamento di un apprendista deve:
- dare
comunicazione al
centro per l'impiego, tramite l'invio del modello UniLav;
- versare il
contributo NASpI all'INPS, tramite modello F24;
- riconoscere l'
indennità sostitutiva in
busta paga, in caso di mancato rispetto del periodo di preavviso.
Sintesi delle fattispecie di interruzione anticipata apprendistatoSuperamento del periodo di comporto |
Mancato raggiungimento degli obiettivi formativi (solo per apprendistato I livello) |
Giusta causa (senza obbligo di preavviso) |
Giustificato motivo soggettivo |
Giustificato motivo oggettivo |
Mancato superamento del periodo di prova |
Cessazione dell’attività aziendale |
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/04/23/apprendistato-possibile-licenziare-prima-periodo-formativo