Con la circolare n. 56 del 2024, l’INPS ha fornito indicazioni operative in merito al regime contributivo relativo all’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo, in vigore dal 1° gennaio 2024. In particolare, per il finanziamento dell’IDIS è stato infatti introdotto un contributo mensile dell’1%, interamente a carico del datore di lavoro/committente, e un contributo di solidarietà dello 0,50% a carico del lavoratore. A chi spetta l’indennità di discontinuità? Qual è la corretta gestione in Uniemens?
Dal 1° gennaio 2024 cambia la contribuzione nel settore dello spettacolo a seguito dell’introduzione dell’indennità di disponibilità-IDIS. La nuova misura ha la finalità di garantire un sostegno economico ai lavoratori dello spettacolo, settore che per la sua specificità presenza prestazioni strutturalmente discontinue.
L’indennità affianca e non sostituisce la NASpI. Le due prestazioni hanno funzioni diverse:
- la NASpI è la tipica prestazione di disoccupazione ed eroga un trattamento economico al lavoratore che perde involontariamente il lavoro, per i periodi di disoccupazione successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
- l’indennità di disponibilità-IDIS non è una tipica indennità di disoccupazione in quanto va a coprire periodi di non lavoro nell’anno precedente, non coperti da contributi o da indennità NASpI. Non presuppone, inoltre, lo stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda. Per i lavoratori autonomi l’IDIS sostituisce la precedente indennità ALAS che per i periodi dal 1°gennaio 2024 cessa di essere erogata.
La struttura di finanziamento della prestazione è stata illustrata dall’INPS con la circolare n. 56 dell’8 aprile 2024.
A chi spetta l’indennità di discontinuità-IDIS
I lavoratori destinatari dell’indennità di discontinuità sono i seguenti:
- lavoratori autonomi, assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS), ivi compresi quelli con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 182/1997, ossia i lavoratori che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo (per le qualifiche professionali si faccia riferimento al D.M. 15 marzo 2005, lett. a);
- lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 182/1997, ossia i lavoratori che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento della lettera a) del medesimo decreto legislativo che sono stati individuati come destinatari dell’indennità di discontinuità con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 25.7.2023:
1. operatori di cabine di sale cinematografiche;
2. impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
3. maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
4. impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
5. lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
6. lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che non siano titolari della indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del D.Lgs. n. 81/2015. Pertanto, i lavoratori intermittenti a tempo determinato rientrano tutti nel campo di applicazione dell’IDIS, mentre quelli a tempo indeterminato vi rientrano solo se non hanno diritto all’indennità di disponibilità.
Nel dettaglio, le categorie di lavoratori individuati dal D.Lgs. n. 175/2023 e dal D.M. 25/7/2023 sono individuati tra quelli che nel flusso UniEmens sono esposti con uno dei codici qualifica riportati in tabella, per il cui significato dettagliato si rinvia all’Allegato tecnico dell’UniEmens.
“011”; “012”; “013”; “014”; “021”; “022”; “023”; “024”; “025”; “026”; “027”; “028”; “029”; “031”; “032”; “033”; “041”; “042”; “043”; “044”; “045”; “046”; “047”; “051”; “052”; “053”; “054”; “055”; “056”; “057”; “058”; “059”; “061”; “062”; “063”; “071”; “072”; “073”; “074”; “075”; “081”; “082”; “083”; “084”; “085”; “091”; “092”; “093”; “094”; “095”; “096”; “097”; “098”; “101”; “102”; “103”; “104”; “111”; “112”; “113”; “114”; “115”; “116”; “117”; “118”; “119”; “121”; “122”; “123”; “124”; “125”; “126”; “131”; “132”; “133”; “134”; “135”; “136”; “141”; “142”; “155”; “156”; “157”; “158”; “201”; “202”; “203”; “204”; “205”; “213”; “214”; “220”; “221”; “222”; “223”; “231”; “232”; “310”; “311”; “312”; “313”; “322”; “340”; “341”; “342”; “343”; “400”; “401”; “402”; “403”; “430”; “431”; “432”; “433”; “470”; “471”; “472”; “473”; “500”; “621”; “771”; “775”; “776”; “777”; “778”; “779”; “780”; “781”; “782”; “783”; “784”; “785”; “786”; “787”; “788”; “821”; “822”; “823”; “824”; “901”; “902”; “903”; “904”. |
Finanziamento della prestazione
A decorrere dal 1° gennaio 2024, per il finanziamento dell’IDIS è stato introdotto
un contributo mensile dell’1%, interamente a carico del datore di lavoro/committente, e un
contributo di solidarietà dello 0,50% a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione eccedente il massimale di contribuzione art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Parallelamente, è stato ridotto il
contributo aggiuntivo Aspi che si versa per i lavoratori a tempo determinato, dal 1,40% al 1,10%, da aumentare di 0,50 punti percentuali per ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato. Infine, per i lavoratori autonomi non è più dovuto il contributo di finanziamento dell’ALAS.
Il contributo IDIS affluisce nella Gestione prestazioni temporanee dell’INPS ma su esso non risultano applicabili le
riduzioni contributive CUAF ex art. 120 L. n. 388/2000 (pari allo 0,80%) e art. 1 commi 361 e 362 Legge n. 266/2005 (pari all’1%) che erano, invece, applicabili sul contributo ALAS. Pertanto, per i lavoratori autonomi che fino al 31 dicembre 2023 erano tenuti al versamento del contributo ALAS, ciò ha richiesto la rideterminazione del contributo di malattia (dal 2,22% al 1,28%) per rispettare la gerarchia delle riduzioni stabilita dalle leggi citate che deve essere rivista a seguito della cessazione dell’obbligo di versamento del contributo ALAS dal 1.1.2024.
Non si hanno invece riflessi sulla
contribuzione di malattia per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (CSC 7.07.11) e per le Pubbliche amministrazioni (CSC 1.18.10), soggetti per i quali non trovano applicazione le riduzioni CUAF. Al riguardo, si ricorda che, per il 2024, il contributo di malattia è dovuto sul massimale giornaliero pari a euro 120.
La contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta sull’intero imponibile annuo senza sottostare al massimale annuo di retribuzione.
Contributo di solidarietà a carico del lavoratore
Per quanto attiene il contributo di solidarietà a carico del lavoratore, lo stesso è
pari allo 0,50% da calcolarsi sulla retribuzione annua eccedente il massimale di contribuzione che nel settore dello spettacolo trova applicazione differenziata tra:
- lavoratori che hanno anzianità assicurativa ante 1.1.1996 (vecchi iscritti);
- lavoratori che hanno anzianità assicurativa post 31.12.1995 (nuovi iscritti).
Il contributo di solidarietà IDIS, si aggiunge al contributo di solidarietà IVS (art. 1, commi 8 e 14, del D.Lgs. n. 182/1997), pari al 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore e segue le medesime modalità di versamento nel flusso UniEmens.
Per il calcolo del contributo di solidarietà dello 0,50% a carico del lavoratore), il datore di lavoro:
- per i
nuovi iscritti (post 1995), calcola il contributo sulla retribuzione eccedente l’importo del massimale annuo ex art. 2 comma 18 legge n. 335/1995 che per il 2024 è pari a euro 119.650;
- per i
vecchi iscritti (ante 1996), per i quali il massimale trova applicazione per fasce di retribuzione giornaliere, calcola il contributo di solidarietà sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile fissato in relazione a fasce di retribuzione giornaliera.
Anno 2024 |
Da euro | A euro | Massimale |
872,01 | 1.744,00 | 872,00 |
1.744,01 | 4.360,00 | 1.744,00 |
4.360,01 | 6.976,00 | 2.616,00 |
6.976,01 | 9.592,00 | 3.488,00 |
9.592,01 | 12.208,00 | 4.360,00 |
12.208,01 | 15.696,00 | 5.232,00 |
15.696,01 | 19.184,00 | 6.104,00 |
19.184,01 | In poi | 6.976,00 |
Tabelle riepilogative della contribuzione minore per il settore dello spettacolo
1) Rapporti di lavoro subordinato a tempo determinatoLa contribuzione in tabella si applica ai lavoratori ai seguenti
lavoratori a termine:
- Art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 30.4.1997, n. 182 (D.M. 15.3.2005 - Gruppo A);
- Art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 30.4.1997, n. 182 (D.M. 15.3.2005 - Gruppo B, come individuati con D.M. 25.7.2023);
NASPI | NASPI art. 25 l. 845/78 | NASPI ctr. Add. | IDIS | CUAF | Malattia | Maternità | TFR | FIS |
1,31 | 0,30 | 1,10 | 1,00 | 0,68 | 2,22 | 0,46 | 0,20 | 0,50 (fino a 5 dip.)
0,80 (oltre 5 dip.) |
Il contributo CUAF è ridotto dal 2,48 ordinario allo 0,68 a seguito dell’applicazione delle riduzioni di 0,80 punti (art. 120 L. 388/2000) e 1 punto (art. 1 co. 361 e 362 L. 266/2005).
2) Rapporti di lavoro con contratto di lavoro intermittenteLa misura dei contributi riportata in tabella si applica ai lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità; per coloro che hanno diritto all’indennità di disponibilità, il contributo IDIS non è dovuto.
NASPI | NASPI art. 25 l. 845/78 | NASPI ctr. Add. | IDIS | CUAF | Malattia | Maternità | TFR | FIS |
1,31 | 0,30 | 1,10 | 1,00 | 0,68 | 2,22 | 0,46 | 0,20 | 0,50 (fino a 5 dip.)
0,80 (oltre 5 dip.) |
Il contributo CUAF è ridotto dal 2,48 ordinario allo 0,68 a seguito dell’applicazione delle riduzioni di 0,80 punti (art. 120 L. 388/2000) e 1 punto (art. 1 co. 361 e 362 L. 266/2005).
3) Rapporti di lavoro autonomoNASPI | NASPI art. 25 l. 845/78 | NASPI ctr. Add. | IDIS | CUAF | Malattia | Maternità | TFR | FIS |
- | - | - | 1,00 | - | 1,28 | 0,00 | - | - |
Il contributo maternità è azzerato a seguito della riduzione di 0,40 punti (art. 120 L. 388/2000) e 0,06 punti (art. 1 co. 361 e 362 L. 266/2005). Il contributo malattia è ridotto dal 2,22% al 1,28% a seguito dell’applicazione della riduzione di 0,94 punti percentuali (art. 1 co. 361 e 362 L. 266/2005).
4) Lavoratori autonomi esercenti attività musicaliNASPI | NASPI art. 25 l. 845/78 | NASPI ctr. Add. | IDIS | CUAF | Malattia | Maternità | TFR | FIS |
- | - | - | 1,00 | - | - | 0,46 | - | - |
Non si applicano le riduzioni art. 120 L. 388/2000 e art. 1 co. 361 e 362 L. 266/2005.
5) Rapporti di lavoro autonomo con Pubbliche AmministrazioniNASPI | NASPI art. 25 l. 845/78 | NASPI ctr. Add. | IDIS | CUAF | Malattia | Maternità | TFR | FIS |
- | - | - | 1,00 | - | 2,22 | 0,46 | - | - |
Non si applicano le riduzioni art. 120 L. 388/2000 e art. 1 co. 361 e 362 L. 266/2005.
Regolarizzazione periodi pregressi
Per la sistemazione delle partite contributive a debito dal 1°gennaio 2024 occorre far riferimento alla situazione che segue in relazione alla presenza delle particolari categorie di lavoratori.
a) Lavoratori autonomi e subordinati a tempo determinato
tenuti al versamento del contributo IDIS (indennità di discontinuità).
Per questi lavoratori, i datori di lavoro non devono fare alcuna operazione. L’INPS ha adeguato le procedure di calcolo da gennaio 2024 e le differenze di aliquota saranno richieste con l’emissione di una nota di rettifica.
B) Lavoratori subordinati a tempo determinato
non tenuti al
versamento del contributo IDIS.
Per questi lavoratori il datore di lavoro deve inviare flussi di regolarizzazione correggendo il Codice Tipo Lavoratore già utilizzato con uno di quelli riportati nella tabella:
“SB” | Avente il significato di “Lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995 per i quali non è dovuto il contributo di discontinuità ex D.Lgs. 175/2023”; |
“SG” | Avente il significato di “Lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 per i quali NON è dovuto il contributo di discontinuità ex D.Lgs. 175/2023”. |
c) Lavoratori subordinati a tempo indeterminato
Non ci sono operazioni da fare né differenze contributive da versare.
d) Lavoratori intermittenti
Per i lavoratori intermittenti a tempo determinato (Tipo contribuzione “H0” e “H1”) e per quelli a tempo indeterminato (Tipo contribuzione “G0”, “G1”) non aventi diritto all’indennità di disponibilità, i datori di lavoro non devono fare alcuna operazione, le differenze contributive saranno richieste con l’emissione di note di rettifica.
e) Contributo di solidarietà a carico del lavoratore
I datori di lavoro non devono fare alcuna operazione, se dovuto, il contributo è addebitato dall’INPS mediante l’emissione di una nota di rettifica.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/04/26/indennita-discontinuita-spettacolo-qual-regime-contributivo-gestione-uniemens