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Informazioni anagrafiche: in GU le disposizioni in materia di trasmissione digitalizzata

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2024, il regolamento 11 aprile 2024 dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni recante le disposizioni in materia di trasmissione digitalizzata delle informazioni anagrafiche previste dal Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni ed integrazioni. RIGA persegue l'obiettivo di costituire una base dati integrata, razionalizzando i processi di raccolta delle informazioni e minimizzando il numero di informazioni raccolte, con particolare riguardo a quelle di tipo anagrafico. Quanto sopra nonché l'integrazione con le infrastrutture di Banca d'Italia consentono di migliorare la qualità, la tempestività e la sicurezza delle informazioni da utilizzare nelle attività istituzionali previste dalle normative nazionali e dell'Unione europea.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2024, il regolamento 11 aprile 2024 dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni recante le disposizioni in materia di trasmissione digitalizzata delle informazioni anagrafiche di cui agli articoli 190 e 190-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni ed integrazioni. Le disposizioni del regolamento si applicano alle: a) imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana; b) sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo; c) imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana; d) ultime società controllanti italiane o USCI. Sono gestite con RIGA anche le informazioni anagrafiche delle: a) imprese estere; b) imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa. RIGA persegue l'obiettivo di costituire una base dati integrata, razionalizzando i processi di raccolta delle informazioni e minimizzando il numero di informazioni raccolte, con particolare riguardo a quelle di tipo anagrafico. Quanto sopra nonché l'integrazione con le infrastrutture di Banca d'Italia consentono di migliorare la qualità, la tempestività e la sicurezza delle informazioni da utilizzare nelle attività istituzionali previste dalle normative nazionali e dell'Unione europea. La disponibilità di informazioni anagrafiche sul sistema di Governo societario, sugli assetti proprietari e sulle partecipazioni delle imprese e dei gruppi assicurativi consente l'espletamento delle funzioni di vigilanza di competenza dell'IVASS, secondo quanto previsto dalla normativa primaria, in particolare dal CAP, nonché dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili. L'utilizzo di tali informazioni permette di svolgere anche i compiti di tutela del consumatore e di contrasto alle frodi assicurative assegnati all'IVASS, nonché di effettuare analisi sulla struttura del mercato assicurativo italiano. L'acquisizione informatica dei dati anagrafici consente di perseguire gli obiettivi di digitalizzazione e aggiornamento automatico dei dati stessi, con il conseguente miglioramento dell’accessibilità e correttezza dell'aggiornamento dei dati gestiti. L'acquisizione dei dati tramite RIGA è volta anche ad assicurare un più stretto collegamento tra la vigilanza assicurativa e quella bancaria.Copyright © - Riproduzione riservata Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, regolamento 11/04/2024 (Gazzetta Ufficiale 26/04/2024, n. 97)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/04/27/informazioni-anagrafiche-gu-disposizioni-materia-trasmissione-digitalizzata

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