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Archivio newsComunicazioni elettroniche: chiarimenti sull’accesso ai tabulati telefonici per identificare gli autori di un reato
Nella sentenza del 30 aprile 2024 alla causa n. C-178/22, la Corte di giustizia UE dichiara che l’ingerenza in tali diritti fondamentali causata dall'accesso ai tabulati telefonici può essere qualificata come grave e conferma che un tale accesso può essere concesso soltanto per i dati di persone sospettate di essere implicate in reati gravi. La Corte precisa che spetta agli Stati membri definire i «reati gravi». Tuttavia, il giudice incaricato di autorizzare tale accesso deve poter rifiutare o limitare detto accesso qualora constati che l’ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali causata da un tale accesso è grave, mentre risulta manifestamente che il reato in questione non è grave alla luce delle condizioni sociali esistenti nello Stato membro interessato.
La Corte di Giustizia UE è stata chiamata a fornire chiarimenti in merito alla direttiva relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche in riferimento alla richiesta da parte della procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano (Italia) ad ottenere l’autorizzazione ad accedere a dati personali conservati da fornitori di servizi di comunicazione elettronica al fine di identificare gli autori di due furti aggravati di telefoni cellulari. l giudice italiano nutre dubbi sulla compatibilità della legge italiana, sulla quale tale richiesta è fondata, con la direttiva dell’Unione relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche sostenendo che tale legge prevedrebbe il perseguimento dei reati che destano solo scarso allarme sociale e che non giustificano una grave ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, e che i giudici italiani non disporrebbero di alcun margine di valutazione quanto alla concreta gravità del reato in questione. Nella sentenza del 30 aprile 2024 alla causa n. C-178/22, la Corte di giustizia UE dichiara che l’ingerenza in tali diritti fondamentali causata dall'accesso ai tabulati telefonici può essere qualificata come grave e conferma che un tale accesso può essere concesso soltanto per i dati di persone sospettate di essere implicate in reati gravi. Essa precisa che spetta agli Stati membri definire i «reati gravi» ai fini dell'applicazione della direttiva in questione. La normativa penale infatti, sempre che l’Unione non abbia legiferato in materia, rientra nella competenza degli Stati membri. Tuttavia, gli Stati membri non possono snaturare tale nozione e, per estensione, quella di «grave criminalità», includendovi reati che manifestamente non sono gravi, alla luce delle condizioni sociali dello Stato membro interessato, sebbene il legislatore di tale Stato membro abbia previsto di punirli con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni. La Corte precisa, a tal riguardo, che una soglia fissata con riferimento alla pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni non appare, al riguardo, eccessivamente bassa. Del resto, la fissazione di una soglia a partire dalla quale la massima pena reclusiva prevista per un reato giustifica che quest’ultimo sia qualificato come reato grave non è necessariamente contraria al principio di proporzionalità.Tuttavia, al fine, segnatamente, di verificare l’assenza di uno snaturamento della nozione di «grave criminalità», è essenziale che, qualora l’accesso ai dati conservati comporti il rischio di una grave ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata, tale accesso sia subordinato a un controllo preventivo effettuato o da un giudice o da un’entità amministrativa indipendente. Inoltre, il giudice o l’entità amministrativa indipendente che effettua tale controllo preventivo deve poter rifiutare o limitare detto accesso qualora constati che l’ingerenza nei diritti fondamentali è grave, mentre risulta manifestamente che il reato in questione non rientra effettivamente nella grave criminalità alla luce delle condizioni sociali esistenti nello Stato membro interessato. Infatti, il giudice o l’entità deve essere in grado di garantire un giusto equilibrio tra le esigenze dell’indagine e i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. Copyright © - Riproduzione riservata
Corte di Giustizia UE, sentenza 30/04/2024, causa C-178/22