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Decreto Coesione: tutte le misure per il lavoro autonomo e dipendente

Autoimpiego, sgravi per l’assunzione stabile e misure per il reinserimento lavorativo: sono queste le tre direttrici di intervento contenute nella bozza del decreto Coesione, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 aprile 2024. Le misure di aiuto si concentrano, in particolare, sui soggetti svantaggiati e nelle aree ZES del Mezzogiorno, oltre che in favore dello sviluppo tecnologico delle imprese. Quali sono nel dettaglio le misure prossimamente in vigore per il mondo del lavoro?

Nella seduta del 30 aprile 2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato la bozza del decreto Coesione che prevede una serie di misure di attuazione della nuova fase del PNRR anche in materia di lavoro. Si tratta di misure attuative del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro e della Misura 5 del PNRR dedicate alle politiche attive collegate al Programma GOL Garanzia di occupabilità dei lavoratori. Autoimpiego nel lavoro autonomo Vengono definite una serie di azioni a sostegno dell’avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali, nell’ambito della strategia nazionale delle politiche attive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Sarà un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro degli affari europei, il sud le politiche di coesione e il PNRR a definire, entro fine maggio, le modalità e i termini per l’attivazione di due specifiche iniziative a sostegno dell’avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva mediante la costituzione di società cooperativa, società in accomandita semplice, società in nome collettivo, società a responsabilità limitata o società tra professionisti. Destinatari dell’intervento sono: a) giovani di età inferiore ai 35 anni; b) disoccupati da almeno dodici mesi; c) persone in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione; d) persone inattive, come definite dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro; e) donne inoccupate, inattive e disoccupate; f) disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali (GOL). Il finanziamento concesso riguarda: - i servizi di formazioni e di accompagnamento alla progettazione preliminare; - il tutoraggio, finalizzato all’incremento delle competenze e al supporto nell’avvio e nello svolgimento delle attività; - la concessione di incentivi. Due le articolazioni previste dalla norma:A) Autoimpiego Centro nord-ItaliaAi beneficiari sarà concesso un voucher di avvio in regime “de minimis”, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l’acquisto di beni, strumenti e servizi, per un importo massimo di 30.000 euro (40.000 euro nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico; 50.000 euro per le attività localizzate nei territori delle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e 2016). E’ inoltre prevista la concessione di un aiuto in regime “de minimis” per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell’investimento.B) Resto al SUD 2.0 Ai beneficiari è concesso un voucher di avvio in regime de “minimis”, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l’acquisto di beni, strumenti e servizi per un importo massimo di 40.000 euro per le attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e le attività aventi sede legale nei territori delle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l’importo massimo del voucher è di 50.000 euro. Al voucher possono aggiungersi: - un aiuto per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 75%; - un ulteriore aiuto per programmi di spesa fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 70%. Settori strategici tecnologici I soggetti disoccupati, inattivi o inoccupati, che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale, entro il 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica possono chiedere, per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per sé e per i dipendenti under 35 assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 l'esonero totale dal versamento dei contributi INPS nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Sgravi per l’assunzione Con riferimento alle assunzioni effettuate da luglio 2024 a dicembre 2025 viene introdotta una serie di sgravi contributivi totali, cumulabili con la maxideduzione del costo del lavoro prevista dalla legge di Bilancio 2024. In particolare, lo sgravio totale dalla contribuzione dovuta all’INPS spetta ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato: - Under 35 al primo impiego a tempo indeterminato: sgravio mensile entro il limite di 500 euro per 24 mesi; - Under 35 al primo impiego stabile nelle ZES: sgravio mensile entro il limite di 666 euro per 24 mesi; - Donne prive di impiego regolare da almeno 24 mesi: sgravio mensile entro il limite di 666 euro per 24 mesi (incremento occupazionale obbligatorio); - Donne residenti nelle ZES e prive di impiego regolare da almeno 6 mesi: sgravio mensile entro il limite di 666 euro per 24 mesi (incremento occupazionale obbligatorio); - lavoratori con almeno 35 anni compiuti privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi da impiegare nelle ZES: sgravio mensile entro il limite di 666 euro per 30 mesi; - dipendenti in CIGS da almeno due anni presso aziende con organico pari o superiore a 1.000 unità: sgravio mensile entro il limite di 666 euro per 36 mesi. In questo caso, ai lavoratori oggetto di assunzione incentivata deve essere assicurato dal datore di lavoro un numero delle ore di formazione specifica non inferiore a 200 ore. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore neoassunto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. Implementazione del SIISL I percettori di NASpI sono iscritti d’ufficio alla piattaforma del Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) e sono tenuti alla sottoscrizione del curriculum vitae, del Patto di Attivazione Digitale e del Patto di servizio sulla piattaforma, nei modi e termini definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine, potranno essere precompilate le informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali o presso le banche dati detenute da Amministrazioni o Enti pubblici, fermo restando la possibilità di integrazione e rettifica da parte dell’interessato. I Centri per l’impiego individuano, anche per il tramite della piattaforma presente nel Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, le offerte di lavoro più congrue. Inoltre, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, provvederà a definire: a) le modalità e le condizioni attraverso cui ai datori di lavoro è consentito pubblicare sul Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa le posizioni vacanti all’interno dei loro organici; b) le modalità di accesso su base volontaria da parte degli utenti alla ricerca di occupazione. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/04/30/decreto-coesione-misure-lavoro-autonomo-dipendente

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