Con il messaggio n. 1509 del 2024, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alle tipologie di interventi strutturali che possono integrare la causale “riorganizzazione aziendale” nelle istanze di accesso all'assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di integrazione salariale. In particolare, l’Istituto ha precisato che integrano la causale della riorganizzazione anche gli interventi di ristrutturazione dei locali che generano un riammodernamento e/o un ampliamento della struttura, finalizzato a rispondere al meglio ai bisogni della propria clientela: ampliamento della superficie di camere e bagni privati, rinnovamento dell’arredo e della dotazione delle camere. Chi sono i datori di lavoro destinatari del FIS?
Il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) è quell’ammortizzatore sociale che viene riconosciuto ai datori di lavoro che occupano almeno un dipendente e che appartengono a settori non coperti dalla CIGO e che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali.
Il Fondo eroga un assegno di integrazione salariale per le causali ordinarie e straordinarie (per le aziende fino a 15 dipendenti) e ordinarie (aziende con più di 15 dipendenti). Con il D.M. n. 33/2022 sono stati definiti i criteri per le causali straordinarie ovvero crisi aziendale, riorganizzazione aziendale e contratto di solidarietà.
Tra la causale della riorganizzazione, ha chiarito l’INPS con il messaggio n. 1509/2024, rientra anche la necessità del datore di lavoro di effettuare interventi di ristrutturazione dei locali che generano un riammodernamento e/o un ampliamento della struttura, finalizzato a rispondere al meglio ai bisogni della propria clientela o ai flussi turistici e consentendo un riposizionamento ad un livello superiore nel mercato di riferimento.
Datori di lavoro destinatari
Sono soggetti alla disciplina del FIS e conseguentemente alla relativa contribuzione di finanzia-mento, i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie e che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterale.
Prestazioni erogate
Il FIS eroga un'unica prestazione denominata assegno di integrazione salariale che spetta ai datori di lavoro che occupano almeno un lavoratore in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie per la seguente durata diversificata:
Requisito occupazionale datore di lavoro | Durata massima |
Datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti | 13 settimane in un biennio mobile |
Datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 6 dipendenti | 26 settimane in un biennio mobile |
Si ricorda che ai fini del computo delle 13/26 settimane, l’INPS ha chiarito che in considerazione del fatto che al FIS trovano applicazione, ove compatibili, le diposizioni in materia di CIG allo stesso troveranno applicazione le indicazioni della circolare n. 58/2009 ovvero che i limiti massimi devono essere calcolati avendo a riferimento non un intera settimana di calendario ma le singole giornate di sospensione o riduzione di attività.
La conseguenza è che una delle 13/26 settimane a disposizione, si considererà interamente fruita solo quando si siano utilizzate tutte le 5 o 6 giornate della settimana a seconda dell’orario di lavoro settimanale aziendale.
Causali di intervento
L’assegno di integrazione salariale viene riconosciuto per casuali differenziate a seconda del limite occupazionale del datore di lavoro destinatario.
In particolare:
Requisito occupazionale datore di lavoro | Causali |
Datore di lavoro occupi fino a 15 dipendenti nel semestre precedente | causali relative alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie:
- situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
- situazioni temporanee di mercato
- crisi aziendale
- riorganizzazione aziendale
- contratto di solidarietà |
Datore di lavoro occupi mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente | causali relative alle integrazioni salariali ordinarie:
- situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
- situazioni temporanee di mercato.
Al verificarsi delle causali straordinarie, avrà accesso alla CIGS. |
Causali di intervento straordinario
Con il D.M. 33 del 25 febbraio 2022 il Ministero del Lavoro ha fornito dei chiarimenti in merito alla richiesta dell’assegno di integrazione salariale FIS per le causali straordinarie della CIGS.
Crisi aziendale
I criteri che saranno valutati per la causale crisi sono inerenti alla verifica della crisi dell’attività del datore di lavoro anche in considerazione degli effetti che tale situazione critica potrà produrre immediatamente dopo l’istanza.
Il datore di lavoro potrà presentare una
relazione semplificata dove documentare la situazione critica derivante da una contrazione dell’attività e le motivazioni che la determinano e che possono coincidere con la diminuzione degli ordini di lavoro o delle commesse, decremento delle vendite, contrazione dell’attività produttiva o di prestazione di servizi o dati negativi relativi al bilancio e al fatturato con riferimento all’ annualità precedente.
Riorganizzazione aziendale
Il programma da presentare deve:
- indicare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazione di servizi attraverso interventi idonei a
gestire le inefficienze o attraverso interventi idonei alla
gestione di processi di transizione, eventualmente mediante un
aggiornamento tecnologico o digitale;
- contenere indicazioni relativi agli investimenti per l’attuazione degli interventi e indicazioni relative all’eventuale
attività di formazione e
riqualificazione professionale dei lavoratori per la valorizzazione delle risorse interne;
- essere comunque finalizzato ad un consistente recupero occupazionale anche in termini di riqualificazione professionale e potenziamento delle competenze;
- prevedere un
piano di sospensioni coerente con il
programma di riorganizzazione;
- contenere un piano di gestione non traumatica delle eventuali
eccedenze di personale, anche attraverso la eventuale programmazione di attività di formazione e riqualificazione professionale.
Contratto di solidarietà
La riduzione media oraria
non può essere superiore al
80% dell’orario giornaliero,
settimanale o
mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà.
Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.
Ristrutturazione dei locali: causale della riorganizzazione aziendale
Con il messaggio n. 1509 del 17 aprile 2024 l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle tipologie di interventi strutturali che possono integrare la causale “riorganizzazione aziendale” nelle istanze di accesso all'assegno di integrazione salariale erogato dal FIS.
Il messaggio fa seguito alla circ. n. 109 del 5 ottobre 2022 con cui l’INPS aveva illustrato i criteri per l’esame delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal FIS per le causali straordinarie, così come disciplinate dal D.M. n. 33/2022, nell’ambito della complessiva rivisitazione del sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro, con modifiche al D.M. n. 94033/2016 recante i criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione straordinaria (CIGS).
Sulla base di tale presupposto, l’Istituto ha ricordato che detta causale si concretizza nella necessità del datore di lavoro di realizzare interventi volti a
fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazione di servizi, all’interno di un programma finalizzato ad un consistente recupero occupazionale anche in termini di riqualificazione professionale e potenzia-mento delle competenze al fine di valorizzare le professionalità dei propri dipendenti.
Tale causale presenta elementi contraddistintivi rispetto ad altre causali previste dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) ovvero:
- la programmazione e predisposizione degli interventi da svolgere rende tale causale svincolata dal requisito dell’imprevedibilità generalmente richiesto per le altre causali di accesso al Fondo;
- la non necessaria presenza della situazione di crisi o dell’andamento involutivo della produzione
- il datore di lavoro richiedente deve comunicare gli investimenti relativi agli interventi di riorganizzazione che intende adottare.
L’INPS, ha precisato che “integrano la causale della riorganizzazione anche quegli
interventi di ristrutturazione dei locali che generano un riammodernamento e/o un ampliamento della struttura, finalizzato a rispondere al meglio ai bisogni della propria clientela, rendendo il servizio offerto più funzionale e variegato e consentendo, così, all’azienda di posizionarsi ad un livello superiore nel mercato…. “.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, integrano la causale interventi quali
-
ampliamento della superficie di
camere e
bagni privati;- creazione di sale ed aree comuni;
-
rinnovamento dell’arredo e della dotazione delle camere recanti un miglioramento della struttura ricettiva;
- realizzazione di
interventi di restauro e risanamento conservativo della struttura, tra cui il rifacimento della facciata ed i relativi infissi, e l’eliminazione di barriere architettoniche.
Tali scenari, secondo l’istituto, vanno a configurarsi come
strategie commerciali e di
marketing volte alla
rivalutazione dell’attività, finalizzate quindi a consentire all’azienda di superare un’arretratezza strutturale e produttiva, allineandosi agli standard di settore, accrescendo la propria competitività attraverso una maggiore qualità dei servizi offerti.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/04/30/fis-causale-riorganizzazione-utilizzata-ristrutturazione-locali