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Archivio newsFormazione universitaria sicurezza: non più di 35 partecipanti
Nella risposta ad interpello n. 2 del 2024, il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali ha confermato che i corsi di formazione organizzati dalle Università e rivolti ai cosiddetti lavoratori equiparati possono prevedere un numero di studenti partecipanti non superiore a 35 unità.
Il Ministero del Lavoro, nella risposta ad interpello n. 2 del 26 aprile 2024, ha chiarito che i corsi di formazione in sicurezza e salute sul lavoro organizzati dalle Università in favore dei propri studenti non possono prevedere un numero di partecipanti superiore alle 35 unità. Ciò in quanto questi corsi rientrano nella definizione di "lavoratori equiparati" (ex art. 37 D.Lgs. 81/08). Definizione del limite Alla luce della normativa in vigore in materia di durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, è stabilito che In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”. Valenza dell’accordo aziendale Stando alla risposta del Ministero, l'ipotesi di un accordo "aziendale" che preveda un numero di studenti, equiparabili ai lavoratori, partecipanti ad ogni corso di formazione non superiore a 100 unità anziché a 35, viene ritenuta non conforme alla normativa attuale. Copyright © - Riproduzione riservata
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 26/04/2024, n.2