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CCNL Terziario – Federdistribuzione: le novità dell’ipotesi di accordo

Federdistribuzione con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno sottoscritto in data 23 aprile 2024 l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL.

Ambito di applicazione

L’accordo riguarda i dipendenti delle aziende della distribuzione moderna organizzata.

Classificazione del personale

Nell’ambito del processo di revisione della classificazione affidato ad una apposita Commissione, vengono introdotti nuovi profili professionali.

Minimi tabellari

Nei giorni successivi alla firma dell'intesa, le Parti hanno fornito le retribuzioni ufficiali.

In relazione agli aumenti stabiliti dall’accordo, sono ridefiniti gli importi dei minimi tabellari, suddivisi per livelli e con diverse decorrenze.

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Acconto sui futuri incrementi contrattuali - Con un comunicato del 28 marzo 2024, nell'ambito delle trattative per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende della distribuzione moderna organizzata, Federdistribuzione aveva previsto la corresponsione di un aumento unilaterale per i lavoratori del settore. L’importo, che non era il frutto di un accordo con le parti sindacali ma una erogazione unilaterale da parte del datore di lavoro, poteva essere erogato a decorrere dal mese di aprile 2024 a titolo di acconto sui futuri incrementi contrattuali. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gli importi al 1° aprile 2023 derivano dall’assorbimento nei minimi dell’acconto, stabilito dall’accordo 12 dicembre 2022, in base alle previsioni contenute all'art. 200 del CCNL secondo il quale gli aumenti corrisposti a titolo diverso di aumenti di merito e scatti di anzianità, possono essere assorbiti in tutto o in parte, nel caso di aumento tabellare, solo se l'assorbimento è stato previsto a livello sindacale o espressamente stabilito all'atto della concessione a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali erogati dal 1° gennaio 2022.

L’accordo inoltre ribadisce che l’anticipo e l’una tantum da riparametrare stabiliti dal Protocollo 12 dicembre 2022 non possono essere assorbiti dagli aumenti previsti da aprile 2024 a febbraio 2027 ne dall’una tantum prevista a luglio 2024 e luglio 2025 stabiliti dall’accordo 23 aprile 2024.

Una tantum

Ad integrazione di quanto già stabilito con il Protocollo 12 dicembre 2022 in materia di acconto su futuri aumenti contrattuali ed a completamento della copertura della carenza contrattuale, ai lavoratori in forza alla sottoscrizione dell’accordo 23 aprile 2024 viene corrisposto un importo forfettario una tantum, da riparametrare, riproporzionato in 15 quote mensili e corrisposto in proporzione alla durata del rapporto ed all'effettivo servizio prestato nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2023.

L’una tantum è erogata in 2 tranche uguali con la retribuzione di luglio 2024 e di luglio 2025.

Gli importi saranno erogati ai lavoratori a condizione che siano ancora in forza alle rispettive scadenze.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 23 aprile 2024 l'importo sarà riproporzionato in base al trattamento economico di cui al CCNL 19 dicembre 2018, con le stesse decorrenze mentre per i lavoratori part time gli importi saranno riproporzionati.

Non saranno conteggiati ai fini dell'anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto.

Sono computati, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per la fruizione di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto.

L'importo forfettario non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale incluso il t.f.r.

Con l'erogazione dell'una tantum le Parti dichiarano assolta ogni spettanza economica riferita o riferibile a eventuali periodi di carenza o vacanza contrattuale, a qualsiasi titolo.

Bilateralità

Il contributo per la bilateralità va computato per 14 mensilità.

Indennità di vacanza contrattuale

Dopo un periodo di 6 mesi dalla scadenza del CCNL o dalla presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza, in assenza di accordo, sarà corrisposto un elemento provvisorio della retribuzione (indennità di vacanza contrattuale).

Maternità

Per i periodi di congedo parentale è dovuta a carico Inps, per 3 mesi non trasferibili, ai lavoratori fino al 12° anno di vita del bambino, un’indennità, in alternativa tra i genitori, per il solo anno 2024.

I genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo.

Per i periodi di congedo parentale ulteriori è dovuta un'indennità a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione obbligatorio.

I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, mensilità aggiuntive ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio.

Il preavviso scritto ai fini dell’esercizio del congedo parentale è fissato in 5 giorni.

Congedi

Vengono disciplinati i congedi per le donne vittime di violenza di genere.

Assistenza integrativa

Dal 1° aprile 2025 è elevato il contributo obbligatorio a carico dell'azienda al Fondo sanitario EST e quello a favore della Qu.A.S.

Apprendistato

Viene disciplinato l’apprendistato di I e II livello.

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

La retribuzione per le ore di formazione eccedenti il piano di formazione, svolte presso l'azienda è determinato in percentuale della retribuzione dei qualificati.

L'inquadramento al momento della trasformazione in contratto a tempo indeterminato sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione per cui è stato svolto l'apprendistato, per 12 mesi.

Dopo il conseguimento della qualifica o del diploma, è possibile trasformare il contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata complessiva prevista dal CCNL 19 dicembre 2018.

Apprendistato di alta formazione e ricerca

L'inquadramento, anche ai fini della retribuzione delle ore eccedenti quelle del piano di formazione svolte presso l'azienda, sarà il seguente:

- prima metà del periodo, 2 livelli sotto quello di destinazione;

- seconda metà del periodo, 1 livello sotto quello di destinazione.

Lavoro a termine

Vengono introdotte le causali contrattuali di apponibilità del termine al contratto superiore a 12 mesi e non eccedente i 24 mesi per proroghe o rinnovi di contratti oltre i 12 mesi o per il rinnovo di un contratto indipendentemente dalla durata.

Lavoro a tempo parziale

In caso di lavoro a tempo parziale, con riferimento alle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2025, vengono incrementati i limiti di durata minima della prestazione in base alla dimensione dell’azienda.

Con riferimento ai rapporti part-time con orario inferiore a 20 ore già in essere alla data di sottoscrizione dell'accordo 23 aprile 2024, dal 1° gennaio 2026, su richiesta del lavoratore, l'azienda riconoscerà la variazione oraria suddetta.

Resta confermata la stipulabilità dei contratti part-time di almeno 8 ore settimanali, per il fine settimana.

Inoltre, con riferimento alle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2025, potranno essere stipulati contratti part-time per il fine settimana della durata di 16 ore settimanali a favore di studenti, lavoratori occupati part-time presso altra azienda, nonché giovani fino a 25 anni di età compiuti, nei limiti indicati dall’intesa.

A questi contratti non si applicano i limiti di durata minima della prestazione di cui sopra.

Clausole elastiche

Dal 1° gennaio 2025, è elevata l’indennità annuale in caso di applicazione di clausole elastiche.

Decorrenza L’accordo decorre dal 1° aprile 2023 per la parte economica e dal 1° maggio 2024 per la parte normativa e scadrà il 31 marzo 2027.

  Approfondisci su   CCNL Terziario – Federdistribuzione: ambito di applicazione; classificazione del personale; minimi tabellari; una tantum; bilateralità; indennità di vacanza contrattuale; maternità; congedi; assistenza integrativa; apprendistato; lavoro a termine; lavoro a tempo parziale; clausole elastiche; decorrenza Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/04/06/ccnl-terziario-federdistribuzione

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