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Lavoro occasionale in agricoltura: come cambia il regime sanzionatorio

La legge di conversione del decreto PNRR cambia il regime sanzionatorio nel lavoro agricolo occasionale. In particolare, si prevede che la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro non viene più applicata qualora la violazione derivi dall’inadempimento dell’obbligo di comunicazione relativo all’instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego, con la conseguenza che per tale omessa comunicazione si applicherà, ricorrendone i presupposti, la cosiddetta maxisanzione, oppure, in mancanza di tali presupposti, la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. Confermata la non applicabilità della procedura di diffida.

La conversione in legge del decreto PNRR (D.L. n.19/2024, convertito in Legge n. 56/2024), recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2024. Come cambia il lavoro agricolo occasionale Il comma 6 dell’art. 20 del decreto in commento modifica la disciplina del lavoro agricolo occasionale di cui all’art. 1 della legge n. 197/2022, sostituendo il testo del comma 354 che commina sanzioni amministrative in caso di violazioni nell’impiego di lavoratori occasionali a tempo determinato nelle attività di cui al comma 344 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2023 che definisce le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato come quelle “attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese dai seguenti soggetti: disoccupati e percettori di alcune prestazioni previdenziali o assistenziali, pensionati, giovani con meno di venticinque anni di età impegnati in un ciclo di studi, detenuti o internati ammessi al lavoro esterno, nonché soggetti in semilibertà” (INPS, circ. n. 102 del 12 dicembre 2023). Come noto, possono stipulare contratti di LOAgri esclusivamente i datori di lavoro che operano nel settore economico dell’agricoltura e che sono iscritti, quali datori di lavoro agricoli, alle specifiche Gestioni previdenziali dell’INPS e possono assumere la qualifica di operaio occasionale agricolo a tempo determinato (OTDO) soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura (che non siano stati quindi precedentemente assunti né con un contratto a tempo determinato, OTD, né a tempo indeterminato, OTI) nei tre anni precedenti alla prestazione LOAgri, quali: a) persone disoccupate ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015, ossia i soggetti privi di impiego che hanno dichiarato in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego; b) percettori di NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga, reddito di cittadinanza e assegno di inclusione; c) beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGO, CIGS, assegni di integrazione salariale erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali o dal Fondo di integrazione salariale) e indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO); d) titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, erogate da un Ente previdenziale pubblico o comunque da Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103. Non possono quindi accedere a tale tipologia di lavoro i titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge n. 222/1984, o di analoghe prestazioni; e) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, o in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università, che non siano titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge n. 222/1984 o di analoghe prestazioni; f) detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della legge n. 354/1975, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà. Cambia il regime sanzionatorio Secondo la norma originaria (c. 354) è prevista la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell’ipotesi di superamento del limite di durata di 45 giornate annue per singolo lavoratore ed è comminata una sanzione a carico del datore di lavoro da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata in cui risulti accertata una violazione, consistente sia nell’utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono prestare LOAgri, sia nella violazione dell’obbligo di comunicazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego, a meno che tali violazioni non siano conseguenza di informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore. Il decreto PNRR in commento modifica questa disposizione e dispone che in caso di superamento del limite di durata previsto dal comma 344, il rapporto di lavoro oggetto della specifica comunicazione si trasformi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro non viene però più applicata qualora la violazione derivi dall’inadempimento dell’obbligo di comunicazione relativo all’instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego, con la conseguenza che per tale omessa comunicazione si applicherà, ricorrendone i presupposti, la cosiddetta maxisanzione, oppure, in mancanza di tali presupposti, la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato, prevista in generale dall’art. 19 del D.Lgs. n. 276/2003 per la semplice omessa comunicazione dell’obbligo sancito dall’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996. In ogni caso non si applica la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004. Giova sottolineare che nella comunicazione al Centro per l’impiego i 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può essere al massimo di dodici mesi. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/05/03/lavoro-occasionale-agricoltura-cambia-regime-sanzionatorio

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