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Redditi di lavoro autonomo: i contributi previdenziali saranno un costo della professione. Con quali conseguenze?

I contributi previdenziali versati alla Cassa di previdenza cui risulta iscritto il professionista potranno essere considerati in deduzione come costi sostenuti nell’esercizio dell’attività professionale. E’ quanto previsto dal decreto legislativo recante interventi ai fini IRPEF e IRES, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2024. In particolare, dalla disposizione derivano conseguenze sotto il profilo contabile. Infatti, i contributi dovuti alla Cassa di previdenza e a carico del professionista dovranno essere registrati nel libro degli incassi e pagamenti o nel registro delle movimentazioni finanziarie. Ulteriori effetti si avranno con riferimento alla comunicazione annuale del reddito che i professionisti. Quali sono gli altri impatti delle novità?

Il decreto legislativo recante significative novità ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2024, prevede l’applicazione del principio di onnicomprensività. Si tratta dello stesso principio relativo ai redditi di lavoro dipendente. Sulla base di questo principio i contributi previdenziali versati alla Cassa di previdenza cui risulta iscritto il professionista potranno essere considerati in deduzione come costi sostenuti nell’esercizio dell’attività professionale. La modifica dovrebbe recepire la soluzione che l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto per gli esercenti l’attività notarile dopo che la Corte di Cassazione si è espressa più volte in senso favorevole ai professionisti. La novella, se sarà confermata nella versione definitiva del decreto, così recita: “I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito determinato ai sensi delle disposizioni del capo V”. Effetti della nuova disposizione A tal proposito la disposizione avrà anche delle conseguenze sotto il profilo contabile. Infatti, i contributi dovuti alla Cassa di previdenza e a carico del professionista dovranno essere registrati nel libro degli incassi e pagamenti o nel registro delle movimentazioni finanziarie. La disposizione determinerà ulteriori effetti anche con riferimento alla comunicazione annuale del reddito che i professionisti inviano annualmente alla Cassa di previdenza. Infatti, il reddito oggetto di comunicazione costituisce la base per il calcolo del contributo soggettivo, ma se la norma sarà approvata, il reddito imponibile ai fini IRPEF sarà determinato al netto dell’onere previdenziale. Conseguentemente, il professionista dovrà procedere incrementando il reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF dell’onere contributivo precedentemente considerato in deduzione. In questo modo risulterà determinato il reddito professionale al lordo della quota contributiva che costituirà la base per il computo del contributo soggettivo dovuto alla Cassa di previdenza. La disposizione che prevede la deducibilità dal reddito professionale dei contributi previdenziali riguarda esclusivamente la quota a carico del professionista. Pertanto, il contributo integrativo del 4%, che continuerà ad essere a carico del cliente committente, costituirà anche per il futuro una partita di giro completamente neutra ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo. La bozza di relazione illustrativa si preoccupa anche di chiarire quali siano le conseguenze qualora i contributi previdenziali a carico del professionista siano eccedenti rispetto al reddito lordo di lavoro autonomo. Secondo la relazione conseguirà una perdita di corrispondente ammontare all’eccedenza derivante dall’esercizio di arti e professioni che potrà però essere scomputata dal reddito complessivo del lavoratore autonomo ai sensi dell’art. 8, comma 1 del TUIR. In questo caso, la perdita derivante dall’attività di lavoro autonomo potrà essere compensata con eventuali ed ulteriori redditi posseduti dal contribuente. In mancanza di ulteriori redditi la perdita non potrà essere utilizzata in compensazione sia nello stesso anno, ma neppure nei periodi di imposta successivi. Infatti, le perdite derivanti dall’esercizio delle attività professionali non sono riportabili a nuovo come previsto per i redditi di impresa. La disposizione non è in grado di determinare effetti ai fini IRAP in quanto i professionisti esercenti l’attività in forma individuale non sono soggetti passivi per ciò che riguarda il tributo regionale. La disposizione dovrebbe essere invece applicabile anche ai fini della determinazione del reddito delle associazioni di artisti e professionisti di cui all’art. 5 del TUIR. Ciò a condizione che l’onere previdenziale relativo ai professionisti sia sostenuto materialmente dall’associazione professionale partecipata. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/05/04/redditi-lavoro-autonomo-contributi-previdenziali-costo-professione-conseguenze

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