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Archivio newsCIGS imprese strategiche: nuove istruzioni procedurali
Nella circolare n. 62 del 2024, l’INPS detta le nuove istruzioni procedurali per la gestione della cassa integrazione straordinaria (CIGS) per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria e per la nuova misura unica di integrazione salariale previsto in caso di interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale a partecipazione pubblica.
L’INPS, con la circolare n. 62 del 6 maggio 2024, fornisce le istruzioni in materia di cassa integrazione straordinaria (CIGS) per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria. Destinatari della CIGS Il trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) spetta ai lavoratori dipendenti delle imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale per le quali sia disposta l’amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’attività d’impresa. Le imprese interessate dal trattamento di CIGS in oggetto devono avere in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora definiti per la loro complessità, in relazione ai quali sono già stati autorizzati, o sono in corso di autorizzazione, trattamenti straordinari di integrazione salariale. Novità procedurali In “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito il codice evento: “168 - Proroga CIGS imprese int. strateg. con piani riorg. non complet.(art.1 c.175 l.213/23;art.3 DL.4/24)”. Nel caso in cui il decreto ministeriale di concessione del trattamento di CIGS in commento preveda il pagamento diretto ai lavoratori, i datori di lavoro devono procedere con l’invio dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) secondo le consuete modalità. In caso di prestazione anticipata con successive conguaglio in Uniemens occorre valorizzare in denuncia aziendale il nuovo codice causale “L146”, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata del provvedimento di concessione. Misura e durata dello strumento di sostegno al reddito Il sostegno al reddito spettante ai lavoratori dipendenti, per le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sia determinato in misura pari a quello previsto per le integrazioni salariali ovvero all’80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. In “Sistema UNICO” è stato creato il nuovo codice intervento “700”, che definisce il nuovo strumento “Integrazione salariale unica” (ISU). Nell’ambito del predetto nuovo codice intervento è istituita la nuova causale codice evento “701” - “ISU - Crisi aziende dell’indotto ex art. 2 quinquies DL n. 4/2024”. Copyright © - Riproduzione riservata
INPS, circolare 06/05/2024, n. 62