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Apprendistato di primo livello: applicazione stagionale

Nella nota n. 795 del 2024, l’INL è intervenuto in materia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, per quanto riguarda lo svolgimento di attività stagionali e la coerenza con il percorso formativo definite nel contratto.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota n. 795 del 2024, ha fornito alcune precisazioni in ordine all’utilizzo del contratto di apprendistato di primo livello ai fini dello svolgimento di attività stagionali. Il datore di lavoro, nel corso del primo contatto con l’istituzione formativa, è chiamato a verificare l’effettiva fattibilità del contratto di apprendistato “attraverso l’accertamento della coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (es. qualifica/diploma)”. La regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa alle Regioni, nel rispetto del principio di “coerenza” tra attività lavorativa e titolo di studio. Apprendistato stagionale Da ciò non deriva automaticamente l’impossibilità di stipulare un contratto di apprendistato stagionale anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato dai giovani studenti, ai quali va invece data la possibilità di acquisire le competenze organizzative, trasversali, umane e relazionali che possono rappresentare un patrimonio, non solo in relazione agli obiettivi formativi, ma più in generale quale bagaglio esperienziale per il proprio sviluppo professionale. Coerenza del percorso formativo L’utilità dello strumento del contratto di apprendistato è infatti garantita di per sé dalla sottoscrizione, da parte dell’istituzione formativa cui lo studente è iscritto, del protocollo di cui all’art. 43, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2015 “che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro”. Ne deriva che proprio la sottoscrizione del citato protocollo costituisce già una garanzia di coerenza del percorso formativo e di utilità del contratto di apprendistato ai fini dello sviluppo formativo e professionale dello studente. Copyright © - Riproduzione riservata

Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota 24/04/2024, n. 795

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/05/08/apprendistato-primo-livello-applicazione-stagionale

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