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Archivio newsAssegno di inclusione: procedure di controllo e pagamento
Nel messaggio n. 1816 del 2024, l’INPS definisce le modalità di verifica della condizione di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza per la gestione dell’Assegno di inclusione (ADI). Inoltre, l’Istituto rende noto di avere reso disponibile il servizio di validazione delle certificazioni ADI per le ASL.
L’INPS, ai fini del riconoscimento del beneficio dell’Assegno di inclusione (ADI), detta nel messaggio n. 1861 del 13 maggio 2023 le condizioni di svantaggio e di inserimento nei programmi di cura e assistenza dichiarati nelle domande di Assegno di inclusione, presso le Amministrazioni che hanno rilasciato le relative certificazioni. Procedure di certificazione Per le certificazioni di svantaggio rilasciate dal Comune, o per le attestazioni relative all'inserimento in programmi di cura e assistenza a titolarità dei Comuni, delle quali sia stato auto-dichiarato il possesso, l’Istituto comunica tempestivamente al Comune indicato dal richiedente le dichiarazioni da verificare mediante la Piattaforma per la gestione dei Patti per l’inclusione sociale (GePI) gestita dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. L'esito delle verifiche è comunicato dal Comune all'INPS attraverso la medesima Piattaforma entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte dell'INPS. Con riferimento alle altre certificazioni di svantaggio, l'Amministrazione che ha adottato il provvedimento di inserimento nei programmi di cura e assistenza dei soggetti che si trovano in una delle condizioni di svantaggio, è tenuta ad attestare la sussistenza della condizione certificata di svantaggio e l'inserimento nel programma di cura e assistenza. La predetta attestazione deve essere confermata, entro sessanta giorni dalla ricevuta di notifica da parte dell’INPS, dalle competenti Amministrazioni attraverso il servizio dedicato reso disponibile dall’Istituto. Validazione certificazioni ADI L’INPS ha reso disponibile il servizio “Validazione delle certificazioni ADI”,attraverso il quale l’Amministrazione pubblica competente può validare la dichiarazione indicata nella domanda di ADI, relativa alle certificazioni attestanti le condizioni di svantaggio per il richiedente e/o per i soggetti appartenenti al proprio nucleo familiare e l’inserimento nei programmi di cura e assistenza con data antecedente a quella di presentazione della medesima domanda di ADI. Nel caso di conferma da parte delle Amministrazioni sopra indicate della condizione di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza e di esito positivo dell’istruttoria relativamente alle verifiche sugli altri requisiti di accesso alla misura, le domande sono state progressivamente accolte e poste in pagamento. Con riferimento al servizio di “Validazione delle certificazioni ADI” rilasciato per gli operatori delle ASL, si ricorda che l’operatore della Struttura sanitaria, accedendo al servizio, deve verificare e attestare se le indicazioni riportate (estremi del protocollo della certificazione della condizione di svantaggio, Amministrazione che l’ha rilasciata, inserimento nel programma di cura e assistenza e relativa durata) siano “Valide” o “Non Valide”. Copyright © - Riproduzione riservata
INPS, messaggio 13/05/2024, n. 1816