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Crisi d’impresa: le novità del decreto correttivo

Lo schema di decreto correttivo della normativa in materia di crisi d’impresa introduce modifiche volte a precisare meglio, da un lato, l’ambito applicativo della segnalazione dell’organo di controllo, dall’altro, l’iscrizione nell’elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure previste dal Codice della crisi. In particolare, è ora incluso tra i soggetti tenuti alla segnalazione anche l’organo di revisione, con la precisazione che la segnalazione, al fine di evitare comunicazioni non utili, debba avvenire in presenza di uno stato di crisi o di insolvenza e non della mera esistenza di segnali di difficoltà (o di pre-crisi). Per quanto riguarda l’elenco, oltre all’eliminazione delle regole relative al primo popolamento, è stata inserita (tra le esperienze valide per l’iscrizione) anche quella di attestatore, in proprio o in collaborazione con un professionista iscritto all’elenco. Infine, l’obbligo di formazione periodica biennale per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro, si riduce a 18 ore (rispetto alle precedenti 40).

Lo schema di decreto legislativo correttivo del decreto sulla crisi d’impresa (D.Lgs. n. 14/2019) che sarà oggetto di analisi da parte del Consiglio dei Ministri prevede alcune interessanti novità. Nel presente contributo si analizzeranno le modifiche introdotte all’art. 25-octies in merito alle segnalazioni dell’organo di controllo nonché quelle all’art. 356 in materia di elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell'insolvenza. La segnalazione dell’organo di controllo L’intervento sull’art. 25-octies del D.Lgs. n. 14/2019 ha il dichiarato scopo di migliorarne l’efficacia e di chiarirne l’ambito applicativo. In primo luogo, l’emendamento al comma 1 inserisce - tra i soggetti tenuti alle segnalazioni - anche l’organo di revisione con la precisazione che le medesime segnalazioni dovranno essere effettuate dal collegio sindacale e/o dall’organo di revisione nell’esercizio delle rispettive funzioni, e quindi nei rispettivi ambiti di azione e competenza, oltre che nell’esercizio della diligenza professionale che li caratterizza. Inoltre, la modifica precisa che oggetto di segnalazione è la sussistenza di uno stato di crisi (ovvero lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi) o di insolvenza (lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) e non l’esistenza di meri segnali di difficoltà (o di pre-crisi); tale precisazione è volta a evitare segnalazioni non utili, effettuate dall’organo di controllo solo a fini cautelativi. Il comma 2 dell’art. 25-octies, inoltre, non prevede più che la tempestività della segnalazione venga valutata ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2407 c.c. ma che la stessa sarà valutata ai fini dell’eventuale attenuazione o esclusione della responsabilità e ciò con lo scopo di meglio precisare che i termini della valutazione sono demandati al giudice delle azioni risarcitorie. È però utile evidenziare che il nuovo testo in commento prevede che la segnalazione sia in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di 60 giorni dalla conoscenza delle condizioni di crisi. La modifica è stata introdotta al fine di evitare frettolose (oppure tardive) segnalazioni, mentre la data di effettiva conoscenza della crisi è stata inserita quale parametro che rileva (ai fini della tempestività) solo se gli organi di controllo non hanno tenuto un comportamento negligente. Infine, si propone di introdurre un comma 2-bis secondo il quale l’organo di controllo societario o il soggetto incaricato della revisione legale possono di segnalare all’organo amministrativo: - l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni, oppure - l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti oppure - l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni ovvero - l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie verso creditori pubblici qualificati (ex art. 25-novies, comma 1). La modifica, quindi, aggiunge un’altra segnalazione (diversa da quella del comma 1) volta unicamente a fornire all’impresa gli strumenti che le consentano di valutare con tempestività la propria situazione e di verificare lo stato di salute dell’attività. Tale segnalazione - secondo la relazione al testo del decreto correttivo - è del tutto scollegata da eventuali responsabilità degli organi di controllo. L’elenco e la formazione periodica La seconda modifica qui in commento proposta dallo schema di decreto correttivo è relativa all’art. 356 del D.Lgs. n. 14/2019. Oltre alle modifiche collegate alla sostituzione del termine “albo” con quello più preciso di “elenco”, lo schema elimina il riferimento al primo popolamento dell’elenco (oggi non più attuale) e introduce tra le esperienze valide per l’iscrizione svolte negli ultimi cinque anni (in proprio o come collaboratore di professionisti iscritti) anche quella di attestatore - confermando quelle di curatore, commissario giudiziale o liquidatore. Per quanto concerne la formazione periodica biennale lo schema di decreto riduce da 40 a 18 il numero di ore previste per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro per soddisfare l’obbligo. La riduzione tiene conto dell’esistenza degli obblighi formativi che tali professionisti già assolvono. Per i suddetti professionisti, inoltre, non è più previsto l’obbligo di tirocinio che - secondo la relazione al testo del decreto correttivo - era apparso problematico e non utile in considerazione della provenienza ordinistica del richiedente. Si prevede infine che la formazione possa essere fornita e organizzata anche dagli ordini professionali purché ovviamente i programmi dei corsi rispettino le linee guida elaborate dalla Scuola superiore della Magistratura. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/05/13/crisi-impresa-novita-decreto-correttivo

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