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Archivio newsASD: l’analisi del notariato su personalità giuridica e nuovo RASD
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n.2-2024/CTS dal titolo “Le Associazioni Sportive Dilettantistiche con personalità giuridica e il nuovo RASD” approvato dalla Commissione Studi Terzo Settore, Enti e Sociale l’8 febbraio 2024 che esamina il procedimento di acquisto della personalità giuridica delle ASD mediante iscrizione al nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche. Il documento analizza successivamente il procedimento di iscrizione delle modifiche statutarie delle ASD con personalità giuridica e, infine, individua la disciplina applicabile in caso di associazione non riconosciuta iscritta al RASD che intenda acquistare la personalità giuridica mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche o nel RUNTS.
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n.2-2024/CTS dal titolo “Le Associazioni Sportive Dilettantistiche con personalità giuridica e il nuovo RASD” a cura di Daniela Boggiali ed approvato dalla Commissione Studi Terzo Settore, Enti e Sociale l’8 febbraio 2024. Lo studio esamina il procedimento di acquisto della personalità giuridica delle ASD (art. 14 d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39) mediante iscrizione al nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche. In particolare, approfondisce l’insieme dei controlli e adempimenti cui è tenuto il notaio: - sia nell’ipotesi di iscrizione di enti di nuova costituzione o preesistenti ma privi di personalità giuridica, - sia in caso di iscrizione di associazioni già in precedenza iscritte nel registro delle persone giuridiche o nel RUNTS. Nello specifico il documento evidenzia che, ove il notaio riceva l’atto costitutivo di un’associazione che intende iscriversi al RASD con acquisto della personalità giuridica, o il verbale di associazione non riconosciuta contenente la decisione di iscriversi al RASD con acquisto di personalità giuridica o, ancora, il verbale di associazione non riconosciuta già iscritta al RASD contenente la decisione di acquistare la personalità giuridica, egli è tenuto ad eseguire i seguenti adempimenti: - verifica delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente; - verifica delle condizioni previste dalla legge per la sussistenza della natura di ente sportivo dilettantistico; - verifica del patrimonio minimo; - in caso di ente non ancora iscritto al RASD, comunicazione del ricevimento dell'atto alla Federazione sportiva nazionale, alla Disciplina sportiva associata o all'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto costitutivo ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi e, successivamente, deposito dell’atto costitutivo o del verbale al RASD entro 20 giorni dal ricevimento del relativo atto; - in caso di ente già iscritto al RASD, richiesta di inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica, senza alcun obbligo di preventiva comunicazione all’Organismo sportivo di affiliazione. Quanto alla natura dilettantistica, il documento ricorda che possono accedere al procedimento di acquisto della personalità giuridica contemplato dall’art. 14 d.lgs. 39/2021 esclusivamente le associazioni in possesso dei requisiti di ente sportivo dilettantistico, come definiti dall’art. 7 d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e, quindi, le associazioni il cui statuto preveda espressamente: a) la denominazione; b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica; c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8 d.lgs. 36/2021; e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali; f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; g) le modalità di scioglimento dell'associazione; h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento. Inoltre precisa che il requisito inerente all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche non è richiesto ove l’associazione abbia assunto la qualifica di ETS, anche nella forma di impresa sociale, e sia iscritta al RUNTS. Non compete al notaio la verifica della conformità dello statuto alle disposizioni federali valevoli per la specifica disciplina sportiva prescelta dall’ente sportivo dilettantistico. Questa verifica è, infatti, di competenza dell’Organismo sportivo di affiliazione che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, terzo periodo del Regolamento è tenuto a «verificare la conformità dello statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto, approvato dal CONI o dal CIP, secondo le rispettive competenze». Possono ottenere la personalità giuridica mediante l’iscrizione al RASD ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 39/2021 le associazioni in possesso del patrimonio minimo individuato dal comma 3-ter della citata norma, la quale dispone che «si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro». Il documento analizza successivamente il procedimento di iscrizione delle modifiche statutarie delle ASD con personalità giuridica e, infine, individua la disciplina applicabile in caso di associazione non riconosciuta iscritta al RASD che intenda acquistare la personalità giuridica mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche o nel RUNTS. 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