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CCNL Alimentari - Aziende cooperative: le novità dell’accordo di rinnovo

AGCI-Agrital, Legacoop-Agroalimentare e FEDAGRIPESCA-Confcooperative con FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL hanno sottoscritto in data 14 maggio 2024 l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL.

Ambito di applicazione

L’accordo riguarda i dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione di prodotti alimentari.

Minimi tabellari

Nel trattamento economico complessivo (Tec) viene ricompreso anche il welfare integrativo.

In relazione agli incrementi stabiliti dall’accordo, sono rideterminati i nuovi importi dei minimi tabellari, suddivisi per livelli e con indicazione delle decorrenze.

Gli arretrati relativi agli aumenti dal 1° dicembre 2023 saranno corrisposti con la retribuzione del mese successivo a quello di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo. Le somme sono comprensive di qualsiasi incidenza diretta o indiretta, eccetto che per mensilità aggiuntive e t.f.r. e non richiedono il ricalcolo dei cedolini già elaborati.

Incremento aggiuntivo della retribuzione (IAR)

In relazione agli incrementi stabiliti dall’accordo, sono rideterminati gli importi mensili da corrispondere per i diversi livelli.

L’incremento aggiuntivo della retribuzione è considerato utile ai fini della determinazione del t.f.r.

Indennità per mancata contrattazione

Dal 1° gennaio 2027, sono fissati gli importi dell’indennità per mancata contrattazione di 2° livello, erogati nelle imprese che non abbiano realizzato la contrattazione del premio per obiettivi.

Il valore dei premi per obiettivi, per i primi 24 mesi, sarà quello concordato e previsto per l'ultimo anno di vigenza contrattuale.

Periodo di prova

In base al livello, l’accordo eleva i periodi di prova.

In caso di sopravvenienza di assenze per malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori, congedi facoltativi, il periodo di prova e prolungato in misura corrispondente alla durata dell'assenza.

Lavoro straordinario

Nel settore macellazione e lavorazione specie avicole e nel settore carni, poiché la legge impone che le attività di macellazione e sezionamento dei capi presenti in azienda siano terminate in giornata, per le eventuali ore straordinarie sarà corrisposta una maggiorazione percentuale, salvo accordi di 2° livello di miglior favore.

Riduzione di orario

Dal 1° gennaio 2027 la riduzione di orario sarà pari a 80 ore annue.

Per i lavoratori su 18 turni e su 21 turni è stabilita una riduzione di orario di 4 ore dal 1° gennaio 2026 e di ulteriori 4 ore dal 1° gennaio 2027.

Per gli impiegati (ad eccezione del personale che svolge mansioni legate all'utilizzazione degli impianti), la riduzione di orario maturata a partire dal 1° gennaio 2024 dovrà essere fruita entro l'anno o goduta entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di maturazione. Gli eventuali permessi residui, salvo l'uso collettivo o di diverse pattuizioni, dovranno essere liquidati unitamente alle mensilità di aprile con la retribuzione in vigore al 31 dicembre dell'anno di maturazione.

Flessibilità

Nel settore della mangimistica, in relazione ai picchi produttivi legati alle modalità dello stoccaggio dei mangimi, l’azienda potrà ricorrere a 8 delle 88 ore previste di flessibilità, applicando una maggiorazione percentuale della retribuzione, da liquidarsi nei periodi di superamento, con maturazione del corrispondente diritto al recupero.

Malattia

Dalla data di stipula dell’accordo, in caso di malattia i lavoratori hanno diritto alla conservazione del posto in base all’anzianità di servizio e per i periodi indicati nell’intesa.

Per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della L. n. 68/1999 i termini sono aumentati (indipendentemente dalla riconducibilità dell’assenza per malattia alla patologia invalidante), senza corresponsione di retribuzione ne decorrenza di anzianità per nessun istituto.

L’accordo stabilisce i diversi trattamenti economici.

Maternità

Il congedo parentale nel caso di un solo genitore è stabilito in 11 mesi.

La lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre di minore con disabilità grave ai sensi della L. n. 104/1992, possono chiedere di fruire di 2 ore giornaliere di permesso retribuito fino al compimento del 3° anno di vita.

Nell’ambito dei congedi per la malattia dei figli tra i 3 e i 12 anni1 giorno viene retribuito.

Formazione professionale

Per l'acquisizione di competenze riferibili alle attività aziendali, anche se non immediatamente collegate alle mansioni svolte o per la frequenza a corsi per l'acquisizione di competenze difficilmente reperibili sul mercato, possono essere concessi permessi retribuiti fino a 40 ore a fronte dell'impegno da parte del lavoratore a permanere in azienda per i 2 anni successivi al termine del corso. In caso di risoluzione anticipata del rapporto per qualsiasi causa (ad eccezione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e nelle ipotesi di dimissioni per trasferimento oltre 50 km o mancata corresponsione delle retribuzioni in occasione della cessazione del rapporto) l'azienda recupererà le ore di formazione dal monte residuo di ex festività/rol/ferie ed in caso di incapienza tratterrà una somma pari all'importo retributivo orario equivalente.

Permessi

I permessi di 8 ore per l’inserimento all’asilo nido/infanzia sono retribuiti e spettano fino a 4 anni di età del bambino.

Le donne vittime di violenza di genere hanno il diritto di essere trasferite ad altra sede, a parità di condizioni economiche, anche in caso di cambio di mansioni, e con diritto alle misure di welfare integrativo.

I permessi retribuiti per l'assistenza a genitori anziani sono elevati a 3 mezze giornate annue.

Assistenza integrativa

Dal 1° gennaio 2025 è elevata la contribuzione per l’assistenza sanitaria al Filcoop sanitario a carico dell’azienda. Dal 1° giugno 2029 il dipendente potrà partecipare alla contribuzione al fondo con una quota a suo carico.

Dal 1° gennaio 2025 sono stabiliti a carico azienda ed a favore di Filcoop sanitario i versamenti per il finanziamento della bilateralità.

Lavoro a termine

Il lavoro a termine può avere una durata superiore a 12 mesi e comunque fino a 24 mesi per le fattispecie e nei limiti indicati nell’accordo.

Previdenza integrativa

Dal 1° gennaio 2025 è elevato il contributo a carico azienda al fondo Previdenza Cooperativa.

Trattamenti contrattuali

Qualora le OO.SS. dovessero concordare con altre Associazioni nazionali condizioni economiche e normative meno onerose di quelle previste dal c.c.n.l., queste si intendono estese alle aziende, con le stesse caratteristiche, rappresentate dalle Associazioni firmatarie il suddetto c.c.n.l. In tal caso, ferma restando la prosecuzione dell’erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria, bilateralità e welfare integrativo, verrà sospesa per 6 mesi la contribuzione a carico azienda per il finanziamento della bilateralità.

Decorrenza

L’accordo decorre dal 1° dicembre 2023 e scadrà il 30 novembre 2027.

Approfondisci su   CCNL Commercio - Servizi - Conflavoro PMI: modifiche e integrazioni al CCNL 17 gennaio 2023; minimi tabellari; campo di applicazione; classificazione dei lavoratori; diritti sindacali; infortunio sul lavoro; lavoro a termine; decorrenza Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/05/20/ccnl-alimentari-aziende-cooperative

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