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Archivio newsContratti di solidarietà: recupero dell'esonero contributivo
L’INPS, nella circolare n. 66 del 2024, fornisce ulteriori istruzioni utili alle aziende che devono recuperare la riduzione contributiva spettante per l’anno 2022 alle imprese che al 30 novembre 2022 avevano stipulato un contratto di solidarietà, nonché le imprese che avevano un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
Con la circolare n. 66 del 20 maggio 2024, l’INPS illustra le modalità per il recupero delle riduzioni contributive spettanti per l’anno 2022 alle imprese che al 30 novembre 2022 avevano stipulato un contratto di solidarietà, nonché le imprese che avevano un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente articolo 21, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 148/2015). Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro. Il beneficio contributivo è in linea generale considerato incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento; pertanto, i lavoratori, per i quali l’impresa fruisca del predetto esonero, non devono essere destinatari di altre agevolazioni contributive. Tuttavia esso è cumulabile con l’esonero contributivo, denominato “Decontribuzione Sud”. Esposizione in Uniemens Le aziende interessate, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, i seguenti elementi: - nell’elemento “CausaleACredito”, il codice causale di nuova istituzione “L991”; - nell’elemento “SommeACredito”, il relativo importo. Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 agosto 2024. Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). Copyright © - Riproduzione riservata
INPS, circolare 20/05/2024 n. 66