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Archivio newsNASpI anticipata: restituzione proporzionale se impossibile proseguire l’attività imprenditoriale
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 90 del 20 maggio 2024, ha stabilito che la restituzione dell'anticipazione NASpI non è integrale se l'attività imprenditoriale, finanziata con l'anticipazione, diventa impossibile per cause non imputabili al percettore. In questi casi, la restituzione sarà proporzionale alla durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato durante il periodo coperto dalla NASpI. La Corte ha ritenuto la precedente normativa, che prevedeva la restituzione integrale in ogni caso, in violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché del diritto al lavoro.
Restituzione dell'anticipazione NASpI La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 90 del 20 maggio 2024, ha affrontato la questione della restituzione dell'anticipazione della NASpI nel caso in cui l'attività imprenditoriale finanziata con essa diventi impossibile per cause non imputabili al percettore. La Corte ha stabilito che in questi casi l'obbligo di restituzione non è integrale, ma proporzionale alla durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo coperto dall'indennità. Il caso specifico La sentenza è scaturita da un caso specifico in cui l'INPS aveva erogato la NASpI in via anticipata ad un lavoratore che aveva perso il lavoro e aveva intrapreso un'attività di ristorazione. A causa delle restrizioni imposte per il COVID, il lavoratore aveva dovuto cessare l'attività e aveva trovato un'occupazione come lavoratore subordinato a tempo indeterminato. L'INPS aveva quindi richiesto la restituzione integrale dell'anticipazione della NASpI. Violazione del principio di proporzionalità La Corte Costituzionale ha ritenuto che la norma che prevedeva la restituzione integrale dell'anticipazione in questi casi fosse incostituzionale perché violava il principio di proporzionalità e ragionevolezza, nonché il diritto al lavoro. La Corte ha osservato che se l'attività imprenditoriale è stata effettivamente avviata e portata avanti per un periodo significativo grazie all'incentivo della NASpI anticipata, la finalità antielusiva della norma è soddisfatta. Riproporzionamento dell'obbligo restitutorio Se il percettore dell'anticipazione si trova nell'impossibilità di continuare l'attività imprenditoriale per cause a lui non imputabili, l'obbligo restitutorio va riproporzionato in base alla durata del nuovo lavoro subordinato, poiché solo per quel periodo la NASpI risulta priva di causa. Rischio d'impresa La Corte ha ribadito che il rischio d'impresa grava sul lavoratore che sceglie di ricevere l'anticipazione della NASpI anziché l'erogazione periodica. Se l'iniziativa imprenditoriale fallisce, il lavoratore è comunque tenuto alla restituzione integrale dell'anticipazione se inizia un nuovo lavoro subordinato nel periodo coperto dalla NASpI. Copyright © - Riproduzione riservata
Corte Costituzionale, Sentenza n. 90 del 20/05/2024