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Archivio newsCCNL Acconciatura estetica: stesura delle tabelle retributive
CNA-Unione benessere e sanità, Confartigianato Benessere-Acconciatori, Confartigianato Benessere-Estetica, Casartigiani, Claai con Filcams-Cgil, Fsascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno sottoscritto in data 23 maggio 2024 il verbale integrativo all' ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro..
Con il verbale integrativo le Parti hanno concordato le tabelle retributive.
Una tantumAi lavoratori in forza alla data di stipula dell'accordo, verrà erogato un importo una tantum a copertura del periodo di carenza contrattuale.
Questo importo sarà suddiviso in due rate uguali, corrisposte a giugno e a luglio.
L'importo è stato calcolato tenendo conto dei suoi effetti su altri elementi della retribuzione, quindi non può essere utilizzato per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Eventuali somme già anticipate a titolo di futuri miglioramenti contrattuali saranno detratte da questo importo.
L'importo una tantum viene ridotto in caso di assenze come il servizio militare o il congedo parentale, ma viene riconosciuto anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Agli apprendisti viene riconosciuta una percentuale di questo importo, con le stesse tempistiche di erogazione.
Aumenti salarialiL'accordo prevede anche un aumento salariale distribuito in più tranche, a partire da maggio 2024 fino a ottobre 2026.
Minimi tabellariL'accordo 20 maggio 2024 stabilisce un aumento dei minimi tabellari riferito al livello 3. Con il verbale integrativo si è proceduto alla stesura delle relative tabelle retributive.
Ambito di applicazioneL'intesa riguarda i dipendenti dalle imprese di acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere.
Tra le novità, viene introdotta una nuova area dedicata alle imprese di toelettatura animali.
È prevista l'istituzione di una commissione per analizzare ulteriori profili professionali in tutti i settori.
Violenza di genereAmpio spazio è dedicato alla violenza di genere: le lavoratrici inserite in percorsi di protezione hanno diritto ad un congedo retribuito di durata massima di novanta giorni lavorativi, distribuibili in tre anni.
L'accordo prevede anche la possibilità di un periodo di aspettativa, di cui una parte retribuita dall'azienda.
PreavvisoIl periodo di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni è stato modificato ed è determinato dal livello di inquadramento del lavoratore.
ApprendistatoInfine, l'accordo definisce nuove regole per l'apprendistato, inclusa la retribuzione in base al gruppo di appartenenza e alla durata del percorso formativo.
La disciplina si applica ai contratti stipulati dalla data di entrata in vigore dell'accordo, mentre per i contratti precedenti continua ad applicarsi la normativa precedente.
Viene specificato che il periodo di apprendistato è valido ai fini dell'anzianità di servizio.
A partire da ottobre 2024, gli apprendisti avranno diritto agli scatti di anzianità, con le stesse modalità dei lavoratori qualificati.
Contratti a terminePer quanto riguarda i contratti a termine, possono essere stipulati o rinnovati per una durata superiore a dodici mesi (fino a un massimo di ventiquattro) solo in presenza di specifiche causali, tra cui esigenze specifiche di offerta di servizi.
DecorrenzaL’accordo, le cui modifiche hanno efficacia dalla data di sottoscrizione dello stesso, decorre dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2026.
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