Con la nota n. 862 del 2024, l’INL ha fornito chiarimenti in merito alle modalità e alle tempistiche per l’esercizio della revoca delle dimissioni una volta presentate durante il periodo protetto per la tutela della genitorialità. L’Ispettorato, oltre a ricordare che le dimissioni costituiscono un atto unilaterale recettizio, la cui efficacia è sospensivamente condizionata al provvedimento di convalida, ha precisato che non vi sono elementi impeditivi a che le dimissioni siano oggetto di revoca in un momento antecedente alla loro efficacia, prima dell’emanazione del provvedimento di convalida, oppure in un momento successivo alla convalida ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse e quindi alla risoluzione del rapporto. Quali sono gli altri chiarimenti forniti dall’INL?
Il tema delle dimissioni presentate dai lavoratori genitori è stato sempre posto al centro dell’interesse e della tutela da parte del legislatore. Legislatore subordina la validità dell’atto recettizio al rispetto di una determinata procedura finalizzata a verificare l’effettiva volontà del lavoratore di porre fine volontariamente e senza alcuna pressione esterna al rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda le eventuali dimissioni presentate, con la nota n. 862 dell’8 maggio 2024, l’INL ha confermato che è possibile revocare le dimissioni presentate dal neogenitore negli stessi termini già previsti per le dimissioni telematiche ordinarie.
Le dimissioni
Le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio di natura negoziale autonoma, esercitabili dal lavoratore senza alcun limite salvo preavviso, che hanno quale effetto principale quello di estinguere il rapporto di lavoro nel momento in cui giungono a conoscenza del destinatario.
Tipologie di dimissioni
Nel variegato mondo delle dimissioni, oggi possiamo distinguere le diverse tipologie previste, a ciascuna delle quali trova applicazione o meno l’istituto del preavviso e una regolamentazione diversa anche con riferimento alle modalità di trasmissione delle stesse:
- dimissioni durante il periodo di prova;
- dimissioni volontarie;
- dimissioni per giusta causa;
- dimissioni lavoratore padre e lavoratrice mamma;
- dimissioni genitori;
- dimissioni matrimonio;
- dimissioni lavoratore a termine.
Dimissioni soggette a convalida
Per taluni soggetti e in presenza di particolari requisiti soggettivi, il legislatore, ai fini dell'efficacia delle dimissioni, subordina le stesse ad una preventiva convalida da parte del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio (art. 55, D.Lgs. n. 151/2001); Servizio ispettivo che è chiamato a verificare la genuinità e la spontaneità nella formazione della volontà della lavoratrice madre o del lavoratore padre di recedere dal rapporto di lavoro al fine di accertare che la volontà di risolvere il rapporto di lavoro non sia indotto o "suggerito" dal datore di lavoro.
Situazione | Preavviso lavorato | Preavviso indennizzato | Accesso NASpI |
Lavoratrice madre fino a 1 anno vita del bambino | No | Si | SI |
Lavoratore padre che fruisce congedo paternità obbligatorio 10 giorni fino al 1° anno di vita del bambino | No | Si | Si |
Lavoratore padre e lavoratrice mamma di bambino fino a 3 anni | Si | No | No |
Con riferimento alla posizione del
lavoratore padre, si segnala che l’INL (nota n. 9550/2022) con riferimento alle tutele applicate ha chiarito che durante la fruizione del
congedo di paternità (obbligatorio e alternativo) che al lavoratore spettano le stesse tutele previste per la lavoratrice mamma entro il 1° anno di vita del bambino.
La posizione è stata confermata dall’INPS che con la circ. n. 32/2023 e con il mess. n. 1356/2023 ha precisato che, su concorde avviso del Ministero del Lavoro, in ragione del richiamo generico al congedo di paternità, in assenza di specifica qualificazione dello stesso, le tutele sono da intendersi rivolte al lavoratore padre sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio che nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo con la conseguenza che il lavoratore padre che ha fruito di uno di tali congedi, non è tenuto a dare preavviso, ha diritto alle disposizioni contrattuali per il caso di licenziamento e all’ indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.
La lavoratrice e il lavoratore qualora intendano rassegnare le proprie dimissioni nel periodo “protetto” devono:
- preliminarmente
notificare al datore di lavoro, a mezzo
lettera consegnata a mano o inviata tramite raccomandata a/r, la comunicazione con la quale manifestano la
volontà di
rassegnare le dimissioni durante il periodo protetto, precisando contestualmente la data relativa all’ultimo giorno di lavoro;
-
richiedere la
convalida delle stesse da parte del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro istituito presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza.
Il servizio ispettivo deve:
- rilasciare,
entro 45 giorni dalla richiesta fatta dal genitore, il
provvedimento di convalida
- inviare lo stesso al/alla dipendente ed al datore di lavoro.
Si ricorda che in mancanza di convalida le dimissioni sono nulle e pertanto inidonee all’estinzione del rapporto lavorativo, con conseguente diritto alla conservazione del posto e al risarcimento danni ex art. 1223 c.c.
Revoca delle dimissioni: i chiarimenti dell’INL
Con la nota n. 862/2024, l’INL ha fornito il proprio parere in merito a modalità e tempistiche per l’esercizio della revoca delle dimissioni una volta presentate
durante il
periodo protetto per la tutela della genitorialità.
L’INL evidenzia come la normativa attuale non regolamenta la revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto così come non risulta applicabile quanto previsto per le dimissioni presentate in via telematica, rispetto alle quali, entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo, il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità.
Nel ricordare che le dimissioni costituiscono un atto unilaterale recettizio, la cui
efficacia è sospensivamente
condizionata al
provvedimento di convalida dell’Ispettorato territorialmente competente viene precisato che:
- non vi sono elementi impeditivi a che le dimissioni siano oggetto di revoca in un momento antecedente alla loro efficacia, prima dell’emanazione del provvedimento di convalida, oppure in un momento successivo alla convalida ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse e quindi alla risoluzione del rapporto;
- l’eventuale
revoca richiesta necessita di un
esame istruttorio approfondito da parte dell’Ispettorato al fine di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte in un’ottica di vigilare su possibili comportamenti datoriali discriminatori o comunque illeciti”;
- qualora risulti che le dimissioni presentate siano state regolarmente convalidate all’esito della verifica sulla genuinità della scelta compiuta dalla lavoratrice/lavoratore e abbiano prodotto l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse non potranno più essere oggetto di revoca unilaterale da parte dell’istante e il rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/05/23/dimissioni-lavoratori-genitori-periodo-protetto-modalita-possibile-revoca