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Archivio newsDelegati alla vendita: il triennio formativo decorre dall’iscrizione nell’elenco
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con l’informativa n. 77/2024 del 24 maggio 2024, precisa che, trattandosi di presupposti indefettibili per ottenere la conferma dell’iscrizione nell’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, il triennio di riferimento entro cui conseguire un numero di crediti non inferiore a 60, decorre dalla data di iscrizione nell’elenco. Allo stesso modo decorre dalla data di iscrizione nell’elenco l’anno entro cui conseguire almeno 15 crediti dei 60 crediti utili per la conferma dell’iscrizione.
Con l’informativa n. 77/2024 del 24 maggio 2024, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili richiamando le indicazioni già fornite con il PO n. 37/2024 del 10 aprile u.s, precisa che, trattandosi di presupposti indefettibili per ottenere la conferma dell’iscrizione nell’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, il triennio di riferimento entro cui conseguire un numero di crediti non inferiore a 60, decorre dalla data di iscrizione nell’elenco. Allo stesso modo decorre dalla data di iscrizione nell’elenco l’anno entro cui conseguire almeno 15 crediti dei 60 crediti utili per la conferma dell’iscrizione.L’informativa chiarisce che, come è noto, l’art. 179-ter, sesto comma, disp. att. c.p.c. definisce le modalità per ottenere la conferma dell’iscrizione nell’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. In proposito, questa disposizione prevede che i professionisti che aspirano alla conferma dovranno formulare domanda al presidente del tribunale ogni tre anni, allegando, oltre al certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione e al certificato o alla dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all’ordine professionale, titoli e documenti idonei a dimostrare il mantenimento della specifica competenza tecnica. A tale ultimo riguardo, l’art. 179-ter, settimo comma, dip. att. c.p.c. precisa che devono ricorrere, anche alternativamente i seguenti requisiti: i) il possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell’esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 12 agosto 2015, n. 144; ii) la partecipazione, in modo proficuo e continuativo, a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale notarile ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’articolo 35, c. 1, lettera s), della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate, conseguendo un numero di crediti non inferiore a 60 nel triennio di riferimento e, comunque, a 15 per ciascun anno. La formazione può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi organizzati da università pubbliche o private. Copyright © - Riproduzione riservata
CNDCEC, informativa 24/05/2024, n. 77/2024