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Esonero contributivo lavoratrici madri: tutto chiaro per la fruizione?

Le indicazioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo per le madri lavoratrici, previsto dalla legge di Bilancio 2024, sono state fornite dall’INPS con la circolare n. 27 e con il messaggio n. 1702 del 2024. Se a prima vista sembra tutto chiaro, l’utilizzo della misura si scontra con la sua applicazione nel mondo “pratico”. Basta chiedersi: quanti datori di lavoro avranno erogato il bonus in trattazione, inserendolo nei flussi Uniemens, senza l’indicazione dei codici fiscali dei figli? Altri dubbi possono sorgere da alcune FAQ, pubblicate nel sito dell’INPS, in merito alla comunicazione, da effettuare al datore di lavoro, della volontà di usufruire della misura: circostanza non riportata da alcuna norma di legge. Come funziona l’agevolazione? Quali sono le modalità operative da per la fruizione?

Solo noi italiani possiamo rendere complesso qualcosa che, di principio, avrebbe un ragionevole buon senso: riuscire a concedere un esonero contributivo (ovvero aumentare, che piaccia o meno, la retribuzione imponibile) alle madri (i padri ci piacciono meno) con due o più figli. Attenzione: madri a tempo indeterminato. Questo perché l’idea del disposto in parola è quella di stimolare il rientro, dopo la maternità, in azienda. Circostanza curiosa considerato che nell’anno 2024 l’esonero spetta alla presenza di almeno due figli la cui età del più piccolino sia inferiore ad anni dieci (quindi il rientro, presumibilmente, c’è stato da un po’). Nulla sui tempi determinati che, forse, avrebbero più bisogno, proprio perché precari e magari “rientranti” nel rutilante mondo del lavoro, di maggiori gettiti economici. Ma tutto evidentemente non si può avere. Come è stato gestito questo esonero, in ogni caso, lascia perplessi. Veniamo al messaggio INPS n. 1702 del 6 maggio 2024. L’esonero. Di cosa si tratta La legge n. 213/2023 (legge di Bilancio 2024) prevede all’art. 1, comma 180: “Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.” Il comma successivo, inoltre, estende questo esonero anche alle lavoratrici madri di due figli che hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il periodo di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. L’esonero è previsto per le lavoratrici madri di tre o più figli, per il periodo di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Invece per quanto riguarda le lavoratrici madri di due figli l’esonero viene applicato fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. L’esonero consiste nell’abbattimento totale della contribuzione previdenziale nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riproporzionare mensilmente (ovvero 250 euro mese). L’operatività della norma Le modalità per poter fruire dell’esonero contributivo vengono definite dalla circolare n. 27 del 31 gennaio 2024. Per poter beneficiare dell’esonero le lavoratrici madri, sia del settore privato sia del settore pubblico, debbono (o possono?) comunicare al datore di lavoro di lavoro la propria volontà rendendo noto il numero dei figli (due o tre) e i loro codici fiscali. Secondo l’Istituto, per beneficiare effettivamente dell’esonero, il datore di lavoro deve indicare i codici di conguaglio appositamente predisposti nella denuncia contributiva, previa comunicazione della volontà di usufruire del bonus a cura della madre. L’indicazione dei codici nella denuncia contributiva permette all’INPS, in collaborazione con gli Enti previsti, di controllare la coerenza e la correttezza di quanto dichiarato e, qualora i dati non fossero veritieri, di provvedere tempestivamente al disconoscimento dell’esonero. Nella medesima circolare (n. 27/2024) si prevedeva che, come riportato anche nel recente messaggio, “qualora la lavoratrice intenda comunicare direttamente all’Istituto le informazioni relative ai figli, tale possibilità è consentita mediante la predisposizione, da parte dell’Istituto, di un’apposita utility, che la lavoratrice può utilizzare per comunicare i codici fiscali dei figli o, in assenza del codice fiscale dei figli, i loro dati anagrafici”. Oggi, dunque, “nasce” l’apposita utility (“Utility Esonero Lavoratrici Madri”), mediante la quale vengono comunicati i codici fiscali dei figli o, in assenza, i loro dati anagrafici. Potranno accedere all’utility dell’Istituto esclusivamente le lavoratrici madri, che già fruiscono del bonus in trattazione, per le quali risultano presenti, all’interno degli archivi dell’Istituto, i flussi Uniemens privi di indicazione, da parte del datore di lavoro, dei codici fiscali dei figli. Le lavoratrici madri interessate riceveranno apposita comunicazione tramite posta elettronica ordinaria (se in possesso dell’ente), nella quale verranno precisate le modalità operative per l’utilizzo dell’utility. Questa comunicazione verrà trasmessa alle lavoratrici madri che già fruiscono del bonus e che siano registrate ai servizi dell’Istituto, avendo comunicato il loro indirizzo e-mail. Le lavoratrici che fruiscono dell’esonero ma che non siano registrate ai servizi dell’Istituto o che, nonostante la registrazione, non abbiano ricevuto la predetta comunicazione, dovranno autonomamente accedere all’utility per effettuare la comunicazione dei dati dei propri figli. L’accesso all’utility recentemente implementata dall’Istituto potrà avvenire decorsi 45 giorni (tempo necessario per poter acquisire i dati da parte dell’Istituto) dalla fine del mese di competenza in cui il datore di lavoro ha esposto i codici nei flussi Uniemens. La compilazione della dichiarazione, da parte della lavoratrice interessata, deve avvenire entro sette mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo al mese di competenza in cui il datore di lavoro ha esposto per la prima volta l’esonero per la lavoratrice. Per le lavoratrici che accedono all’utility verranno a conoscenza dell’esito della dichiarazione e in caso di esito negativo, riceveranno apposita comunicazione tramite posta elettronica ordinaria da parte dell’Istituto. E cosa succede se vi fosse una mancata comunicazione? Il messaggio precisa “Al riguardo, si evidenzia che la mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte del datore di lavoro nelle denunce Uniemens o, in via alternativa, da parte della lavoratrice mediante utilizzo dell’apposito applicativo nel termine di sette mesi - evidenziato nella comunicazione inviata dall’Istituto - comporterà la revoca del beneficio fruito secondo le indicazioni che saranno fornite con successivo messaggio”. Questioni applicative Le modalità di applicazione di tale disposto normativo si scontrano con la sua applicazione nel mondo “pratico”. Basti pensare a questo: - Quanti datori di lavoro avranno erogato il bonus in trattazione, inserendolo nei flussi Uniemens, senza l’indicazione dei codici fiscali dei figli? - Non solo: per quanto i casi vi possano essere, che tipo di adempimenti dovrà effettuare il malcapitato datore di lavoro che dovrà sincerarsi che la madre importi i dati della propria prole, pena la perdita del beneficio? Si badi bene: il disconoscimento del bonus, oltre ad impattare sulla beneficiaria, porterà altra operatività per il datore di lavoro che, ricordiamolo, è solo un “disgraziato” erogatore il cui debitore è l’INPS? - E se la beneficiaria cessasse senza poi comunicare con l’utility i dati? Se questo non bastasse, pensate ad un altro fatto. In una FAQ pubblicata nel sito dell’INPS, la numero “6”, alla domanda “come posso chiederlo?” (l’esonero, chiaramente) incontra una risposta curiosa che merita la sua letteralità “La volontà di usufruire dell’esonero deve essere comunicata al datore di lavoro, unitamente al numero di figli e ai rispettivi codici fiscali”. Circostanza non considerata minimamente da alcuna norma di legge. Anzi, al contrario. Basti pensare, ad esempio, a quanto disposto per la nuova soglia di esenzione per fringe benefit di 3.000 euro (2023) o 2.000 euro (2024, sempre legge di bilancio) per i lavoratori con figli a carico ai sensi dell’art. 12 del TUIR. In questo caso il legislatore è stato chiaro nel subordinare l’erogazione dei benefici fiscali alla produzione di una dichiarazione contenete i codici fiscali dei figli a carico. Nel caso dei commi da 180 a 182, nel testo normativo non si legge una necessità di acquisizione di alcuna autodichiarazione (che trapela dal testo della circolare INPS e dalla successiva FAQ). Si dirà, ci sono cose peggiori. Vero, ma come diceva un poeta quasi contemporaneo (il saggio Snoopy dei Peanuts) “ciò è noto come magra consolazione”. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/05/24/esonero-contributivo-lavoratrici-madri-chiaro-fruizione

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