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Archivio newsNASpI e DIS-COLL per lavoratori sportivi: come si chiede l’indennità di disoccupazione
Con la circolare n. 67 del 2024, l’INPS detta le regole per l’accesso alle prestazioni NASpI DIS-COLL a favore dei lavoratori del settore sportivo. In particolare, con riferimento al requisito contributivo di tredici settimane, per l’accesso alla NASpI, l’Istituto ha chiarito che sono considerati utili i contributi contro la disoccupazione presenti nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Con riferimento alla DIS-COLL, per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti dal 1° luglio 2023, l’INPS ricorda che oltre lo stato di disoccupazione, per l’accesso alla misura è necessaria la presenza di almeno un mese di contribuzione versata e accreditata tra il 1° gennaio dell’anno precedente a quello della cessazione e l’inizio dell’evento di disoccupazione involontaria. Quali sono gli altri chiarimenti? Come si presenta la domanda?
Nell’ambito della riforma dei rapporti di lavoro sportivo è stata ampliata la tutela previdenziale per il settore del professionismo e l’estensione della stessa al dilettantismo. Con la circolare n. 67 del 20 maggio 2024 l’INPS ha fornito indicazioni dettagliate sulle prestazioni di NASpI e DIS-COLL a favore dei lavoratori del settore sportivo, in conseguenza delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni. Prestazioni NASpI L'art. 33, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2021 ha ampliato la platea dei beneficiari della NASpI, attraverso previsioni specifiche, includendo i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, senza distinzione tra settore professionistico e dilettantistico. La norma stabilisce che la natura giuridica subordinata del rapporto di lavoro è il criterio fondamentale per l’accesso alla NASpI, non più la distinzione tra attività professionistica o dilettantistica, a cui si aggiunge l’ulteriore requisito dell’iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi. Si ricorda che per l’accesso alla NASpI i richiedenti, oltre ad essere disoccupati, devono aver maturato almeno tredici settimane nel quadriennio precedente allo stato di disoccupazione involontaria (equivalenti a 78 contributi giornalieri versati/accreditati) presso il Fondo Pensione Lavoratori Sportivi. Con maggior dettaglio e in riferimento al requisito contributivo di tredici settimane l’INPS ha chiarito che sono considerati utili per l’accesso alla NASpI, i contributi contro la disoccupazione presenti nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione (cfr. circolare INPS n. 94 del 12 maggio 2015, paragrafo 2.2, punto b)). L’Istituto specifica altresì che i contributi versati precedentemente al 1° luglio 2023 non potranno essere considerati utili ai fini della durata della NASpI nel caso in cui gli stessi siano stati già utilizzati per la fruizione dell’indennità di disoccupazione. La prestazione è riconosciuta per eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a partire dal 1° luglio 2023. Si ricorda, inoltre, che i lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato, sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e che l’art. 1, comma 154, della legge n. 234/2021, ha introdotto, dal 1° gennaio 2022, per le sole società sportive operanti nel professionismo, la possibilità, alle condizioni ivi previste, di stipulare contratti di apprendistato professionalizzante di cui all'art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015. La tutela NASpI e la relativa contribuzione di finanziamento per tali lavoratori decorrono dal 1° gennaio 2022 (cfr. circ. Inps n. 91/2023). Restano confermate le regole generali già note in materia di NASpI; pertanto, la misura dell’indennità è pari al 75% della retribuzione mensile (art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 22/2015) qualora tale retribuzione risulti pari o inferiore, per l’anno 2023, all'importo di 1.352,19 euro e, per l’anno 2024, pari o inferiore a 1.425,21 euro, importo annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa all’anno precedente. Nel caso in cui la retribuzione sia superiore a 1.352,19 euro (1.425,21 euro per il 2024), l’indennità è calcolata nella misura del 75% di 1.425,51 a cui si somma il 25% della differenza tra la retribuzione mensile e 1.352,19 euro (1.425,21 euro per il 2024). L’importo massimo mensile dell’indennità NASpI non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro e, per il 2024, 1.550,42 euro. La NASpI è corrisposta con periodicità mensile, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Per il calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all’erogazione della prestazione di disoccupazione. Nella circolare n. 67/2024 l’INPS specifica che le disposizioni normative e le circolari attuative in materia di NASpI, sono applicabili anche ai lavoratori sportivi di cui all’art. 33, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2021, beneficiari della prestazione in oggetto. La domanda per la NASpI deve essere inoltrata all'INPS esclusivamente in via telematica, accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 o Carta nazionale dei servizi) e utilizzando i consueti canali messi a disposizione nel sito internet dell’Istituto (www.inps.it), ovvero tramite patronato oppure contattando il Contact Center INPS ai numeri 803.164 (gratuito da rete fissa) o 06.164.164 (da rete mobile). Prestazioni DIS-COLL L'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2021 ha introdotto importanti novità riguardo alla previdenza e assistenza per i lavoratori sportivi dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. A partire dal 1° luglio 2023, per tali lavoratori è previsto l’obbligo contributivo presso la Gestione Separata INPS, come previsto dall'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, al superamento dell’importo di compensi pari a 5.000 euro annui, concorrendo a tal fine i compensi erogati dalla medesima data. Ai predetti lavoratori, a seguito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del settore dilettantistico, è garantita idonea protezione sociale mediante la DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° luglio 2023, qualora soddisfino tutti i requisiti previsti dall’articolo 15 del D.Lgs. n. 22/2015. A tale riguardo l’Istituto ricorda che oltre lo stato di disoccupazione, per l’accesso alla misura in esame è necessaria la presenza di almeno un mese di contribuzione versata e accreditata tra il 1° gennaio dell’anno precedente a quello della cessazione e l’inizio dell’evento di disoccupazione involontaria. L’indennità DIS-COLL è rapportata al reddito medio mensile imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, riferiti ai rapporti di collaborazione, relativo al periodo di riferimento (anno civile in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e anno civile precedente), diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi. La misura dell’indennità è pari al 75% del reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l’anno 2023, all’importo di 1.352,19 euro e, per l’anno 2024, pari o inferiore a 1.425,21 euro; nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore a tali soglie, la misura della DIS-COLL è pari al 75% dei predetti importi, incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e gli importi stessi (1.352,19 euro o 1.425,21 euro). La misura non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.470,99 euro, per l’anno 2023, e 1.550,42 euro, per l’anno 2024. Anche l’indennità DIS-COLL è corrisposta con cadenza mensile, per un periodo pari ai mesi o frazioni di essi di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione presenti tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro e l’evento stesso; in ogni caso la prestazione non può superare il limite di 12 mesi. Per la presentazione della domanda si applicano regole analoghe alla NASpI (modalità esclusivamente telematiche mediante servizi INPS, patronati o Contact center). Indennità NASpI/DIS-COLL e reddito sportivo dilettantistico I percettori di NASpI e DIS-COLL che svolgono attività sportiva, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, devono comunicare il reddito annuo presunto derivante da tali attività al fine di consentire all’Istituto di ridurre l’importo dell’indennità ai sensi degli artt. 9, 10 e 15 del D.Lgs. n. 22/2015. Alla luce delle novità introdotte dalla riforma del lavoro sportivo, in vigore dal 1° luglio 2023, i lavoratori e le lavoratrici che svolgono attività sportiva dietro compenso, sia nel settore professionistico che dilettantistico, sono qualificati come lavoratori sportivi, nella forma del lavoro subordinato, autonomo o della collaborazione coordinata e continuativa. La comunicazione del reddito presunto deve essere inviata entro un mese dall’inizio dell’attività ovvero entro un mese dalla presentazione della domanda di NASpI se l’attività è preesistente (art. 9 e 10 del D. Lgs. n. 22/2015). In riferimento ai percettori della DIS-COLL, invece, l’INPS sottolinea che è ammessa la fruizione dell’indennità e la contestuale produzione di reddito derivante dalla sola attività autonoma/parasubordinata, con l’obbligo a carico del beneficiario di comunicare il reddito annuo presunto nel caso di svolgimento di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di una attività parasubordinata (art. 15, comma 12, D. Lgs. n. 22/2015). Infine, in merito alla comunicazione del reddito annuo presunto a cui sono tenuti i beneficiari della DIS-COLL, l’INPS precisa che tale obbligo sorge al superamento dell’importo annuo di 5.000 euro, concorrendo a tale fine i compensi erogati dal 1° luglio 2023, anche come sommatoria dei compensi erogati a ciascun prestatore da più committenti. Concorrono al raggiungimento del limite di 5.000 euro annui anche i compensi erogati per lo svolgimento di attività nella forma del lavoro autonomo occasionale. Copyright © - Riproduzione riservata