Le assunzioni di donne o giovani under 35 effettuate a tempo indeterminato a partire da 1° di settembre 2024 consentono l’applicazione dei nuovi sgravi totali introdotti dal decreto Coesione, anche in cumulo con la maxi deduzione, prevista dal D.Lgs. n. 216 del 2023, transitoriamente in vigore per le assunzioni di tipo incrementale. Alla luce del fatto che le due agevolazioni hanno efficacia temporale diversa e si basano su presupposti incentivanti differenti qual è l’opzione che conviene di più?
ChiSgravi decreto CoesioneIl decreto Coesione (art. 23 D.L. n. 60/2024) introduce un nuovo sgravio per i datori di lavoro che assumono lavoratrici donne o giovani, riconoscendo loro uno sgravio totale dei contributi dovuti all’INPS.
AttenzioneLe misure sono soggette ad autorizzazione della Commissione UE ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
Il datore deve essere regola con il
DURC e rispettare i
principi generali di fruizione dei benefici (art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015). Deve trattarsi di un contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato stipulato con:
A) una lavoratrice priva di impiego regolarmente retribuito da:
- 24 mesi (ovunque residente);
- 6 mesi (se residenti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).
B) un giovane che non ha ancora compiuto 35 anni di età.
AttenzioneIn caso di assunzione di un giovane deve trattarsi del primo impiego a tempo indeterminato. |
Maxi deduzioneIl D.Lgs. n. 216/2023 ha introdotto la nuova super deduzione, nella misura del
120%, relativa al
costo del personale assunto a
tempo indeterminato nel 2024 (o al 130% in caso di assunzione di categorie svantaggiate). L’agevolazione è rivolta ai titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni. Restano escluse, invece, le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi di impresa (comma 1, art. 4, D.Lgs. n. 216 del 2023).
I datori di lavoro interessati devono avere esercitato l’attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni.
La nuova assunzione deve comportare l’
incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione, in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro.
L’incentivo si genera dunque a seguito di
nuove assunzioni stabili e arriva fino al 130% in caso di assunzione di lavoratori che rientrano nelle categorie svantaggiate. (legge n. 111/2023)
Cosa
Sgravi decreto CoesioneL’esonero è riconosciuto, per un periodo massimo pari a
24 mesi, nella misura totale del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro il limite massimo di importo pari a
650 euro su base mensile (
500 euro nel caso di giovani impiegati in Regioni diverse da quelle ZES).
AttenzioneLo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma compatibili, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’ art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023 (maxi deduzione del costo del lavoro). |
Maxi deduzioneL’importo deducibile, previsto ordinariamente nella misura del
120%, risulta maggiorato al
130% nei casi in cui il nuovo assunto rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, tra cui:
- lavoratori molto svantaggiati ai sensi della normativa europea;
- persone con disabilità;
- donne di qualsiasi età con almeno due figli a carico di età minore di diciotto anni;
- donne vittime di violenza;
- beneficiari di assegno di inclusione.
Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente.
L'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Come
Sgravio CoesioneSarà l’
INPS a dettare, una volta ottenuta l’autorizzazione dall’UE, le modalità di fruizione ed esposizione in Uniemens dello sgravio totale.
Maxi deduzioneSi resta in attesa del
decreto attuativo che indicherà le modalità di applicazione del beneficio in bilancio e nella dichiarazione dei redditi
Quando
Sgravio CoesioneLo sgravio totale si applica alle assunzioni effettuate a partire
da settembre 2024 e fino a dicembre 2025 e spetta per 24 mesi.
Maxi deduzioneLa misura è prevista esclusivamente per le assunzioni stabili operate tra il
1° gennaio e il 31 dicembre 2024.
Calcola il risparmio
Azienda industriale che applica il CCNL Metalmeccanica aziende industriali ed assume a tempo indeterminato un giovane di 27 anni di età da inquadrare al livello C3. La retribuzione di base è pari a 1.993,04 euro mensili. La contribuzione ordinaria INPS a carico del datore di lavoro è di 558 euro mensili, la contribuzione INAIL a carico del datore di lavoro è pari a 92 euro. Poniamo a raffronto 2 ipotesi:- Assunzione con lo
sgravio del
decreto Coesione: riduzione dell’onere contributivo INPS al 100%
- Assunzione con lo sgravio totale del decreto Coesione in
cumulo con la
maxi deduzione al 130%, in questo caso occorre tenere conto del risparmio extra d’imposta pari al 23% circa sul 30% del costo del lavoro, posto che il datore di lavoro sia una società di capitali.
Risparmio %Dall’analisi dei dati esposti è evidente che, a parità di inquadramento:
- in caso di assunzione con lo sgravio totale decreto Coesione il risparmio complessivo sul costo del lavoro è pari al
20% per 24 mesi
- in caso di assunzione con applicazione dello sgravio decreto Coesione in cumulo con la maxi deduzione il risparmio è pari al
28% per il primo anno e al
20% per il secondo anno sul totale costo del lavoro.
| Nessuno sgravio | Sgravi Coesione | Sgravio Coesione + maxi deduzione |
Retribuzione ordinaria mensile | 1.993 euro | 1.993 euro | 1.993 euro |
Oneri contributivi e assicurativi | 650 euro | 130 euro | 92 euro |
Maxideduzione (IRES) | 0 | 0 | 182 euro |
Totale costo annuale | 2.643 euro | 2.123 euro | 1.477 euro |
Risparmio | | 20% | 28% |
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/05/27/sgravi-assunzione-decreto-coesione-maxi-deduzione-costo-lavoro-conviene-cumulo