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Agenti sportivi: analisi sul nuovo modello di società

La Commissione Studi d’Impresa del Consiglio Nazionale del Notariato, ha pubblicato il 28 maggio 2024, lo Studio n.118-2023/I dal titolo “Ancora un nuovo modello: la società di agenti sportivi”, pubblicato sul sito istituzionale. In particolare lo studio si sofferma sull’art. 9, rubricato “società di agenti sportivi” in quanto regola il contenuto dei patti sociali delle società promosse dagli agenti sportivi che intendono svolgere in forma societaria la propria attività di mandatari. Si è in presenza di un nuovo modello che deve essere analizzato con attenzione in quanto se da un lato si prevede la organizzazione da parte dell’agente sportivo della propria attività in forma societaria, attraverso la costituzione di una società sia di persone che di capitali, dall’altro si statuisce che tale configurazione è ammessa solo in presenza di alcune condizioni che lo studio analizza nel dettaglio.

La Commissione Studi d’Impresa del Consiglio Nazionale del Notariato, ha pubblicato il 28 maggio 2024, lo Studio n. 118-2023/I dal titolo “Ancora un nuovo modello: la società di agenti sportivi”. Lo Studio si sofferma, in particolare, sul Decreto Legislativo del 28 febbraio 2021 n. 37 che ha regolato i rapporti di rappresentanza degli atleti, delineandone le caratteristiche, e ha istituito la società di agenti sportivi, quale nuovo modello di società, con una dettagliata disciplina che governa il tema in maniera puntuale, costituendone di conseguenza anche l’alveo operativo. L’art. 9, rubricato “società di agenti sportivi”, rappresenta la norma più interessante sotto il profilo notarile, in quanto regola il contenuto dei patti sociali delle società promosse dagli agenti sportivi che intendono svolgere in forma societaria la propria attività di mandatari. Si è in presenza di un nuovo modello che deve essere analizzato con attenzione in quanto se da un lato si prevede la organizzazione da parte dell’agente sportivo della propria attività in forma societaria, attraverso la costituzione di una società sia di persone che di capitali, dall’altro si statuisce che tale configurazione è ammessa solo in presenza delle seguenti condizioni: a) l’oggetto sociale deve essere costituito dalle attività di cui all’art. 3, e da eventuali attività connesse o strumentali; b) la maggioranza assoluta delle quote della società deve essere detenuta da soggetti iscritti nel Registro di cui all’art. 4; c) la rappresentanza ed i poteri di gestione della società devono essere conferiti a soggetti iscritti nel registro di cui all’art. 4; d) i soci non devono possedere, in via diretta o mediata, quote di partecipazione in altre società di agenti sportivi. Dette società sono soggette a particolari prescrizioni in quanto il legislatore ha inteso consentire che l’attività professionale possa essere svolta in forma societaria soltanto laddove venga lasciata la responsabilità operativa dell’attività agli agenti sportivi, favorendo l’ingresso di soci di capitale soltanto entro certi limiti, sulla falsariga di altri modelli. Inoltre, l’inserimento obbligatorio di particolari norme statutarie tende ad escludere, anche in questo caso, la possibilità di utilizzare lo schema della società a responsabilità limitata semplificata. La norma impone tassativamente la presenza negli statuti (e nei patti sociali) di alcune pattuizioni caratterizzanti il modello, che lo studio esamina nel dettaglio al fine di offrire un contributo anche pratico agli operatori. Copyright © - Riproduzione riservata

Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n.118-2023/I

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/05/30/agenti-sportivi-analisi-modello-societa

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