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Archivio newsPace contributiva: domanda e contributi 2024
L’INPS ha pubblicato la circolare n. 69 del 2024 in cui, a recepimento delle disposizioni dettate dalla legge di Bilancio 2024, spiega come procedere al calcolo e al versamento dei contributi dovuti per l’esercizio della facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione. La relativa domanda può essere presentata online o presso gli istituti di patronato.
Con la circolare n. 69 del 29 maggio 2024, l’INPS recepisce le disposizioni dettate dalla Legge di bilancio 2024 (articolo 1, commi 126 - 130, L. n. 213/2024) con cui si introduce nuovamente nell’ordinamento, per il biennio 2024-2025, l’istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione. Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione La facoltà di riscatto è riconosciuta in favore degli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335), privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione. Durata del periodo riscattato Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi. Il periodo deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della legge n. 213/2023. Il periodo oggetto di riscatto deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative richiamate dalla disposizione in esame. Ne consegue che il periodo oggetto di riscatto, o parte di esso, può essere anche anteriore alla data del primo contributo, o successivo a quella dell’ultimo, purché riferito al medesimo anno del contributo iniziale o finale e sempreché sia compreso nell’intervallo temporale dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2023. Il periodo da ammettere a riscatto, come anticipato, non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è presentata la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell’Unione europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o dei Paesi convenzionati). Determinazione dell’onere di riscatto In considerazione delle condizioni richieste per l’esercizio della facoltà di riscatto in esame i periodi oggetto di riscatto saranno necessariamente valutati secondo il “sistema contributivo”. L’onere relativo è, quindi, determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale” previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella Gestione pensionistica ove opera il riscatto. La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Tale retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla legge n. 335/1995 ha effetto dalla data della domanda di riscatto. Presentazione della domanda di riscatto La presentazione della domanda di riscatto è limitata al biennio 2024–2025. Pertanto, può essere presentata dalla data di entrata in vigore della legge n. 213/2023 (1° gennaio 2024) e fino al 31 dicembre 2025 (termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto). Per le domande di riscatto in esame presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo. La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali: - servizi online dedicati; - Contact center multicanale; - Istituti di Patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo “AP135” disponibile online. Versamento dell’onere L’onere di riscatto può essere versato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. Alla data del saldo dell’onere si provvede all’accredito del periodo riscattato e si produrranno i relativi effetti di legge. In caso di interruzione del versamento dell’onere viene comunque riconosciuto l’accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all’importo versato. La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta deve essere versata in unica soluzione. Copyright © - Riproduzione riservata
Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/05/30/riscatto-pensione-domanda-contributi-2024