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Archivio newsPatente a punti per le imprese che operano nei cantieri. La legge è (ancora) da modificare?
Tutti parlano della legge sulla patente a punti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri. Ci si chiede se sarà troppo impegnativa per le imprese e se sarà davvero utile per i lavoratori. Certo, sarebbe ingeneroso non riconoscere al decreto PNRR 4 il merito di addentrarsi in un mondo - quello dei cantieri - che sta preoccupando per gli infortuni sul lavoro. Ma proprio per questa ragione ritengo maggiormente costruttivo segnalare le modifiche che potrebbero rendersi utili proprio ai fini dichiarati. 4 i punti: campo di applicazione della patente a punti, soggetti tenuti al possesso, condizioni per il rilascio, ivi compreso il requisito del possesso del documento di valutazione dei rischi.
La legge sulla patente a punti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri. Tutti ne parlano. Chi si chiede “sarà troppo impegnativa per le imprese?” e chi invece si domanda “sarà davvero utile per i lavoratori?” Certo, sarebbe ingeneroso non riconoscere alla legge n. 56/2024 il merito di addentrarsi in un mondo - quello dei cantieri - che sta preoccupando per gli infortuni e persino per i disastri. Ma proprio per questa ragione ritengo maggiormente costruttivo segnalare le modifiche che potrebbero rendersi utili proprio ai fini dichiarati. Tanto più che non si tratta di una legge intoccabile, visto che a distanza di nove giorni ha già subito una correzione ad opera dell’art. 28 del decreto Coesione - D.L. 7 maggio 2024 n. 60 -, contenente disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso.1. Un profilo di determinante rilievo concerne il campo di applicazione della patente a punti. Due sono le basilari discipline dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di appalti e subappalti: il Titolo IV, Capo I, e l’art. 26. Mi ha sorpreso, pertanto, che la legge n. 56/2024 abbia previsto l’obbligo della patente a punti con esclusivo riguardo ai cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV, Capo I, ma non anche in rapporto al settore altrettanto pericoloso considerato dall’art. 26. Una norma, questa, che disciplina l’ipotesi in cui il datore di lavoro committente affidi lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo. E che in questa ipotesi, prescrive al datore di lavoro committente cinque obblighi altamente impegnativi, primo fra tutti il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (c.d. DUVRI), contenente le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Obblighi, dunque, del datore di lavoro committente che si aggiungono, non si sostituiscono, agli obblighi di sicurezza che -in linea con lo stesso art. 26 e per pacifica giurisprudenza- permangono integralmente a carico del datore di lavoro appaltatore (o subappaltatore) che pur distacca propri lavoratori presso l’azienda committente. E si badi che, sulla scorta di un’interpretazione tuttora adottata dalla Corte di cassazione sin dal 2015, “ai fini dell'operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi all'esistenza di un rischio interferenziale, dettati dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, occorre aver riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro - contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione- ma all'effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano sul medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte”. La scelta operata dalla legge n. 56/2024 è imbarazzante.Imprese e lavoratori autonomi sono tenute ad essere in possesso della patente a punti solo se operano nei cantieri temporanei o mobili, ma non se operano negli appalti intra-aziendali. E l’obbligo di verificare il possesso della patente da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi non fa mai capo al datore di lavoro committente degli appalti intra-aziendali, ma fa capo soltanto al committente (o al responsabile dei lavori) nei cantieri temporanei o mobili. Certo, la legge n. 56/2024 stabilisce che le disposizioni concernenti il campo di applicazione della patente “possono essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative”. Ma si tratta di un mero, eventuale, decreto ministeriale di cui per giunta non viene stabilita la data di emanazione. 2. Non manca un problema anche con riguardo ai soggetti tenuti al possesso della patente a punti. In forza dell’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 29, comma 19, della legge n. 56/2024, “sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a)”: dunque, verrebbe ragionevolmente da precisare, le imprese esecutrici così come le imprese affidatarie. Solo che, in base all’art. 90, comma 9, lettera b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008, introdotto dall’art. 29, comma 19, lettera b), n. 1, della legge n. 56/2024, “il committente o il responsabile dei lavori verifica il possesso della patente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi”. E non dunque delle imprese affidatarie. È vero che, tra le condizioni necessarie per il rilascio della patente, l’art. 29, comma 19, indica il “possesso del certificato di sussistenza dei requisiti previsti per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici dall’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (certificato comunemente denominato documento unico di regolarità fiscale - DURF)”. E in proposito la relazione illustrativa di accompagnamento attinente al disegno di legge di conversione del D.L. n. 19/2024 asserisce che “il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a verificare anche il possesso della patente di cui all’articolo 27 non solo nei confronti dell’affidataria, ma in generale di tutte le imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi presenti sul cantiere, anche in virtù di subappalti”. Ma si tratta di un rilievo non agevolmente conciliabile con la lettera della norma destinata a stabilire l’obbligo del committente (o responsabile dei lavori) e, si badi, sanzionata dall’art. 157, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 81/2008. Né si trascuri che, nelle disposizioni del Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008 (persino nello stesso art. 90, commi 7 e 9) torna continuamente il distinguo letterale tra imprese affidatarie e imprese esecutrici. E aggiungo che l’omessa menzione delle imprese affidatarie sorprende ancora di più, ove si tenga conto che le imprese affidatarie hanno gli obblighi previsti dall’art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008, e non è da escludere che le imprese affidatarie “utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata” (come risulta dall’Allegato XVII, punto 1, del D.Lgs. n. 81/2008).3. Altro punto delicato è quello che riguarda le condizioni per il rilascio della patente a punti. Anzitutto, l’adempimento da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008. Per cominciare, oggi come oggi, l’adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro è tanto atteso quanto irrealizzabile, visto che è condizionato a un Accordo Stato-Regioni da adottare entro il 30 giugno 2022: il 30 giugno 2022 è trascorso, ma il promesso Accordo Stato-Regioni non ha ancora visto la luce. Ancor più problematico è l’adempimento da parte dei lavoratori autonomi degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008. Per il semplice fatto che, in forza dell’art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008, “nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26”, e che, in base all’art. 21, i lavoratori autonomi, “relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali”. Non sarebbe allora auspicabile perlomeno inserire una formula che contempli la verifica da parte dell’INL della partecipazione del lavoratore autonomo a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte? Altrimenti, si espone lo stesso lavoratore autonomo, ma anche gli eventuali lavoratori delle imprese esecutrici compresenti, a una situazione potenzialmente pericolosa, in quanto può accompagnare all’interno del cantiere un soggetto sprovvisto di requisiti formativi indispensabili per garantire la sicurezza in ossequio al PSC e al POS.4. Anche un requisito come il “possesso del Documento di Valutazione dei Rischi nei casi previsti dalla normativa vigente” appare meritevole di una specificazione. L’interrogativo è: si tratta di una formulazione atta a ricomprendere le ipotesi in cui il DVR risulti, sì, elaborato e dunque posseduto dal datore di lavoro, ma sia per le più diverse ragioni incompleto, insufficiente, inadeguato, generico, non veritiero, e, dunque, a ben vedere, proprio le ipotesi che abitualmente emergono nella prassi come causa d’infortuni? La lettera della norma induce a rispondere di no. Con la preoccupante conseguenza che si apre la strada al rilascio della patente a punti anche in casi in cui il datore di lavoro abbia sostanzialmente violato un obbligo fondamentale come la valutazione dei rischi. E non è facile accontentarsi di una verifica - certo meno impegnativa, ma puramente formale - da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in sede di rilascio della patente a punti. Copyright © - Riproduzione riservata