Per il personale dipendente delle aziende industriali che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria, Anfao (assistita da Confindustria Moda) e Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, hanno approvato in data 4 dicembre 2023 la stesura a stampa del CCNL sottoscritto il 28 aprile 2023. Il testo a stampa rettifica alcuni importi dei minimi conglobati. L'ipotesi di accordo del 28 aprile 2023 di rinnovo del CCNL di settore apporta rilevanti modifiche; in particolare, per quanto riguarda i minimi retributivi tabellari, il premio di professionalità, l’elemento perequativo, l’assistenza e la previdenza integrativa. L'accordo decorre dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2025.
Anfao (assistita da Confindustria Moda) e Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno sottoscritto in data 28 aprile 2023 l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL.
Ambito di applicazione
L'accordo riguarda i dipendenti dalle aziende industriali che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria.
Minimi tabellari
A seguito degli aumenti stabiliti con decorrenza maggio 2023, marzo 2024 e febbraio 2025, sono ricalcolati i nuovi importi dell'E.r.n.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Con la stesura del testo a stampa 4 dicembre 2023 le parti hanno rettificato alcuni importi dei minimi conglobati.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Premio di professionalità
L'importo mensile del premio di professionalità a valore aggiunto (PPVA), che non incide sugli istituti contrattuali e/o legali diretti e indiretti, compreso il TFR, deve essere ripartito secondo le percentuali indicate nell'accordo.
Nel caso in cui in un determinato periodo venga richiesto al lavoratore un solo comportamento organizzativo, il premio verrà riconosciuto al
100%. Il premio stesso, comunque, non potrà superare il valore del 100% nel caso di attivazione di più comportamenti organizzativi.
Elemento perequativo
Dall'anno 2023, l'importo dell'elemento perequativo è elevato a
€ 360,00 annui.
Banca ore
Dal
1° gennaio 2024 potranno confluire nella banca ore il
50% delle ore straordinarie
successive alle
prime 24 ore di
straordinario e il
50% del
lavoro supplementare successivo alle prime
12 ore, nel caso di contratto di lavoro part-time.
Malattia
In caso di malattia, i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo di
13 mesi (elevati a
18 nei casi delle
gravi patologie elencate dal CCNL e di ulteriori
2 mesi nel caso di
patologie oncologiche). Ai fini del raggiungimento di tali limiti massimi, le assenze frazionate nell'arco di
30 mesi (
912 giorni) si sommano. I periodi di ricovero ospedaliero e di ricovero in day hospital non vengono computati ai fini della conservazione del posto.
Superato il periodo di conservazione del posto, il lavoratore ha diritto, a richiesta, a un periodo di
aspettativa (non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio) della durata massima di
6 mesi in caso di grave evento morboso o di infortunio non sul lavoro o di sottoposizione a terapie salvavita.
Ai fini del raggiungimento del periodo di 30 mesi
non rientrano i
periodi di
aspettativa.
Formazione continua
Ai lavoratori spettano
8 ore di formazione nell'anno
2024 e
8 ore nell'anno
2025 fruibili anche nell'ambito di un unico programma biennale di 16 ore complessive da svolgersi durante l'orario di lavoro.
Permessi
Permessi per nascita di un figlioAl lavoratore padre in occasione della nascita, adozione o affidamento di un figlio, sono concessi
10 giorni di permesso retribuito, anche non continuativi, da fruire nei 2 mesi precedenti o nei 5 mesi successivi al parto, anche contestualmente al congedo di maternità della madre.
Permessi per genitori di figli con DSAI genitori di studenti del primo ciclo d'istruzione con DSA che siano impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa, hanno diritto ai permessi necessari per l'assorbimento dei compiti genitoriali.
Permessi per vittime di violenza di genereLa lavoratrice dipendente inserita in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere ha diritto di astenersi dal lavoro per partecipare al percorso di protezione per un periodo massimo di
3 mesi. In caso di prolungamento dei suddetti percorsi, l'astensione potrà essere prolungata fino a un massimo di
ulteriori 2 mesi con retribuzione a carico dell'azienda.
Aspettativa
Le lavoratrici che intraprendono
terapie di
fecondazione assistita potranno richiedere un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di
1 mese, fruibile
anche a giorni (
21 giorni complessivi).
Assistenza integrativa
Dal
1° gennaio 2024, la contribuzione a carico dell’azienda a Sanimoda è fissato in
€ 15,00 mensili per lavoratore non in prova, a tempo indeterminato o determinato di durata
non inferiore a
9 mesi, per
12 mensilità.
La contribuzione non è dovuta dalle aziende che già aderiscono a un fondo sanitario con costi pari o superiori alla suddetta quota: in caso di costi inferiori, le aziende integreranno la contribuzione oppure aderiranno al Sanimoda.
Dal 1° gennaio 2024, attraverso il fondo Sanimoda, sarà attivata a beneficio di tutti i lavoratori un'assicurazione contro la non autosufficienza (LTC), alla quale saranno iscritti tutti i lavoratori in forza alla suddetta data. L'assicurazione sarà finanziata con un contributo a carico dell'azienda pari a
€ 2,00 mensili per lavoratore, per
12 mensilità.
Il contributo sarà versato al fondo Sanimoda con i medesimi tempi e modalità di quello sanitario.
Sono fatti salvi eventuali accordi o regolamenti aziendali con i quali viene prevista una copertura assicurativa pari o superiore a quella garantita da Sanimoda.
Lavoro a termine
Per i
contratti di durata fino a
6 mesi, il
periodo di
prova è ridotto del
50% rispetto a quello della generalità dei lavoratori.
Lavoro a tempo parziale
Vengono introdotte le seguenti modifiche.
Limiti percentualiLe aziende accolgono le richieste di instaurazione/trasformazione di rapporti a tempo parziale entro il limite dell'
8% dei lavoratori a tempo indeterminato.
È ammessa entro il limite complessivo del
10% la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, nei casi di
patologie oncologiche o
gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori, nei casi di assistenza a persone convivente inabile ai sensi della legge n. 104/1992, nonché per favorire la frequenza di corsi di formazione continua.
Le aziende accoglieranno - nel limite di un
ulteriore 4% - le richiese di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale con scadenza predefinita dei lavoratori che rientrano dal congedo di maternità/paternità o per documentate esigenze di
cura del
bambino fino a
13 anni di età.
Lavoro ripartito
La disciplina viene
abrogata.
Lavoro agile
La disciplina del lavoro agile, nel quadro disciplinato dalle norme di legge, potrà essere regolata a livello aziendale tenuto conto dei principi contenuti nel Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021.
Previdenza integrativa
Dal 1° luglio 2024, il contributo a carico dell’azienda al Previmoda è elevato al
2%, per
13 mensilità.
Decorrenza
L'accordo decorre dal
1° gennaio 2023 e scadrà il
31 dicembre 2025.
Approfondisci su
CCNL Occhiali - Aziende industriali: stesura del CCNL; rettifica dei minimi conglobati CCNL Occhiali - Aziende industriali: ambito di applicazione; minimi tabellari; premio di professionalità; elemento perequativo; banca ore; malattia; formazione continua; permessi; aspettativa; assistenza integrativa; lavoro a termine; lavoro a tempo parziale; lavoro ripartito; lavoro agile; previdenza integrativa; decorrenza
Copyright © - Riproduzione riservata
Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/06/04/ccnl-occhiali-aziende-industriali