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CCNL Occhiali - Aziende industriali: stesura a stampa e rettifica dei minimi conglobati

Per il personale dipendente delle aziende industriali che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria, Anfao (assistita da Confindustria Moda) e Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, hanno approvato in data 4 dicembre 2023 la stesura a stampa del CCNL sottoscritto il 28 aprile 2023. Il testo a stampa rettifica alcuni importi dei minimi conglobati. L'ipotesi di accordo del 28 aprile 2023 di rinnovo del CCNL di settore apporta rilevanti modifiche; in particolare, per quanto riguarda i minimi retributivi tabellari, il premio di professionalità, l’elemento perequativo, l’assistenza e la previdenza integrativa. L'accordo decorre dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2025.

Anfao (assistita da Confindustria Moda) e Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno sottoscritto in data 28 aprile 2023 l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL. Ambito di applicazione L'accordo riguarda i dipendenti dalle aziende industriali che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria. Minimi tabellari A seguito degli aumenti stabiliti con decorrenza maggio 2023, marzo 2024 e febbraio 2025, sono ricalcolati i nuovi importi dell'E.r.n.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Con la stesura del testo a stampa 4 dicembre 2023 le parti hanno rettificato alcuni importi dei minimi conglobati. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Premio di professionalità L'importo mensile del premio di professionalità a valore aggiunto (PPVA), che non incide sugli istituti contrattuali e/o legali diretti e indiretti, compreso il TFR, deve essere ripartito secondo le  percentuali indicate nell'accordo.
Nel caso in cui in un determinato periodo venga richiesto al lavoratore un solo comportamento organizzativo, il premio verrà riconosciuto al 100%. Il premio stesso, comunque, non potrà superare il valore del 100% nel caso di attivazione di più comportamenti organizzativi. Elemento perequativo Dall'anno 2023, l'importo dell'elemento perequativo è elevato a € 360,00 annui. Banca ore Dal 1° gennaio 2024 potranno confluire nella banca ore il 50% delle ore straordinarie successive alle prime 24 ore di straordinario e il 50% del lavoro supplementare successivo alle prime 12 ore, nel caso di contratto di lavoro part-time. Malattia In caso di malattia, i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo di 13 mesi (elevati a 18 nei casi delle gravi patologie elencate dal CCNL e di ulteriori 2 mesi nel caso di patologie oncologiche). Ai fini del raggiungimento di tali limiti massimi, le assenze frazionate nell'arco di 30 mesi (912 giorni) si sommano. I periodi di ricovero ospedaliero e di ricovero in day hospital non vengono computati ai fini della conservazione del posto. Superato il periodo di conservazione del posto, il lavoratore ha diritto, a richiesta, a un periodo di aspettativa (non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio) della durata massima di 6 mesi in caso di grave evento morboso o di infortunio non sul lavoro o di sottoposizione a terapie salvavita. Ai fini del raggiungimento del periodo di 30 mesi non rientrano i periodi di aspettativa. Formazione continua Ai lavoratori spettano 8 ore di formazione nell'anno 2024 e 8 ore nell'anno 2025 fruibili anche nell'ambito di un unico programma biennale di 16 ore complessive da svolgersi durante l'orario di lavoro. PermessiPermessi per nascita di un figlioAl lavoratore padre in occasione della nascita, adozione o affidamento di un figlio, sono concessi 10 giorni di permesso retribuito, anche non continuativi, da fruire nei 2 mesi precedenti o nei 5 mesi successivi al parto, anche contestualmente al congedo di maternità della madre.Permessi per genitori di figli con DSAI genitori di studenti del primo ciclo d'istruzione con DSA che siano impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa, hanno diritto ai permessi necessari per l'assorbimento dei compiti genitoriali.Permessi per vittime di violenza di genereLa lavoratrice dipendente inserita in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere ha diritto di astenersi dal lavoro per partecipare al percorso di protezione per un periodo massimo di 3 mesi. In caso di prolungamento dei suddetti percorsi, l'astensione potrà essere prolungata fino a un massimo di ulteriori 2 mesi con retribuzione a carico dell'azienda. Aspettativa Le lavoratrici che intraprendono terapie di fecondazione assistita potranno richiedere un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di 1 mese, fruibile anche a giorni (21 giorni complessivi). Assistenza integrativa Dal 1° gennaio 2024, la contribuzione a carico dell’azienda a Sanimoda è fissato in € 15,00 mensili per lavoratore non in prova, a tempo indeterminato o determinato di durata non inferiore a 9 mesi, per 12 mensilità. La contribuzione non è dovuta dalle aziende che già aderiscono a un fondo sanitario con costi pari o superiori alla suddetta quota: in caso di costi inferiori, le aziende integreranno la contribuzione oppure aderiranno al Sanimoda. Dal 1° gennaio 2024, attraverso il fondo Sanimoda, sarà attivata a beneficio di tutti i lavoratori un'assicurazione contro la non autosufficienza (LTC), alla quale saranno iscritti tutti i lavoratori in forza alla suddetta data. L'assicurazione sarà finanziata con un contributo a carico dell'azienda pari a € 2,00 mensili per lavoratore, per 12 mensilità. Il contributo sarà versato al fondo Sanimoda con i medesimi tempi e modalità di quello sanitario. Sono fatti salvi eventuali accordi o regolamenti aziendali con i quali viene prevista una copertura assicurativa pari o superiore a quella garantita da Sanimoda. Lavoro a termine Per i contratti di durata fino a 6 mesi, il periodo di prova è ridotto del 50% rispetto a quello della generalità dei lavoratori. Lavoro a tempo parziale Vengono introdotte le seguenti modifiche.Limiti percentualiLe aziende accolgono le richieste di instaurazione/trasformazione di rapporti a tempo parziale entro il limite dell'8% dei lavoratori a tempo indeterminato. È ammessa entro il limite complessivo del 10% la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, nei casi di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori, nei casi di assistenza a persone convivente inabile ai sensi della legge n. 104/1992, nonché per favorire la frequenza di corsi di formazione continua. Le aziende accoglieranno - nel limite di un ulteriore 4% - le richiese di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale con scadenza predefinita dei lavoratori che rientrano dal congedo di maternità/paternità o per documentate esigenze di cura del bambino fino a 13 anni di età. Lavoro ripartito La disciplina viene abrogata. Lavoro agile La disciplina del lavoro agile, nel quadro disciplinato dalle norme di legge, potrà essere regolata a livello aziendale tenuto conto dei principi contenuti nel Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021. Previdenza integrativa Dal 1° luglio 2024, il contributo a carico dell’azienda al Previmoda è elevato al 2%, per 13 mensilità. Decorrenza L'accordo decorre dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2025. Approfondisci su   CCNL Occhiali - Aziende industriali: stesura del CCNL; rettifica dei minimi conglobati CCNL Occhiali - Aziende industriali: ambito di applicazione; minimi tabellari; premio di professionalità; elemento perequativo; banca ore; malattia; formazione continua; permessi; aspettativa; assistenza integrativa; lavoro a termine; lavoro a tempo parziale; lavoro ripartito; lavoro agile; previdenza integrativa; decorrenza Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/06/04/ccnl-occhiali-aziende-industriali

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