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ETS: chiarimenti sull’utilizzo degli statuti standard da enti non aderenti alle reti associative proponenti

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la Nota n. 8301 del 4 giugno 2024 con cui fornisce chiarimenti in merito all’articolo 47, comma 5 del d.lgs. 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo settore in riferimento all’utilizzo degli statuti standard da parte di enti non aderenti alle reti associative proponenti. Il Ministero evidenzia che la conoscibilità dei modelli di statuto predisposti a cura delle reti anche da parte di enti non affiliati, pur non dando luogo, in caso di utilizzo, alla riduzione dei tempi procedimentali legati alla presentazione di un’istanza di iscrizione o di deposito di una variazione statutaria, è in grado, nel medio periodo, di produrre, anche se indirettamente, effetti: a meno di un evidente illogicità di collocazione/utilizzo rispetto allo statuto nel suo complesso, gli uffici non contesteranno una determinata formulazione statutaria se rinvenibile anche in uno dei modelli standardizzati approvati dal Ministero.

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la Nota n. 8301 del 4 giugno 2024 con cui fornisce chiarimenti in merito all’articolo 47, comma 5 del d.lgs. 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo settore in riferimento all’utilizzo degli statuti standard da parte di enti non aderenti alle reti associative proponenti.Nello specifico è stato chiesto al Ministero se i modelli standard tipizzati di statuto di cui all’articolo 47, comma 5 del Codice del Terzo settore possano essere utilizzati solo dagli enti aderenti alle reti che li hanno predisposti e sottoposti all’approvazione ministeriale. In subordine, ove gli stessi fossero liberamente utilizzabili dagli enti non aderenti alle reti, è stato chiesto se gli enti medesimi possano beneficiare o meno della riduzione dei termini procedimentali di cui al citato articolo. Dopo approfondita analisi della normativa il Ministero ha evidenziato che “benché gli statuti standard siano stati predisposti dalle Reti ad uso dei rispettivi aderenti, non potrebbe escludersi a priori e in termini astratti un loro utilizzo da parte di enti non associati, che potrebbero, nella propria autonomia, mutuare da essi, in maniera più o meno ampia, formulazioni ivi contenute ai fini della redazione del proprio statuto, eliminando gli eventuali riferimenti alla rete autrice del modello. Diverso e certamente problematico risulterebbe invece l’inserimento o il mantenimento di riferimenti statutari puntuali ad una rete specifica da parte di un soggetto che non intenda aderirvi, non sia stato ammesso nella compagine associativa della Rete, o non vi aderisca più. In questo caso, l’affidamento dei terzi e il generale dovere di correttezza nei confronti degli associati non consentirebbero di adottare o mantenere uno statuto con espressi o ingannevoli richiami ad una Rete con cui non vi sia un effettivo rapporto di adesione. La stessa Rete interessata potrebbe in questo caso agire a tutela propria e dei propri associati per inibire ogni utilizzo inappropriato dei riferimenti a sé stessa da parte di un ente ad essa estraneo. In tal caso, tuttavia, un eventuale intervento a tutela non dovrebbe essere richiesto all’ufficio del RUNTS, sprovvisto di competenza e tenuto ad operare nel rispetto dell’autonomia degli enti, ma eventualmente all’autorità giudiziaria”. D’altra parte, un eventuale utilizzo del modello standard da parte di un ente non appartenente alla Rete associativa, senza il vincolo proveniente dall’appartenenza a quest’ultima, giustificherebbe una verifica approfondita da parte degli uffici proprio in ragione della libertà con la quale gli enti non aderenti ad una rete potrebbero utilizzare i modelli; ciò non consentirebbe all’ente utilizzatore di accedere alla riduzione dei tempi procedimentali e alla delimitazione dei poteri istruttori della P.A., che il legislatore ha individuato proprio come misura di particolare “favor” nei riguardi delle Reti, riconoscendone il ruolo (non svolgibile nei confronti degli enti non aderenti). Il Ministero comunque evidenzia che la conoscibilità dei modelli di statuto ( assicurata dalla richiamata pubblicazione degli stessi sul sito ministeriale) predisposti a cura delle reti anche da parte di enti non affiliati, pur non dando luogo, in caso di utilizzo, alla riduzione dei tempi procedimentali legati alla presentazione di un’istanza di iscrizione o di deposito di una variazione statutaria, è in grado, nel medio periodo, di produrre, anche se indirettamente, effetti: a meno di un evidente illogicità di collocazione/utilizzo rispetto allo statuto nel suo complesso, gli uffici non contesteranno una determinata formulazione statutaria se rinvenibile anche in uno dei modelli standardizzati approvati dal Ministero. Ove ciò si verificasse, l’ente interessato potrebbe portare tale circostanza all’attenzione dell’Amministrazione procedente, che a quel punto potrebbe rivedere la propria posizione oppure riaffermarla, ma in questo caso ricorrendo ad un supplemento di motivazione che dia conto delle ragioni specifiche per cui non debbano ritenersi sufficienti sul punto le argomentazioni addotte. Copyright © - Riproduzione riservata

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Nota 04/06/2024, n. 8301

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/06/05/ets-chiarimenti-utilizzo-statuti-standard-enti-non-aderenti-reti-associative-proponenti

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