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Lavoro sportivo: fino a 400 euro mensili per i volontari

In vigore le misure urgenti in materia di lavoro sportivo introdotte dal Decreto-Sport (D.L. 31 maggio 2024 n.71). Ai volontari sportivi potranno essere corrosposti fino a 400 euro mensili in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. I nuovi rimborsi forfettari dovranno essere comunicati al RASD entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario.

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 71 del 31 maggio 2024 che introduce novità in materia di prestazioni di lavoro sportivo, fino alla soglia di 5.000 euro annui, per le quali e' sufficiente la comunicazione preventiva al RASD. Per le prestazioni di lavoro sportivo, le comunicazioni sono effettuate entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente. Compensi ai volontari sportivi Le prestazioni dei volontari sportivi non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purchè deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalita' di rimborso. Per i volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicarne i nominativi e l'importo corrisposto attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Comunicazione e tassazione La comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). I rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente ma devono comunque essere considerati nella verifica del superamento dei limiti di franchigia di 5.000,00 e 15.000,00 euro annui, stabiliti rispettivamente a fini previdenziali. Copyright © - Riproduzione riservata

Decreto legge 31/05/2024, n. 71 (G.U. 31/05/2024, n. 126)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/06/05/lavoro-sportivo-400-euro-mensili-volontari

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