Mediazione: aggiornate le FAQ

Il Ministero della Giustizia ha aggiornato le FAQ in riferimento al regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché all'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, e all'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché al procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR.

Il Ministero della Giustizia ha aggiornato le FAQ in riferimento al regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. Di seguito sono riportate alcune delle FAQ. Oggetto sociale Le FAQ chiariscono che gli artt. 16, 18 e 19 del d. lgs. n. 28/2010 prevedono che gli enti pubblici - tra cui consigli degli ordini degli avvocati, consigli degli ordini professionali e camere di commercio - sono abilitati a costituire organismi di mediazione. In tal modo, per gli enti pubblici la norma primaria ha già valutato la compatibilità tra l’oggetto o scopo istituzionale previsto dalla legge e l’attività di mediazione, conciliazione, risoluzione alternativa delle controversie e formazione nei medesimi ambiti. Conseguentemente, l’art. 5, co. 1, lett. b) del d.m. 150/2023 prevede che l’attestazione deve essere rilasciata esclusivamente dagli organismi di mediazione privati. Sono compatibili con l’oggetto sociale o scopo associativo esclusivo tutte le attività strumentali all’esercizio dell’attività di mediazione e/o formazione, ivi comprese quelle relative alla acquisizione e gestione del personale e dei locali. Non possono ritenersi incluse e sono pertanto incompatibili, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti attività: - conciliazione di cui ai dd.mm. n. 222/2004 e n. 223/2004; - mediazione in materia familiare, penale, penale minorile; - gestione gratuita di mediazioni in casi di particolare rilevanza sociale, nel settore pubblico e ambientale, o per persone meno abbienti; - raccolta, elaborazione e diffusione di dati ed informazioni utili alla conoscenza dei vantaggi del ricorso alla mediazione e alle procedure ADR; - pubblicazione di libri; - erogazione di corsi di formazione e master in materie giuridiche, economiche e commerciali, in ambito scolastico e universitario; - prestazione di servizi quali domiciliazioni, noleggio di aree, sale riunioni e personale, anche di segreteria; - prestazione di servizi on-line, anche con riferimento alle spese di giustizia; - richiesta di registrazione e registrazione di brevetti per marchi di impresa, invenzioni industriali o altri diritti di proprietà industriale; - stipula di contratti di licenza e di compravendita di marchi, nomi commerciali, diritti d'autore, brevetti, invenzioni; - operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari. Gli organismi di mediazione e gli enti di formazione privati, già iscritti alla data di entrata in vigore del d.m. 150/2023 possono adeguarsi al requisito dell’oggetto sociale o scopo associativo esclusivo, fornendo prova documentale dei necessari mutamenti statutari o relativi all’atto costitutivo. Per adeguarsi al requisito dell’oggetto sociale o scopo associativo esclusivo, l’organismo di mediazione e/o l’ente di formazione privati possono, a titolo meramente esemplificativo: - rimuovere dall’oggetto sociale o dallo scopo associativo tutte le attività diverse da quelle espressamente indicate dall’art. 16, co. 1-bis, lett. b) del d. lgs. n. 28/2010 e dagli artt. 5, co. 1, lett. b) e 11, co. 2 del d.m. n. 150/2023, in sostanza restringendo il proprio oggetto sociale o scopo associativo alle sole attività consentite; - operare una scissione ex artt. 2506 e ss. c.c., tale che ad una delle società scisse sia devoluto esclusivamente il ramo d’azienda avente ad oggetto l’organismo di mediazione e/o l’ente di formazione; - effettuare ulteriori operazioni societarie, ivi incluso il trasferimento del ramo d’azienda, tali che la società beneficiaria o cessionaria del ramo d’azienda avente ad oggetto l’organismo di mediazione e/o l’ente di formazione, abbia quale oggetto sociale le sole attività espressamente indicate dall’art. 16, co. 1-bis, lett. b) del d. lgs. n. 28/2010 e dagli artt. 5, co. 1, lett. b) e 11, co. 2 del d.m. n. 150/2023. A fronte di eventuali operazioni societarie che interessino l’organismo di mediazione e/o l’ente di formazione, il numero di iscrizione nel registro e/o elenco potrà restare invariato soltanto ove resti invariata l’identità del soggetto giuridico iscritto. Tale identità sarà attestata dal mantenimento dell’originario numero di partita IVA e/o codice fiscale.Responsabile dell’organismo Il Ministero chiarisce che chi, alla data del 15 novembre 2023 (data di entrata in vigore del d.m. n. 150/2023), fosse responsabile dell’organismo e voglia essere inserito nel nuovo elenco di cui all’art. 3, co. 3, lett. d) d.m. citato, deve avere già acquisito la qualificazione formativa di mediatore ai sensi dell’art. 4, co. 3, lett. b) del d.m. n. 180/2010 o, in mancanza, deve ora acquisirla ai sensi dell’art. 23 del d.m. n. 150/2023. Chi invece, dopo il 15 novembre 2023, voglia diventare responsabile dell’organismo ed essere inserito nell’elenco predetto, deve acquisire la qualifica formativa di mediatore ai sensi dell’art. 23 del d.m. n. 150/2023. Sedi Il ministero chiarisce che è tutt’ora possibile stipulare accordi tra organismi in ordine allo svolgimento del servizio di mediazione, anche per singole mediazioni, tali accordi non essendo vietati dal d.m. n. 150/2023 ed essendo anzi espressamente menzionati dall’art. 6, co. 1, lett. t), il quale prevede che, all’atto della domanda di iscrizione, l’organismo si impegni a “trasmetterne immediatamente copia al responsabile del registro e … [a] pubblicare contestualmente la data, l'oggetto e la durata dell'accordo sul proprio sito web”, senza escludere in alcun modo che l’accordo possa avere ad oggetto una singola procedura di mediazione. Pertanto, ferma in ogni caso la pubblicazione dell’accordo sul proprio sito web ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. t) cit., ciascun organismo, finché non sarà disponibile il nuovo apposito portale dedicato alla mediazione, dovrà inviare copia dell’accordo via pec al Responsabile del registro, presso il consueto indirizzo [email protected]. Inoltre chiarisce che gli organismi di mediazione forensi istituiti quali articolazioni interne dei consigli dell’ordine hanno facoltà, ma non obbligo, di utilizzare i locali messi a disposizione dei consigli degli ordini dai presidenti dei tribunali; ove non si avvalgano di tale facoltà o intendano comunque aprire ulteriori sedi (in ogni caso all’interno del circondario di riferimento), dovranno soddisfare i requisiti di cui all’art. 6 d.m. 150/2023; considerata la natura territoriale dell’ordine, legato al circondario del tribunale, gli organismi di mediazione forensi potranno stipulare accordi per lo svolgimento del servizio di mediazione solo al fine di avvalersi di sedi di altri organismi che siano ubicate nel medesimo circondario; considerato che la facoltà di utilizzare i locali del tribunale viene concessa al consiglio dell’ordine territoriale, l’organismo di mediazione forense da questo istituito non potrà, attraverso gli accordi di cui all’art. 6, co. 1, lett. t) cit., concedere l’utilizzo di tali locali ad alcun diverso organismo di mediazione, neppure forense, ma potrà al contrario concedere l’utilizzo delle eventuali proprie ulteriori sedi ubicate al di fuori del tribunale. Firma digitale Ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. q) del d.m. 150/2023, ciascun organismo di mediazione deve disporre di un sistema per lo svolgimento telematico della procedura di mediazione idoneo ad assicurare le funzionalità previste dall’art. 8-bis del d. lgs. n. 28/2010. Ove alcuna delle parti sia sprovvista di firma digitale o di firma elettronica qualificata, l’organismo può metterle a disposizione tale servizio, avendo facoltà di inserire il relativo costo tra le spese vive dovute dalla parte ai sensi dell’art. 28, co. 3 del d.m. 150/23. Requisiti per l’inserimento negli elenchi dei mediatori In riferimento ai requisiti per l’inserimento negli elenchi dei mediatori, il Ministero chiarisce che il mediatore che voglia essere inserito nell’elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale e liti transfrontaliere (sezione B) o nell’elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo (sezione C), oltre ai requisiti generali previsti per tutti i mediatori (ivi inclusi i mediatori inseriti nell’elenco di cui alla sezione A), deve possedere: i) conoscenze linguistiche attestate da certificazione non inferiore a livello B2; ii) qualificazione prevista dall’art. 25, co. 1 del d.m. 150/23, ovverosia una qualificazione derivante dalla partecipazione a corsi di formazione di durata non inferiore a 10 ore, con prova finale di valutazione, “oltre allo svolgimento del percorso formativo previsto dall’articolo 23”. Chi, alla data del 15 novembre 2023, era già inserito quale mediatore negli elenchi, non ha l’onere di frequentare il corso neppure ove voglia iscriversi come mediatore presso altro nuovo organismo, fermo l’onere di aggiornamento di cui all’art. 42 d.m.150/2023; non ha neppure l’onere di conseguire la laurea, a seconda dei casi, magistrale, a ciclo unico o triennale, di cui all’art. 8, co. 2, lett. c) e d) del d.m. n. 150/2023. I mediatori i quali, alla data del 1 gennaio 2024 (data di inizio del biennio 2024/2025) non avessero adempiuto all’obbligo di aggiornamento periodico di cui all’art. 4, co. 3, lett. b) del d.m. 180/2010, non essendo il biennio di riferimento ancora scaduto, sono tenuti al solo obbligo di aggiornamento di 10 ore di cui all’art.42, comma 8, cit. Indennità di mediazione In Ministero chiarisce che la parte istante è tenuta a versare sia le spese di avvio che le spese di mediazione per il primo incontro, al momento del deposito della domanda di mediazione, a prescindere dalla adesione e partecipazione della parte chiamata nonché dall’esito del primo incontro. La parte chiamata deve invece versarle solo in caso di adesione, nel momento in cui aderisce alla procedura. Considerato che l’art. 36, co. 1, lett. c) del d.m. 150 cit. commina la sanzione della cancellazione dell’organismo dal registro in caso di “applicazione di indennità per il primo incontro diverse da quelle previste dall'articolo 28”, l’OdM è tenuto a pretendere sempre il pagamento delle indennità di mediazione per il primo incontro, nella misura prevista dall’art. 28 cit. Gli organismi non possono applicare alle mediazioni volontarie o su clausola contrattuale o statutaria, indennità in misura pari a quelle ridotte previste per le mediazioni obbligatorie e demandate, tenuto conto che l’applicazione di indennità per il primo incontro diverse da quelle previste dall’art. 28 è peraltro contemplata quale causa di cancellazione dal registro (v. art. 36, co. 1, lett. c) del d.m. 150/2023). Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/06/05/mediazione-aggiornate-faq

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