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ADI: perdita del beneficio per mancata presentazione

L’INPS, con il messaggio n. 2132 del 2024, interviene in materia di Assegno di inclusion per chiarire le modalità di gestione e comunicazione della sospensione per mancata presentazione, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale, al primo appuntamento presso i Servizi sociali.

L’Assegno di inclusione, introdotto dall’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, implica l’obbligo in capo ai beneficiari di presentarsi al primo appuntamento presso i Servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale. Per le domande di ADI presentate tra il mese di dicembre 2023 e il mese di gennaio 2024 e messe in pagamento a partire dal mese di gennaio 2024, tale termine ha iniziato a decorrere dal 26 gennaio 2024 e quindi dal 25 maggio 2024 sono iniziati progressivamente a scadere i 120 giorni previsti per presentarsi al primo appuntamento presso i Servizi sociali. Nel mese successivo a quello di scadenza dei 120 giorni sono applicate le prime sospensioni del beneficio economico in caso di mancata presentazione del nucleo familiare entro tale termine. L’INPS; con il messaggio n. 2132 del 2024, fa sapere che nella piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa), è consultabile il contatore dei 120 giorni; ed è stato inserito lo stato di sospensione della domanda con la seguente causale: “Mancata presentazione per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni”. Ripresa dell’erogazione A seguito della registrazione dell’avvenuto incontro da parte dei Servizi sociali, nelle piattaforme a loro disposizione, l’erogazione della misura sarà ripristinata senza soluzione di continuità con le mensilità già percepite. Inoltre, anche dopo l’applicazione della sospensione i nuclei familiari beneficiari possono presentarsi ai servizi sociali per registrare il primo incontro. Dal primo rinnovo mensile dei pagamenti utile verrà ripresa l’erogazione della misura con corresponsione anche delle mensilità arretrate. Inoltre, immediatamente dopo l’avvenuto primo appuntamento o presentazione del nucleo familiare, gli operatori dei Servizi sociali avranno cura di registrare prontamente nella piattaforma (GePI) l’evento positivo, per sbloccare la sospensione, se già intervenuta o, comunque, per azzerare e riavviare il contatore per la successiva scadenza. Il nucleo beneficiario che non si presenta alla convocazione da parte dei Servizi sociali nel termine fissato, senza un giustificato motivo, decade dalla misura. Successivamente al primo incontro, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro sono tenuti a presentarsi presso i Servizi sociali ogni 90 giorni per aggiornare la loro posizione. In caso di mancata presentazione il beneficio economico è sospeso. Dall’obbligo di presentazione ai Servizi sociali ogni 90 giorni, per gli incontri successivi al primo, sono altresì esclusi i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 60 anni, i componenti con disabilità certificata ai fini ISEE e i componenti inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni o dai Servizi sociali nell’ambito di tali percorsi. Per le domande presentate a fare data dal 1° marzo 2024, il termine di 120 giorni decorre dalla data di sottoscrizione del Patto di attivazione digitale del nucleo familiare. Copyright © - Riproduzione riservata

INPS, messaggio 05/06/2024, n. 2132

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/06/06/adi-perdita-beneficio-mancata-presentazione

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